ORDINANZA REGIONALE 06052020

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 221 del Registro

OGGETTO: d.p.c.m 26 aprile 2020 – ​Disposizioni applicative sul
territorio regionale pugliese in materia di allenamento e addestramento
animali; manutenzione camper e roulotte; attività sportiva all’aria
aperta.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO ​ l'art. 32 della Costituzione;

VISTO ​ lo Statuto della Regione Puglia;

VISTA ​la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la
quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio
nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO ​il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “ ​Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ​”;
VISTO ​il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020,
avente efficacia dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020;

RITENUTA ​la necessità ​chiarire ulteriori specifici ambiti di riavvio delle
attività, nel quadro delle riaperture economiche e sociali definite con il citato
d.p.c.m. del 26 aprile 2020, nell’ottica della più rigorosa adozione delle
misure di prevenzione e protezione dal contagio;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia 28 aprile 2020,
n.214, con la quale sono state adottate misure a tutela del benessere degli
animali (toelettatura);

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CONSIDERATO che, per le medesime ragioni di tutela del benessere degli
animali, con particolare riferimento ai cavalli ed ai cani, è necessario
consentire ai proprietari e affidatari, individualmente, di provvedere al loro
allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o zone autorizzate
per l’addestramento, anche in ragione del fatto che tali attività vengono svolte
all’aperto e, comunque, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al
contenimento del contagio da Covid-19, assicurando il rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di un metro;

* * * * *  
 
VISTA l’o.p.reg. n.214 del 28 aprile 2020, con la quale è consentito lo
spostamento individuale per la manutenzione delle imbarcazioni da diporto e
delle seconde case;  
 
VALUTATO ​che anche con riferimento ai camper e le roulotte, sussistono le
medesime esigenze di tutela dei beni che potrebbero essere esposti a danni in
ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione;

CONSIDERATO ​che è, pertanto, necessario consentire spostamenti
individuali nell’ambito del territorio regionale per raggiungere i camper e le
roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e
riparazione nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del
contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno;

* * * * *  
 
VISTO l'art. 1, comma 1, lettera f), del d.p.c.m. 26 aprile 2020 che consente
di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le
persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività
motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra
attività;
CONSIDERATO che, ai fini di una corretto ed ordinato espletamento di tali
attività, a tutela della salute pubblica e nel rispetto delle norme sulla
prevenzione del contagio, risulta necessario specificare le modalità di
svolgimento dell'attività sportiva amatoriale, in forma individuale, anche
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nell’ambito di impianti, centri o circoli sportivi all’aperto, nonché le relative
misure di precauzione da adottare, fornendo altresì un elenco, non esaustivo,
delle attività sportive consentite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del
d.p.c.m. 26 aprile 2020;

VALUTATA l’opportunità, nel rispetto delle regole sul distanziamento
interpersonale di almeno 2 metri, di consentire sul territorio regionale tutti gli
sport amatoriali all’aria aperta (come ad esempio: golf, atletica, corsa,
ciclismo, vela, pattinaggio, tennis, canoa, canottaggio, equitazione, surf,
windsurf e kitesurf, automobilismo, motociclismo, go kart, tiro con l’arco,
tiro a segno e simili), da svolgere esclusivamente in forma individuale ovvero
con accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti;

PRECISATO ​che le suddette attività sportive all’aperto devono ritenersi
distinte da quelle contemplate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g),
del d.p.c.m. 26 aprile 2020, per le quali operano diverse modalità
organizzative e precauzionali, trattandosi di sport praticati da atleti
professionisti e non professionisti, recepite nelle Linee-guida prot.3180 del 03
maggio 2020 emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio
per lo Sport;
RITENUTO, pertanto che, limitatamente alle attività sportive di natura
amatoriale di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera f), del d.p.c.m. 26
aprile 2020, nell’ambito dei rispettivi impianti, centri o circoli sportivi,
debbano essere garantiti:
– la prenotazione a distanza dello spazio necessario nonché il rispetto di
turnazioni tali da impedire assembramenti o contatti, in violazione
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;
– l’obbligo di sanificazione quotidiana degli spazi utilizzati per l'accesso
ai campi o agli impianti dove si pratica l'attività sportiva all’aperto;
– l’inaccessibilità di ​tutte le parti comuni e di servizio (es. spogliatoi,
bar, docce, sale), con il divieto ​assoluto di somministrare alimenti e
bevande all’interno di tali impianti, centri, circoli sportivi.

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RAVVISATA ​la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui
all’articolo 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 (Istituzione del
servizio sanitario nazionale);
SENTITO, ​per competenza, ​ ​il capo Dipartimento Promozione della Salute;

emana la seguente
O R D I N A N Z A

Art.1
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentito ai proprietari
e affidatari di cavalli e cani, provvedere individualmente al loro allenamento e
addestramento, esclusivamente in maneggi o zone autorizzate per
l’addestramento, all’interno del territorio della Regione Puglia, nel rispetto
delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19 e
assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Art.2
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020 ​, è consentito lo
spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere
camper o roulotte di proprietà, per lo svolgimento delle attività di
manutenzione e riparazione, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al
contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno.

Art.3
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020 ​, nel rispetto delle regole
sul distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, è consentito sul territorio
regionale lo svolgimento di tutti gli sport amatoriali e individuali all’aria
aperta (come ad esempio: golf, atletica, corsa, ciclismo, vela, pattinaggio,
tennis, canoa, canottaggio, equitazione, surf, windsurf e kitesurf,
automobilismo, motociclismo, go-kart, tiro con l’arco, tiro a segno e simili),
da praticare in forma individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le
persone non completamente autosufficienti. Limitatamente a tali attività
sportive di natura amatoriale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del
d.p.c.m. 26 aprile 2020, nell’ambito dei rispettivi impianti, centri o circoli
sportivi, è fatto obbligo di garantire:
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– la prenotazione a distanza dello spazio necessario, nonché il rispetto di
turnazioni tali da impedire assembramenti o contatti, in violazione
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;
– l’obbligo di sanificazione quotidiana degli spazi utilizzati per l'accesso
ai campi o agli impianti dove si pratica l'attività sportiva all’aperto;
– l’inaccessibilità di ​tutte le parti comuni e di servizio (es. spogliatoi,
bar, docce, sale), con il divieto ​assoluto di somministrare alimenti e
bevande all’interno di tali impianti, centri, circoli sportivi.

Art.4
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza,
comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge ai sensi dell’articolo
4 del d.l. 19/2020.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione
Puglia, nonché inserita nella Raccolta ufficiale dei decreti e delle ordinanze
del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti
di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, ai
prefetti e ai sindaci dei comuni della Puglia.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni centoventi.

Bari, addì 06 maggio 2020

Michele Emiliano
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