LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398
Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.
Art. 1.
1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni
sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti,
che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno
conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 250.000
1,
possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all’articolo 2.
L’opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al
competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un
triennio. I soggetti che intraprendono l’esercizio di attività commerciali esercitano l’opzione nella
dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L’opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui
redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni
successivi.
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 e che nel corso del
periodo d’imposta hanno superato il limite di € 250.000, cessano di applicarsi le disposizioni della
presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.
3. (Omissis)
2.
Art. 2.
1. I soggetti di cui all’articolo 1 che hanno esercitato l’opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta
delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633.
2. I soggetti che fruiscono dell’esonero devono annotare nella distinta d’incasso o nella dichiarazione
di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di
attività commerciali.
3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta continua ad
applicarsi con le modalità di cui all’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1).
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno
solare e conservate a norma dell’articolo 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 22 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio
1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge
26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti
di cui all’articolo 1 è determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di
1 Il limite originario è di 100 milioni di lire, è stato da ultimo elevato dall’art. 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 2 Comma abrogato dall’art. 37, l. 21 novembre 2000, n. 342.
attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze
patrimoniali3.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d’incasso di cui
al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione.
Art. 3.
1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’articolo 6 della L. 23 marzo 1981, n. 91,
e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all’articolo 1, non concorre alla
determinazione del reddito dei soggetti stessi
4.
Art. 4.
1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di
cui alla presente legge sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 9 per cento.
3 Comma così modificato dall’art. 25, l. 13 maggio 1999, n. 133, nel testo modificato dall’art. 37, l. 21 novembre 2000, n.
342.
4 Articolo così sostituito dall’art. 2, d.l. 20 settembre 1996, n. 485, conv. in l. 18 novembre 1996, n. 586.