Normative fiscali ASD: DPR633/72

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 292  del 11 novembre 1972  – Nota: Ai sensi dell’ articolo 8 della Legge 15
dicembre 2011 n. 217, tutti i richiami alla “Comunità” o alla “Comunità europea” o alla “Comunità economica europea”
ovvero alle “Comunità europee” devono intendersi riferiti all'”Unione europea” e i richiami al “Trattato istitutivo della
Comunità europea” devono intendersi riferiti al “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.
Articolo 1
Operazioni imponibili.
Articolo 2
Cessioni di beni.
Articolo 3
Prestazioni di servizi.
Articolo 4
Esercizio di imprese.
Articolo 5
Esercizio di arti e professioni.
Articolo 6
Effettuazione delle operazioni.
Articolo 7
Territorialita’ dell’imposta – Definizioni
Articolo 7 bis
Territorialita’ – Cessioni di beni
Articolo 7 ter
Territorialita’ – Prestazioni di servizi
Articolo 7 quater
Territorialita’ – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi
Articolo 7 quinquies
Territorialita’ – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi,
ricreativi e simili
Articolo 7 sexies
Territorialita’ – Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti
passivi
Articolo 7 septies
Territorialita’ – Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori
della Comunita’ (1)
Articolo 8
Cessioni all’esportazione.
Articolo 8 bis
Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.
Articolo 9
Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali
Articolo 10
Operazioni esenti dall’imposta.
Articolo 11
Operazioni permutative e dazioni in pagamento.
Articolo 12
Cessioni e prestazioni accessorie.
Articolo 13
Base imponibile.
Articolo 14
Determinazione del valore normale (N.D.R.: Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi il
comma 8 dell’art.24 legge 7 luglio 2009 n.88.)
Articolo 15
Esclusioni dal computo della base imponibile.
Articolo 16
Aliquote dell’imposta.
(N.D.R.: L’, convertito, con modificazioni, dalla art. 36, comma 5, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331L. 29
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, dispone che le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al ottobre 1993, n. 427
, sono soggette all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 19 per cento.D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Da ultimo l’aliquota del 19 per cento e’ stata elevata al 20 per cento dall’art. 1, comma 1, del D.L. 29
, convertito, con modificazioni, dalla ).settembre 1997, n. 328L. 29 novembre 1997, n. 410
Articolo 17
Soggetti passivi.
Articolo 17 bis
Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicita’ on line).
Articolo 17 ter
Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici.
Articolo 18
Rivalsa.
Articolo 19
Detrazione. (N.D.R.: Per l’interpretazione autentica del secondo comma vedi anche la -legge 18/02/1999 n. 28
recante “Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell’Amministrazione finanziaria e di revisione
generale del catasto”, in GU 22 febbraio 1999 n. 43 – il cui art. 5 ha disposto che al secondo comma dell’art. 19
le parole “beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio” devono intendersi riferite
esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime”).
Articolo 19 bis
Percentuale di detrazione. (NdR: Ai sensi dell’ art. 30, comma 4: “l’indetraibilita’ dell’imposta sul valore aggiunto
afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del
comma 1 dell’articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata
da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ ulteriormente
prorogata al 31 dicembre 2001.”)
Articolo 19 bis .1
Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
Articolo 19 bis .2
Rettifica della detrazione.
Articolo 19 ter
Detrazione per gli enti non commerciali. (N.D.R.: “Ai sensi dell’art. 47 L 21 novembre 2000, n. 342 tra gli enti
indicati nel terzo comma, secondo periodo, dell’art. 19 ter in materia di detrazione per gli enti non commerciali,
devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato”).
Articolo 20
Volume d’affari.
Articolo 21
Fatturazione delle operazioni.
Articolo 21 bis
Art. 21-bis. Fattura semplificata.
Articolo 22
Commercio al minuto ed attivita’ assimilate.
Articolo 23
Registrazione delle fatture.
Articolo 24
Registrazione dei corrispettivi.
Articolo 25
Registrazione degli acquisti.
Articolo 26
Variazione dell’imponibile o dell’imposta.
Articolo 27
Liquidazione e versamenti mensili.
Articolo 28
Dichiarazione annuale.
Articolo 29
Elenchi dei clienti e dei fornitori.
Articolo 30
Versamento di conguaglio e rimborso dell’eccedenza.
Articolo 30 bis
Registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non
commerciali
Articolo 31
Applicazione dell’imposta per i contribuenti minimi.
Articolo 32
Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e
alla registrazione
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Articolo 32 bis
Contribuenti minimi in franchigia. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l’art.37, comma
17, D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n.248.)
Articolo 33
Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle dichiarazioni e ai versamenti.
Articolo 34
Regime speciale per i produttori agricoli. (N.D.R.: Le percentuali di compensazione sono state stabilite, con i
seguenti provvedimenti: D.M. 12 maggio 1992; D.I. 30 dicembre 1997; dall’art. 2, comma 6, D.L. 31 dicembre
1996 n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30 e dal D.M. 23 dicembre 2005.)
Articolo 34 bis
Attivita’ agricole connesse.
Articolo 35
Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita’.
Articolo 35 bis
Eredi del contribuente.
Articolo 35 ter
Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non residente
Articolo 35 quater
Pubblicita’ in materia di partita IVA.
Articolo 36
Esercizio di piu’ attivita’.
Articolo 36 bis
Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.
Articolo 37
Presentazione delle dichiarazioni.
Articolo 38
Esecuzione dei versamenti.
Articolo 38 bis
Esecuzione dei rimborsi.
Articolo 38 bis .1
Rimborso dell’imposta assolta in altri Stati membri della Comunita’
Articolo 38 bis .2
Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunita’ (1)
Articolo 38 bis .3
Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali per i servizi di telecomunicazione,
di teleradiodiffusione ed elettronici (1).
Articolo 38 ter
Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita’
Articolo 38 quater
Sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita’ Europea.
Articolo 39
Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.
Articolo 40
Ufficio competente.
Articolo 41
Violazioni dell’obbligo di fatturazione.
Articolo 42
Violazioni dell’obbligo di registrazione.
Articolo 43
Violazioni dell’obbligo di dichiarazione.
Articolo 44
Violazioni dell’obbligo di versamento.
Articolo 45
Violazione degli obblighi relativi alla contabilita’ e alla compilazione degli elenchi.
Articolo 46
Violazioni relative alle esportazioni.
Articolo 47
Altre violazioni.
Articolo 48
Circostanze attenuanti ed esimenti.
Articolo 49
Determinazione delle pene pecuniarie.
Articolo 50
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Sanzioni penali.
Articolo 51
Attribuzione e poteri degli uffici dell’imposte sul valore aggiunto.
(N.D.R.: L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo, dapprima fissata al
1 luglio 2005 ai sensi dell’, e’ stata ulteriormente prorogata alart. 1, comma 404, L. 30 dicembre 2004 n.311
1 gennaio 2006 dal .)provv. 1 luglio 2005 dell’Agenzia delle entrate
Articolo 51 bis
Poteri e attribuzioni degli uffici dell’imposta sul valore aggiunto.
Articolo 52
Accessi, ispezioni, verifiche.
Articolo 53
Presunzioni di cessione e di acquisto. (N.D.R.: L’art. 5 secondo comma DPR 10 novembre 1997 n. 441 –
recante “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessioni e di acquisto”,
in GU 23 dicembre 1997 n. 298 – ha disposto che “ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituite le norme
contenute nell’articolo 53 del DPR n. 633 del 1972; i riferimenti a queste ultime norme contenute in ogni altro
testo normativo, si intendono effettuati alle disposizioni del presente regolamento”).
Articolo 54
Rettifica delle dichiarazioni.
Articolo 54 bis
Liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni
Articolo 54 ter
Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia (1)
Articolo 54 quater
Liquidazione dell’imposta dovuta relativamente a servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed
elettronici resi da soggetti non residenti (1)
Articolo 54 quinquies
Accertamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies (1)
Articolo 55
Accertamento induttivo.
Articolo 56
Notificazione e motivazione degli accertamenti.
Articolo 57
Termine per gli accertamenti. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art.37, comma
26, D.L. 4 luglio 2006 n.223. L’art. 10 L. 27 dicembre 2002 n. 289 ha prorogato di un anno – per i contribuenti
che non si avvalgono delle disposizioni dettate dagli artt. 7, 8 e 9 della stessa L. n. 289 del 2002 – tutti i termini
previsti dal presente articolo.)
Articolo 58
Irrogazione delle sanzioni.
Articolo 59
Ricorsi.
Articolo 60
Pagamento delle imposte accertate.
Articolo 60 bis
Solidarieta’ nel pagamento dell’imposta.
Articolo 61
Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse.
Articolo 62
Riscossione coattiva e privilegi.
Articolo 63
Collaborazione della Guardia di Finanza.
Articolo 64
Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.
Articolo 65
Obblighi dell’amministrazione finanziaria.
Articolo 66
Segreto d’ufficio.
Articolo 66 bis
Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.
Articolo 67
Importazioni.
Articolo 68
Importazioni non soggette all’imposta.
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Articolo 69
Determinazione dell’imposta.
Articolo 70
Applicazione dell’imposta.
Articolo 71
Operazioni con lo Stato della Citta’ del Vaticano e con la Repubblica di San Marino.
Articolo 72
Operazioni non imponibili
Articolo 73
Modalita’ e termini speciali. (N.D.R.: Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l’art. 1,
comma 64 legge 24 dicembre 2007 n.244.)
Articolo 73 bis
Disposizione per la identificazione di determinati prodotti.
Articolo 74
Disposizioni relative a particolari settori.
Articolo 74 bis
Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatte amministrative.
Articolo 74 ter
Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo.
Articolo 74 quater
Disposizioni per le attivita’ spettacolistiche
Articolo 74 quinquies
Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE
(1)
Articolo 74 sexies
Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti UE (1)
Articolo 74 septies
Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro (1)
Articolo 74 octies
Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell’imposta (1)
Articolo 75
Norme applicabili.
Articolo 76
Istituzione e decorrenza dell’imposta.
Articolo 77
Operazioni dipendenti da rapporti in corso o gia’ assoggettate all’imposta generale sull’entrata.
Articolo 78
Applicazione graduale dell’imposta per generi alimentari di prima necessita’ e prodotti tessili. (N.D.R.: 1) L’art. 1
della L. 889/80 dispone che le aliquote dell’I.V A stabilite nelle misure dell’1% e del 3% sono unificate nella
misura del 2% e quelle stabilite nelle misure del 6% e del 9% sono unificate nella misura dell’8% e l’art. 13
dispone che le nuove aliquote si intendono definitive; 2) L’art. 1 del D.L. 495/82, non conv., e poi l’art. 1 del D.L.
697/82, conv. con modif. nella L. 887/82, dispone che l’aliquota dell’8% e’ elevata al 10%; 3) L’art. 1 del D.L.
853/84, conv. con modif. nella L. 17/85, unifica le aliquote stabilite nella misura dell’8% e del 10% nella misura
del 9% con effetto dall’1/01/1985; 4) L’art. 34 del D.L. 69/89, conv. con modif. nella L. 154/89, dispone che
l’aliquota stabilita nella misura del 2% e’ sostituita dall’aliquota del 4% con effetto dall’ 1/01/1989; 5) L’art. 10 del
D.L. 41/95, conv. con modif. nella L. 85/95, dispone che le aliquote stabilite nella misura del 9% sono elevate al
10%).
Articolo 79
Applicazione dell’imposta nel settore edilizio.
Articolo 80
Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi.
Articolo 81
Applicazione dell’imposta nell’anno 1973.
Articolo 82
Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa agli investimenti.
Articolo 83
Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa alle scorte.
Articolo 84
Dichiarazione di detrazione.
Articolo 85
Applicazione delle detrazioni.
Articolo 86
Sanzioni per indebita detrazione.
Articolo 87
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Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati.
Articolo 88
Validita’ di precedenti autorizzazioni.
Articolo 89
Revisione dei prezzi per i contratti in corso.
Articolo 90
Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi.
Articolo 91
Norme transitorie in materia di imposta generale sull’entrata.
Articolo 92
Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione.
Articolo 93
Norme transitorie in materia di imposte di consumo.
Articolo 94
Entrata in vigore.
Tabella A
Tabella A.
(NDR: Ai sensi dell’, rientrano tra le prestazioni di servizi di cui alart. 43 legge 21 novembre 2000, n.342
numero 37) della tabella A, parte II, allegata al , le somministrazioni di alimenti eDPR n. 633 del 1972
bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ nelle scuole materne e negli
asili nido.)
Tabella B
Tabella B.
(N.D.R.: Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l’art.1, comma 264, lettera c)
.)legge 24 dicembre 2007 n.244
Tabella C
Spettacoli ed altre attivita’
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– Operazioni imponibili.Articolo 1
In vigore dal 1 febbraio 1979 – con effetto dal 1 aprile 1979
L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio
di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da
chiunque effettuate.
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– Cessioni di beni.Articolo 2
In vigore dal 13 dicembre 2014
Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta’ ovvero
costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprieta’;
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta’ vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati
in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attivita’
propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata,
all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto
dell’opzione di cui all’articolo 36-bis;
5) la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano
un’arte o una professione o ad altre finalita’ estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche
se determinata da cessazione dell’attivita’, con esclusione di quei beni per i quali non e’ stata operata, all’atto
dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa’ di ogni tipo e oggetto nonche’ le assegnazioni e le
analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni
senza personalita’ giuridica.
Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in societa’ o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni,
che hanno per oggetto aziende o rami di azienda”;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti
disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell’art. 9, lettera a), della
;legge 28 gennaio 1977, n. 10
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
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e) (soppressa);
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di societa’ e di analoghe operazioni poste
in essere da altri enti;
g) (soppressa);
h) (soppressa);
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari; l) le cessioni di paste alimentari; le cessioni di
pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie
grasse, formaggio o frutta; le cessioni di latte fresco, non concentrato ne’ zuccherato, destinato al consumo
alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi
sanitarie;
m) le cessioni di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio decreto legge
, convertito nella , e successive modificazioni ed integrazioni.19 ottobre 1938, n. 1933legge 5 giugno 1939, n. 937
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– Prestazioni di servizi. Articolo 3
In vigore dal 13 dicembre 2014
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto,
trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di
permettere quale ne sia la fonte.
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli,
disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonche’ le cessioni, concessioni, licenze e
simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la
negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i
depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto
corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche’ l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi
relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta
prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per
altre finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle
prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale
dipendente, nonche’ delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita’ istituzionali di enti
e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita’ educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e
solidarieta’ sociale, nonche’ delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) e delle diffusioni di
messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da
enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell’art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per
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oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1) 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o
ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il
mandante e il mandatario.
Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari,
tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell’art. 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni
genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita’ commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell’art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla
lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d’autore di ogni genere, comprese quelle di
intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
g) (lettera soppressa);
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell’art. 2 e quelle dei
mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.
Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attivita’ elencati
nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di
persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita’ di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio
con decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza
del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorita’;
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
c) dall’Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall’Automobile club d’Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.
Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare
dell’imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di
noleggio, la detrazione dell’imposta e’ stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative
prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell’imposta relativa all’acquisto delle
predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle
suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da
quelli di cui all’articolo 19, comma 4, secondo periodo.
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– Esercizio di imprese.Articolo 4
In vigore dal 20 ottobre 2012
Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, delle attivita’
commerciali o agricole di cui agli e , anche se non organizzate in forma diarticoli 21352195 del codice civile
impresa, nonche’ l’esercizio di attivita’, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non
rientrano nell’.articolo 2195 del codice civile
Si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice,
dalle societa’ per azioni e in accomandita per azioni, dalle societa’ a responsabilita’ limitata, dalle societa’
cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle societa’ estere di cui all’ eart. 2507 del codice civile
dalle societa’ di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le
associazioni o altre organizzazioni senza personalita’ giuridica e le societa’ semplici, che abbiano per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali o agricole.
Si considerano effettuate in ogni caso nell’esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa’ e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o
partecipanti.
Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attivita’ commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attivita’ commerciali o agricole. Si considerano fatte nell’esercizio di
attivita’ commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso
pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformita’ alle finalita’ istituzionali da
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che
svolgono la medesima attivita’ e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione
locale o nazionale, nonche’ dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali.
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorche’ esercitate da
enti pubblici, le seguenti attivita’: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b)
erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed
esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni
alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicita’ commerciale; l) telecomunicazioni e
radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attivita’ commerciali: le operazioni effettuate dallo Stato, dalle
regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attivita’ di pubblica autorita’; le
operazioni relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca
d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di
mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per
particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o
cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa
l’applicazione di marchi di qualita’; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di
manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di
beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla
Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita’ istituzionali; le prestazioni
sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita’ sanitarie locali e
dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attivita’ commerciali,
anche in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unita’ immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro
pertinenze, ad esclusione delle unita’ classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unita’ da diporto, di
aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi,
compresi quelli destinati all’ormeggio, al ricovero e al servizio di unita’ da diporto, da parte di societa’ o enti, qualora
la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento,
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personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente
dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre
organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale ne’ accessorio ad altre attivita’ esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di
obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza
strutture dirette ad esercitare attivita’ finanziaria, ovvero attivita’ di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella
gestione delle societa’ partecipate.
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della
. le cui finalita’ assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non silegge 25 agosto 1991, n. 287
considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di
alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attivita’ istituzionale, da bar ed esercizi similari,
sempreche’ tale attivita’ sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali
e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni
interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3,
, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del
rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita’ della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta’ il diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilita’ libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo
, sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissionecomma, del codice civile
ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei
bilanci o rendiconti; e’ ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1
gennaio 1997, preveda tale modalita’ di voto ai sensi dell’ earticolo 2532, ultimo comma, del codice civile
sempreche’ le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilita’ della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche’ alle associazioni
politiche, sindacali e di categoria.
Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 111-bis del testo unico
, approvato con , sidelle imposte sui redditidecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
applicano anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
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– Esercizio di arti e professioni.Articolo 5
In vigore dal 23 febbraio 2003 – con effetto dal 1 gennaio 1975
Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione
abituale, ancorche’ non esclusiva, di qualsiasi attivita’ di lavoro autonomo
da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa’ semplici o di
associazioni senza personalita’ giuridica costituite tra persone fisiche per
l’esercizio in forma associata delle attivita’ stesse.
Non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le
prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e
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continuativa di cui all’,art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
nonche’ le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell’ambito dei
contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 49, comma 2,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
, rese da soggetti che Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
non esercitano per professione abituale altre attivita’ di lavoro autonomo.
Non si considerano altresi’ effettuate nell’esercizio di arti e professioni
le prestazioni di servizi derivanti dall’attivita’ di levata dei protesti
esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n.
, nonche’ le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate 349
di cui al .regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952
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– Effettuazione delle operazioni.Articolo 6
In vigore dal 1 gennaio 2013
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel
momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o
costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell’art. 2, si considerano effettuate
nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla
consegna o spedizione.
In deroga al precedente comma l’operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita’ e per le cessioni periodiche o continuative di beni in
esecuzione di contratti di somministrazione, all’atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell’art. 2, all’atto della vendita dei beni da parte
del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore e ad altre finalita’ estranee all’esercizio
dell’impresa, di cui al n. 5) dell’art. 2, all’atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti,
alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o
spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprieta’ di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta’ divisa,
alla data del rogito notarile;
d-ter) (lettera abrogata).
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate
nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di
carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa
fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo
fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le
operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l’imposta e’ versata con le
modalita’ e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel
numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4, nonche’ per quelle fatte allo Stato,
agli organi dello Stato ancorche’ dotati di personalita’ giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi
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costituiti ai sensi dell’, alle camere di commercio, industria,articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142
artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unita’ sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di
ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di
previdenza, l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta’ di applicare le
disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b),
l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.
In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo
non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di
cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto
passivo che non e’ ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere
periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati
nel primo periodo e’ pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata,
limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo
nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si
considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime.
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– Territorialita’ dell’imposta – DefinizioniArticolo 7
In vigore dal 25 novembre 2014
1. Agli effetti del presente decreto:
a) per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di
Livigno e Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;
b) per “Comunita’” o “territorio della Comunita’” si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del
Trattato sul funzionamento della Comunità europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
6) le isole Anglo-Normanne;
c) il Principato di Monaco, l’isola di Man e le zone di sovranita’ del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono
compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord e della Repubblica di Cipro;
d) per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio
dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel
territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o
ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e
residenza quello in cui si trova la sede effettiva;
e) per “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunita’”, si intende la parte di trasporto che
non prevede uno scalo fuori della Comunita’ tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri;
“luogo di partenza di un trasporto passeggeri”, e’ il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunita’,
eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunita’; “luogo di arrivo di un trasporto passeggeri”, e’ l’ultimo punto di
sbarco previsto nella Comunita’, per passeggeri imbarcati nella Comunita’, eventualmente prima di uno scalo fuori
della Comunita’; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno e’ considerato come un trasporto distinto;
f) per “trasporto intracomunitario di beni” si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo
sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. “Luogo di partenza” e’ il luogo in cui inizia effettivamente il
trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; “luogo di
arrivo” e’ il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente;
g) per “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto” si intende il possesso
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o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i
natanti.
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-Articolo 7 bis
Territorialita’ – Cessioni di beni
In vigore dal 17 gennaio 2012
1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se
hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea
importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o
assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di
passeggeri effettuata all’interno della Comunita’, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di
partenza del trasporto e’ ivi situato.
3. Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una rete connessa a
tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di
raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) quando il cessionario e’ un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto
passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attivita’ in relazione all’acquisto di gas, di energia
elettrica, di calore o di freddo e’ costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti e’
trascurabile;
b) quando il cessionario e’ un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello
Stato. Se la totalita’ o parte dei beni non e’ di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o
non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono
poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o
professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste
in essere nei confronti di stabili organizzazioni all’estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti
domiciliati o residenti in Italia.
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-Articolo 7 ter
Territorialita’ – Prestazioni di servizi
In vigore dal 20 febbraio 2010 – con effetto dal 1 gennaio 2010
1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si
considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:
a) i soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi
limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attivita’;
b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di
fuori delle attivita’ commerciali o agricole;
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto.
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-Articolo 7 quater
Territorialita’ – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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In vigore dal 20 febbraio 2010 – con effetto dal 1 gennaio 2010
1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di
alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o
in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti
alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile e’ situato nel territorio
dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando
sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel
corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunita’, se il luogo di partenza del
trasporto e’ situato nel territorio dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto
quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate
all’interno del territorio della Comunita’. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunita’ e sono
utilizzati nel territorio dello Stato.
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-Articolo 7 quinquies
Territorialita’ – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi
e simili
In vigore dal 1 gennaio 2011
1. In deroga a quanto stabilito dall’, comma 1:articolo 7-ter
a) le prestazioni di servizi relativi ad attivita’ culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili,
ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita’, nonche’ le prestazioni
di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando le medesime attivita’ sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si
applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche,
educative, ricreative e simili, nonche’ alle relative prestazioni accessorie;
b) le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonche’ le prestazioni di servizi accessorie connesse con
l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si
svolgono le manifestazioni stesse.
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-Articolo 7 sexies
Territorialita’ – Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi
In vigore dal 3 maggio 2015
1. In deroga a quanto stabilito dall’, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio delloarticolo 7-ter
Stato se rese a committenti non soggetti passivi:
a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto
dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa
nel territorio dello Stato;
c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello
Stato;
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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d) le prestazioni di lavorazione, nonche’ le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attivita’
accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio
dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di
trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi
residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita’. Le medesime
prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunita’ si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;
e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l’imbarcazione sia
effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti
e sia utilizzata nel territorio della Comunita’. Le medesime prestazioni, se l’imbarcazione da diporto e’ messa a
disposizione in uno Stato estero fuori della Comunita’ ed il prestatore e’ stabilito in quello stesso Stato, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando
l’imbarcazione da diporto e’ messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si
applica la lettera e);
f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello
Stato o ivi residente senza domicilio all’estero (1);
g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente e’ domiciliato nel territorio
dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea
(1).
(1) Ai sensi dell’ le disposizioni delle lettere f) e g), come sostituiteart. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42
dall’, si applicano  alle operazioni effettuate a partire dalart. 1, comma 1, lett. a) decreto legislativo n. 42 del 2015
1° gennaio 2015.
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-Articolo 7 septies
Territorialita’ – Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della
Comunita’ (1)
In vigore dal 3 maggio 2015
1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio
dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e
residenti fuori della Comunita’:
a) le prestazioni di servizi di cui all’articolo 3, secondo comma, numero 2);
b) le prestazioni pubblicitarie;
c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonche’ quelle di elaborazione e fornitura di dati e
simili;
d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le
locazioni di casseforti;
e) la messa a disposizione del personale;
f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali
diversi dai mezzi di trasporto;
g) la concessione dell’accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o a una rete connessa
a un tale sistema, al sistema dell’energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di
trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;
h) (lettera abrogata) (2);
i) (lettera abrogata) (2);
l) le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attivita’ o un diritto di
cui alle lettere precedenti.
(1) Ai sensi dell’, i richiami alla “Comunita’” devonoart. 8, comma 2, lett. o) legge 15 dicembre 2011 n. 217
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intendersi riferiti all'”Unione europea”.
(2) Ai sensi dell’ le disposizioni delle lettere h) ed i) sono abrogateart. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42
con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.
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– Cessioni all’esportazione. Articolo 8
In vigore dal 1 gennaio 2013
Costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili:
a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio
della Comunita’ economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri
cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del
cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
L’esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un
esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell’art. 2 del
, o, se questa non e’ prescritta, sul documento didecreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627
cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l’esportazione
deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita’ economica europea entro novanta
giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a
dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo
di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunita’
economica europea; l’esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall’ufficio doganale o dall’ufficio postale
su un esemplare della fattura;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di
servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono
della facolta’ di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta.
Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell’imposta ai soggetti indicati
nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su
loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilita’, nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle
cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell’anno solare precedente. I cessionari e i
commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello
stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l’ammontare delle
cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di
altri beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facolta’ di acquistare beni e servizi senza pagamento
dell’imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell’I.V.A. entro il 31 gennaio ovvero oltre tale
data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l’ammontare dei corrispettivi
delle esportazioni fatte nell’anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione
entro il 31 gennaio, per la facolta’ di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta assumendo come
ammontare di riferimento, in ciascun mese, l’ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi
precedenti. L’opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio.
La revoca deve essere comunicata all’ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che
iniziano l’attivita’ o non hanno comunque effettuato esportazioni nell’anno solare precedente possono avvalersi per
la durata di un triennio solare della facolta’ di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta, dandone
preventiva comunicazione all’ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l’ammontare dei
corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti (1).
(Comma abrogato)
Nel caso di affitto di azienda, perche’ possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facolta’
di acquistare beni e servizi per cessioni all’esportazione, senza pagamento dell’imposta, ai sensi del terzo comma,
e’ necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data
comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all’ufficio IVA competente per territorio.
Ai fini dell’applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunita’ anche i beni
destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la
trasformazione, l’equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonche’ per la
realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.
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(1) L’ ha abrogato, con effetto dal 1 gennaio 1984, le disposizioniart. 3 decreto-legge 29 dicembre 1983 n. 746
“concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell’intento di avvalersi della facolta’ di effettuare acquisti o
importazioni senza pagamento dell’imposta” nonche’ quelle “riguardanti i soggetti che iniziano l’attivita’” contenute
nel presente comma. Vedasi ora quanto disposto dagli – .artt. 14 del citato decreto-legge n. 746 del 1983
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– Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.Articolo 8 bis
In vigore dal 17 gennaio 2012
Sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’articolo 8:
a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attivita’ commerciali o della
pesca nonche’ le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare,
ovvero alla demolizione, escluse le unita’ da diporto di cui alla ;legge. 11 febbraio 1971, n. 50
a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
; legislativo 15 marzo 2010, n. 66
b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorche’ dotati di personalita’ giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti
internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili
di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro
rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le
navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo;
e) le prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione,
riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi
e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b), e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle
dotazioni di bordo, nonche’ le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a-bis) e b);
e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni
delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico.
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 8 si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei
corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e
dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attivita’
propria dell’impresa.
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– Servizi internazionali connessi agli scambi internazionaliArticolo 9
In vigore dal 20 febbraio 2010 – con effetto dal 1 gennaio 2010
Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di
unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonche’ i trasporti relativi a
beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti
ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione
nonche’ a quelli relativi a beni in importazione sempreche’ i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano
assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito
o in temporanea importazione nonche’ ai trasporti di beni in importazione sempreche’ i corrispettivi dei servizi di
spedizione siano assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69; i servizi relativi alle operazioni
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doganali;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo,
refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in
importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreche’ i corrispettivi dei servizi stessi siano
assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell’art. 69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il
funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonche’ quelli resi
dagli agenti marittimi raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali
di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonche’ quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del
territorio della Comunita’; le cessioni di licenze all’esportazione;
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, di cui all’articolo 74-ter, relativi a
prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Comunita’ economica europea;
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell’art. 152, primo comma, del testo unico
;approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
9) i trattamenti di cui all’art. 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonche’ su benigennaio 1973 n. 43
nazionali, nazionalizzati o comunitari, destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del
committente non residente nel territorio dello Stato;
10) (numero abrogato ex );art. 2 decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669
11) (numero abrogato dall’);art. 21, comma 15 legge 27 dicembre 2002 n. 289
12) (numero abrogato dall’).art. 1, comma 1, lettera f) decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 8 si applicano con riferimento all’ammontare complessivo dei
corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e
dalle aree edificabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attivita’ propria
dell’impresa.
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– Operazioni esenti dall’imposta.Articolo 10
In vigore dal 21 agosto 2014
Sono esenti dall’imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte
dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di
fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento,
le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad
assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e
di fondi pensione di cui al , le dilazioni di pagamento e le gestioni similaridecreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le
monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati
la custodia e l’amministrazione dei titoli nonche’ il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative
a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia
e l’amministrazione nonche’ il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni
relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le
relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici
finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche
disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;
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6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita’ e dei concorsi pronostici
riservati allo Stato e agli enti indicati nel , ratificato con decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496legge 22 aprile
, e successive modificazioni, nonche’ quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di1953, n. 342
cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla , e successivelegge 24 marzo 1942, n. 315
modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;
7) le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni
di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche’ quelle relative all’esercizio del giuoco nelle
case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da
quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione
edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al
servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia
espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro dellegiugno 2001, n. 380
infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta’ sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il
Ministro per le politiche giovanili e le attivita’ sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al
, entro cinque anni dalla data di ultimazione delladecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
costruzione o dell’intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui
nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, e le cessioni di fabbricati di
civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo
3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e quelle per le6 giugno 2001, n. 380
quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7),
nonche’ quelle relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione
ad operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell’articolo 4, quinto
comma, del presente decreto;
10) (numero soppresso);
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato,
oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita’ ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
, anche in relazione a ciascuna cessione, per l’applicazione dell’imposta; le operazioni previste dall’442articolo 81,
, approvato con comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditidecreto del
, e successive modificazioni, riferite all’oro daPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l’applicazione
dell’imposta, analoga opzione puo’ essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da
investimento si intende:
a) l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto
corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul
mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita’
europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee, serie C, sulla base delle
comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche’ le monete
aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;
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12) le cessioni di cui al n. 4) dell’art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi
esclusivamente finalita’ di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4 dell’art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita’ naturali o catastrofi dichiarate
tali ai sensi della , o della ;L. 8 dicembre 1970, n. 996legge 24 febbraio 1992, n. 225
14) le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto
abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti
effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e
da ONLUS;
16) le prestazioni del servizio postale universale, nonche’ le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai
soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse
accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente;
17) (numero soppresso);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti
sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro delladecreto 27 luglio 1934, n. 1265
sanita’, di concerto con il Ministro delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche’ da
societa’ di mutuo soccorso con personalita’ giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali,
presidi sanitari e vitto, nonche’ le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventu’ e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti
da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri
e materiali didattici, ancorche’ fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati,
nonche’ le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine,
montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu’ di cui alla , comprese lelegge 21 marzo 1958, n. 326
somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie,
pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
25) (numero soppresso);
26) (numero soppresso);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
27-bis) (numero soppresso);
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita’ e simili, in favore degli
anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di
persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da
istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’articolo 41 della legge 23 dicembre
, o da enti aventi finalita’ di assistenza sociale e da ONLUS;1978, n. 833
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all’;articolo 3 della legge 2 agosto 1997, n. 382
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale
della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato
naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
Sono altresi’ esenti dall’imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi,
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ivi comprese le societa’ consortili e le societa’ cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel
triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui
all’articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci
ai predetti consorzi e societa’ non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.
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– Operazioni permutative e dazioni in pagamento.Articolo 11
In vigore dal 1 gennaio 1973
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo
di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere
precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle
in corrispondenza delle quali sono effettuate.
La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al
prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di
materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o
sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell’art. 14, non supera il cinque
per cento del corrispettivo in denaro.
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– Cessioni e prestazioni accessorie.Articolo 12
In vigore dal 1 gennaio 1973
Il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la
fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni
accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi,
effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a
sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le
parti dell’operazione principale.
Se la cessione o prestazione principale e’ soggetta all’imposta, i
corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono
a formarne la base imponibile.
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– Base imponibile. Articolo 13
In vigore dal 1 gennaio 2013
1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e’ costituita dall’ammontare complessivo
dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese
inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle
integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorita’, dall’indennizzo
comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero
3) del secondo comma dell’articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito
della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le
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prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma
dell’articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione,
e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell’articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in
mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell’articolo 3, nonche’ per quelle di
cui al terzo periodo del sesto comma dell’articolo 6, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei
servizi medesimi;
d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che
formano oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione
diminuito del valore accertato dall’ufficio doganale all’atto della temporanea importazione.
3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla
detrazione e’ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, la
base imponibile e’ costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo inferiore a tale
valore e se le operazioni sono effettuate da societa’ che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che controlla il predetto soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e’ limitato a
norma del comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile e’ costiuita dal valore normale dei beni e dei servizi se e’
dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa’ che
direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa’
che controlla il predetto soggetto;
c) per le operazioni imponibili, nonche’ per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un
soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e’ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base
imponibile e’ costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e
se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa’ che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto,
ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che controlla il predetto soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonche’ delle apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di
lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile e’ costituita dal valore normale dei servizi
se e’ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.
4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta
estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale
indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo e’ effettuato sulla base della
quotazione del giorno antecedente piu’ prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno
solare, puo’ essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.
5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione e’ stata ridotta ai
sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilita’ oggettiva, la base imponibile e’ determinata
moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi
precedenti.
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– Determinazione del valore normale (N.D.R.: Per l’applicazione delle disposizioni del presente articoloArticolo 14
vedasi il comma 8 dell’art.24 legge 7 luglio 2009 n.88.)
In vigore dal 29 luglio 2009 – con effetto dal 1 marzo 2008
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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1. Per valore normale si intende l’intero importo che il cessionario o il
committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui
avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in
condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente
per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale
cessione o prestazione.
2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi
analoghe, per valore normale si intende:
a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni
simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si
effettuano tali operazioni;
b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto
passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.
3. Per le operazioni indicate nell’articolo 13, comma 3, lettera d), con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti appositi
criteri per l’individuazione del valore normale.
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– Esclusioni dal computo della base imponibile.Articolo 15
In vigore dal 1 febbraio 1979 – con effetto dal 1 aprile 1979
Non concorrono a formare la base imponibile:
1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita’ per ritardi
o altre irregolarita’ nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del
committente;
2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in
conformita’ alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui
cessione e’ soggetta ad aliquota piu’ elevata;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e
per conto della controparte, purche’ regolarmente documentate;
4) l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato
espressamente pattuito il rimborso alla resa;
5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto.
Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme
addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalita’ per ritardi o altre
irregolarita’ nella esecuzione del contratto.
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-Articolo 16
Aliquote dell’imposta.
(N.D.R.: L’, convertito, con modificazioni, dalla art. 36, comma 5, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331L. 29 ottobre
, dispone che le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al 1993, n. 427D.P.R. 26 ottobre
, sono soggette all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. Da ultimo l’aliquota del 191972, n. 633
per cento e’ stata elevata al 20 per cento dall’, convertito, conart. 1, comma 1, del D.L. 29 settembre 1997, n. 328
modificazioni, dalla ).L. 29 novembre 1997, n. 410
In vigore dal 17 settembre 2011
L’aliquota dell’imposta e’ stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell’operazione.
L’aliquota e’ ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata
Tabella A, salvo il disposto dell’art. 34, ed e’ elevata al trentotto per cento (n.d.r.: ora 20 per cento) per quelle che
hanno per oggetto i beni elencati nell’allegata Tabella B.
Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione
di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili l’imposta si applica con la
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 24

stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione
finanziaria, noleggio e simili.
(Comma soppresso).
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– Soggetti passivi. Articolo 17
In vigore dal 1 gennaio 2015
L’imposta e’ dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali
devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista
nell’art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti
non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo
7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o
di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il
cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli
e del , convertito, con modificazioni, dalla articoli 4647decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331legge 29 ottobre
.1993, n. 427
Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore
aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se
identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato
nominato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10
. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighinovembre 1997, n. 441
derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante
fiscale e’ comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione. Se gli obblighi derivano
dall’effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono
limitati all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all’articolo 21.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di
soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11),
nonche’ per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325
millesimi, al pagamento dell’imposta e’ tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.
La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e
seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma,
deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata
nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque
entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione,
e’ annotato anche nel registro di cui all’articolo 25.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera,
rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attivita’ di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La
disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga
affidata dal committente la totalita’ dei lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’
per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;.articolo 10
a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad
edifici;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del
, come sostituita, da ultimo, dal Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641decreto del Ministro delle
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche’ dei lorofinanze 28 dicembre 1995
componenti ed accessori;
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;
    d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi
dell’articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
     d-ter) ai trasferimenti di altre unita’ che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva
2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
    d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis,
comma 3, lettera a);
    d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attivita’ 47.11.1), supermercati
(codice attivita’ 47.11.2) e discount alimentari (codice attivita’ 47.11.3).
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e
delle finanze, con propri decreti, in base alla , ovverodirettiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006
individuate con decreto emanato ai sensi dell’, nellearticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio,
.del 17 maggio 1977
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-Articolo 17 bis
Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicita’ on line).
In vigore dal 1 gennaio 2014
1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicita’ e link sponsorizzati on line, anche attraverso
centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata
dall’amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca
(servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di
un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente
attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari
di partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso
in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti
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-Articolo 17 ter
Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici.
In vigore dal 1 gennaio 2015
1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato
ancorche’ dotati di personalita’ giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’
di cui al , e successive modificazioni, dellearticolo 31 del testo unicodecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli
enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di
assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori
d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta e’ in ogni caso versata dai
medesimi secondo modalita’ e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute
alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
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– Rivalsa.Articolo 18
In vigore dal 10 agosto 1995 – con effetto dal 1 gennaio 1975
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi
imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al
cessionario o al committente.
Per le operazioni per le quali non e’ prescritta l’emissione della fattura
il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell’imposta. Se la
fattura e’ emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve
essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell’art. 27.
La rivalsa non e’ obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5)
dell’articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo
periodo, dell’articolo 3.
E’ nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti.
Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della
cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli artt. 2758 e
2772 del e, se relativo alla cessione di beni mobili, hacodice civile
privilegio sulla generalita’ dei mobili del debitore con lo stesso grado del
privilegio generale stabilito nell’, cui tuttaviaart. 2752 del codice civile
e’ posposto.
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– Detrazione. (N.D.R.: Per l’interpretazione autentica del secondo comma vedi anche la Articolo 19 legge 18/02/1999
– recante “Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell’Amministrazione finanziaria e di revisionen. 28
generale del catasto”, in GU 22 febbraio 1999 n. 43 – il cui art. 5 ha disposto che al secondo comma dell’art. 19 le
parole “beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio” devono intendersi riferite esclusivamente
ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime”).
In vigore dal 20 febbraio 2010 – con effetto dal 1 gennaio 2010
1. Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al
secondo comma dell’articolo 30, e’ detraibile dall’ammontare dell’ imposta relativa alle operazioni effettuate, quello
dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai
servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta
relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e puo’ essere
esercitato, al piu’ tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla
detrazione e’ sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
2. Non e’ detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o
comunque non soggette all’imposta, salvo il disposto dell’articolo 19-bis2. In nessun caso e’ detraibile l’imposta
relativa all’acquisto o all’importazione di beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio.
3. La indetraibilita’ di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli
e , convertito, con modificazioni, dalla articoli 4041 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331legge 29 ottobre
;1993, n. 427
a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell’articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della
Comunita’ o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunita’ stessa;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero
diritto alla detrazione dell’imposta;
c) operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f);
d) cessioni di cui all’articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o
trasformano oro in oro da investimento;
e) operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 74,
concernente disposizioni relative a particolari settori.
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’ imposta la detrazione non e’ ammessa
per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile e’ determinato secondo criteri oggettivi, coerenti
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 27

con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta
indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa,
arte e professione.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita’ che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione sia attivita’ che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla detrazione
dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare e’ determinato
applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis. Nel corso dell’anno la detrazione provvisoriamente
operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.
I soggetti che iniziano l’attivita’ operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata
presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.
5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai
precedenti commi non opera con riferimento all’imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche
intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da
quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro
conto, nonche’ per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell’oro, compreso l’oro da
investimento.
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– Percentuale di detrazione. (NdR: Ai sensi dell’ art. 30, comma 4: “l’indetraibilita’ dell’imposta sulArticolo 19 bis
valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla
lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’
ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2001.”)
In vigore dal 1 gennaio 2004 – con effetto dal 24 marzo 1996
1. La percentuale di detrazione di cui all’articolo 19, comma 5, e’
determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno
diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato
delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo. La percentuale di
detrazione e’ arrotondata all’unita’ superiore o inferiore a seconda che la
parte decimale superi o meno i cinque decimi.
2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si
tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui
all’articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all’articolo 2, terzo
comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all’articolo
10, primo comma, numero 27-quinquies), e, quando non formano oggetto
dell’attivita’ propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni
imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del
predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilita’ dell’imposta relativa
ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime
operazioni.
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– Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e serviziArticolo 19 bis .1
In vigore dal 13 dicembre 2014
1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19:
a) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi e’ ammessa in
detrazione se i beni formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa o sono destinati ad essere esclusivamente
utilizzati come strumentali nell’attivita’ propria dell’impresa ed e’ in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e
professioni;
b) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione dei beni elencati nell’allegata tabella B e delle navi e
imbarcazioni da diporto nonche’ dei relativi componenti e ricambi e’ ammessa in detrazione soltanto se i beni
formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa ed e’ in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f)
dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi e’ ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se
tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La
disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa
nonche’ per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a
motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui
massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente,
non e’ superiore a otto;
d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da
diporto e veicoli stradali a motore, nonche’ alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di
custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e’ ammessa in
detrazione nella stessa misura in cui e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di
detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore;
e) salvo che formino oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa, non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa a
prestazioni di trasporto di persone;
f) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di alimenti e bevande ad
eccezione di quelli che formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa o di somministrazione in mense
scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa;
g) (lettera abrogata);
h) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte
sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;
i) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
destinazione abitativa ne’ quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attivita’ esercitata la costruzione dei predetti
fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attivita’ che danno
luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell’articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di
detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19-bis.
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– Rettifica della detrazione.Articolo 19 bis .2
In vigore dal 1 gennaio 1998
1. La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai
servizi e’ rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi
medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla
detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale
rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e
dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 e’ eseguita in
rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in
funzione ovvero nei quattro anni successivi ed e’ calcolata con riferimento a
tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del
quinquennio.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di
detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attivita’ comportano la
detrazione dell’imposta in misura diversa da quella gia’ operata, la rettifica
e’ eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non
ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, e’ eseguita se non sono
trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.
4. La detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili,
nonche’ alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al
riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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dell’articolo 19, comma 5, e’ altresi’, soggetta a rettifica, in ciascuno dei
quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di
variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La
rettifica si effettua aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di
un quinto della differenza tra l’ammontare della detrazione operata e quello
corrispondente alla percentuale di detrazione dell’anno di competenza. Se
l’anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non
coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e’
eseguita, per tutta l’imposta relativa al bene, in base alla percentuale di
detrazione definitiva di quest’ultimo anno anche se lo scostamento non e’
superiore a dieci punti. La rettifica puo’ essere eseguita anche se la
variazione della percentuale di detrazione non e’ superiore a dieci punti a
condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque
anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella
quale inizia ad avvalersi di detta facolta’.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di
costo unitario non superiore ad un milione di lire, ne’ quelli il cui
coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e’
superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di
rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli
anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine
la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione e’
soggetta ad imposta, ma l’ammontare dell’imposta detraibile non puo’ eccedere
quello dell’imposta relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di
scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi
aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, le disposizioni di cui ai
commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono
stati acquistati dalla societa’ incorporata o dalle societa’ partecipanti alla
fusione, dalla societa’ scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti
cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i
dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili
devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all’articolo 68
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
. Agli effetti del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque
considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica e’ stabilito in
dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l’imposta
assolta sull’acquisto di aree fabbricabili l’obbligo di rettifica decennale
decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree
medesime. L’imputazione dell’imposta relativa ai fabbricati ovvero alle
singole unita’ immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in
edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati
unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari,
costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che
rispettino la proporzionalita’ fra l’onere complessivo dell’imposta relativa
ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei
fabbricati o unita’ immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni
che non danno diritto alla detrazione dell’imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate
nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le
determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili
obbligatorie.
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– Detrazione per gli enti non commerciali. (N.D.R.: “Ai sensi dell’art. 47 L 21 novembre 2000, n. 342Articolo 19 ter
tra gli enti indicati nel terzo comma, secondo periodo, dell’art. 19 ter in materia di detrazione per gli enti non
commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato”).
In vigore dal 1 gennaio 1998
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 30

Per gli enti indicati nel quarto comma dell’art. 4 e’ ammessa in detrazione,
a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e
rettifiche ivi previste, soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alle
importazioni fatti nell’esercizio di attivita’ commerciali o agricole.
La detrazione spetta a condizione che l’attivita’ commerciale o agricola sia
gestita con contabilita’ separata da quella relativa alla attivita’ principale
e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis del decreto del
. L’imposta relativa ai Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attivita’
commerciale o agricola e dell’attivita’ principale e’ ammessa in detrazione
per la parte imputabile all’esercizio dell’attivita’ commerciale o agricola.
La detrazione non e’ ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione
all’attivita’ principale, della contabilita’ obbligatoria a norma di legge o
di statuto, ne’ quando la contabilita’ stessa presenti irregolarita’ tali da
renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi,
universita’ ed enti di ricerca, la contabilita’ separata di cui al comma
precedente e’ realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle modalita’
previste per la contabilita’ pubblica obbligatoria a norma di legge o di
statuto.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici
di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonche’ all’Automobil
Club d’Italia e agli automobile clubs.
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– Volume d’affari.Articolo 20
In vigore dal 1 gennaio 2013
Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli
articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26. Non concorrono a formare il volume d’affari le
cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’, voci B.I.3) e B.I.4)articolo 2424 del codice civile
dell’attivo dello stato patrimoniale, nonche’ i passaggi di cui al quinto comma dell’articolo 36.
L’ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorche’ non imponibili o esenti, e’
determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a
norma dell’articolo 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell’articolo 27.
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– Fatturazione delle operazioni. Articolo 21
In vigore dal 1 gennaio 2013
1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio
emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilita’, assicura
che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura
elettronica si intende la fattura che e’ stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla
fattura elettronica e’ subordinato all’accettazione da parte del destinatario. L’emissione della fattura, cartacea o
elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico
che disciplini la reciproca assistenza e’ consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione
all’Agenzia delle entrate e purche’ il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attivita’ da almeno cinque anni e nei
suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni
sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono determinate le modalita’, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o
elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del
cessionario o committente.
2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o
prestatore, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o
committente, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un
altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio
d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualita’ e quantita’ dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni
ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore
navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38,
, convertito, con modificazioni, dalla comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331legge 29 ottobre 1993,
;n. 427
n) annotazione che la stessa e’ emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero
da un terzo.
3. Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con
aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo
l’aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto puo’
essere emessa una sola fattura. Nel caso di piu’ fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario
da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una
sola volta, purche’ per ogni fattura sia accessibile la totalita’ delle informazioni. Il soggetto passivo assicura
l’autenticita’ dell’origine, l’integrita’ del contenuto e la leggibilita’ della fattura dal momento della sua emissione fino al
termine del suo periodo di conservazione; autenticita’ dell’origine ed integrita’ del contenuto possono essere
garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la
cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica
qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in
grado di garantire l’autenticita’ dell’origine e l’integrita’ dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in
lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
4. La fattura e’ emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6. La
fattura cartacea e’ compilata in duplice esemplare di cui uno e’ consegnato o spedito all’altra parte. In deroga a
quanto previsto nel primo periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento
idoneo a identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con
, nonche’ per le prestazioni di servizi individuabilidecreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472
attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo’
essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di effettuazione delle medesime;
b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio
cedente la fattura e’ emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione
europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter, la fattura e’ emessa entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto
passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura e’ emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione.
5. Nelle ipotesi di cui all’articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la
fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita’, si assicura che la stessa sia emessa, per
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suo conto, da un terzo.
6. La fattura e’ emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell’ammontare
dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a
norma dell’articolo 7-bis, comma 1, con l’annotazione “operazione non soggetta”;
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l’annotazione “operazione non
imponibile”;
c) operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l’annotazione “operazione esente”;
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal , convertito, condecreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41
modificazioni, dalla , con l’annotazione, a seconda dei casi, “regime del margine – benilegge 22 marzo 1995, n. 85
usati”, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”;
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’articolo
74-ter, con l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio.
6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni
sottoelencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo
dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria
o nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei
confronti di un soggetto passivo che e’ debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con
l’annotazione “inversione contabile”;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con
l’annotazione “operazione non soggetta”.
6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtu’ di un obbligo proprio
recano l’annotazione “autofatturazione”.
7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le
imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l’imposta e’ dovuta per l’intero ammontare indicato
o corrispondente alle indicazioni della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita’ non possono formare oggetto di
addebito a qualsiasi titolo.
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-Articolo 21 bis
Art. 21-bis. Fattura semplificata.
In vigore dal 1 gennaio 2013
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento
euro, nonche’ la fattura rettificativa di cui all’articolo 26, puo’ essere emessa in modalita’ semplificata recando, in
luogo di quanto previsto dall’articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o
prestatore, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o
committente, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo’ essere indicato il solo codice fiscale o il
numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il
solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
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g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di
calcolarla;
h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che
vengono modificate.
2. La fattura semplificata non puo’ essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:
a) cessioni intracomunitarie di cui all’, convertito, conarticolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
modificazioni, dalla ;legge 29 ottobre 1993, n. 427
b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a).
3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ innalzare fino a
quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti
di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attivita’ o da specifiche tipologie di soggetti per
i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono
particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.
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– Commercio al minuto ed attivita’ assimilate.Articolo 22
In vigore dal 3 maggio 2015
L’emissione della fattura non e’ obbligatoria, se non e’ richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
dell’operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci
interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle
mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche’ di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o
nell’abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e
da societa’ finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10;
6-bis) per l’attivita’ di organizzazione di escursioni, visite della citta’, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle
agenzie di viaggi e turismo;
6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a
committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione (1).
La disposizione del comma precedente puo’ essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze,
ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformita’, frequenza e importo
limitato tali da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti
connessi (2).
Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa da commercianti al
minuto ai quali e’ consentita l’emissione della fattura sono obbligati a richiederla.
(1) Ai sensi dell’ le disposizioni del numero 6-ter), aggiunto dall’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42art.
, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1°1, comma 1, lett. c) decreto legislativo n. 42 del 2015
gennaio 2015.
(2) In attuzione delle disposizione del presente comma vedasi il , il decreto 7 luglio 1998decreto 24 ottobre
e il .2000, n. 370decreto 8 agosto 2014
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– Registrazione delle fatture.Articolo 23
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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In vigore dal 1 gennaio 2013
Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione e con
riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo
periodo, lettere a), c) e d) devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
effettuazione delle operazioni.
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l’ammontare
imponibile dell’operazione o delle operazioni e l’ ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e la
ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi
di cui al secondo comma dell’art. 17, del cedente o del prestatore.
Se l’altro contraente non e’ un’impresa, societa’ o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione
o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis,
devono essere indicati, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilita’ di essa ed, eventualmente, la
relativa norma.
(Comma abrogato)
Nell’ipotesi di cui al quinto comma dell’articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto
destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell’articolo 39, secondo modalita’ e termini stabiliti con
apposito decreto ministeriale.
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– Registrazione dei corrispettivi.Articolo 24
In vigore dal 1 gennaio 2013
I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22, in luogo di quanto stabilito nell’articolo precedente,
possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare
globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l’aliquota applicabile,
nonche’ l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente
per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata. L’annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui
le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.
Nella determinazione dell’ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle
indicate nel secondo comma dell’art. 17, includendo nel corrispettivo anche l’imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad
aliquote d’imposta diverse, il Ministro delle finanze puo’ consentire, stabilendo le modalita’ da osservare, che la
registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione
dell’ammontare dei corrispettivi ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
l’attivita’ di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un
registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l’attivita’ di vendita. Le
relative modalita’ sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
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– Registrazione degli acquisti.Articolo 25
In vigore dal 1 gennaio 2013
Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi
acquistati o importati nellñesercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo
comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla
dichiarazione annuale, nella quale e’ esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
(Comma abrogato).
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta,
denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non
si tratta di imprese, societa’ o enti, nonche’ l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo
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l’aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo
dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilita’ di essa e, eventualmente, la relativa norma.
(Comma abrogato).
La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per
quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l’importo.
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– Variazione dell’imponibile o dell’imposta.Articolo 26
In vigore dal 13 dicembre 2014
Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le
volte che successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l’ammontare
imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e
24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita’,
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di
procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei
debiti omologato ai sensi dell’, ovvero di un pianoarticolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
attestato ai sensi dell’, pubblicatoarticolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il
cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25. Il cessionario o committente, che abbia gia’
registrato l’operazione ai sensi di quest’ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’art. 23 o
dell’art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla
effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto
accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze
della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione del settimo comma dell’art. 21.
La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli artt. 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni
periodiche di cui agli artt. 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell’imposta in aumento
nel registro di cui all’art. 23 e delle variazioni dell’imposta in diminuzione nel registro di cui all’art. 25. Con le stesse
modalita’ devono essere corretti, nel registro di cui all’art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati
indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere
effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite
annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli artt. 23 e 24 e sul registro di cui all’art. 25.
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– Liquidazione e versamenti mensili.Articolo 27
In vigore dal 17 settembre 2011
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e’ computato in detrazione nel
mese successivo.
Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 l’importo da versare o da riportare al
mese successivo e’ determinato sulla base dell’ammontare complessivo dell’imposta relativa ai corrispettivi delle
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operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell’articolo 24, calcolata su una quota imponibile
ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l’imposta e’ del quattro per cento, per 110 quando l’imposta
e’ del dieci per cento, per 121 quando l’imposta e’ del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed
arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.
(Comma abrogato).
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– Dichiarazione annuale.Articolo 28
In vigore dal 1 gennaio 1998 – con effetto dal 1 gennaio 1999
Soppresso da: Decreto del Presidente della Repubblica del 22/07/1998 n. 322 Articolo 9
1. Tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente presenta,
in duplice esemplare, la dichiarazione relativa allñanno solare precedente,
redatta in conformita’ al modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale entro il 20 dicembre dell’anno
precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Sono esonerati dalla
presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell’anno solare
precedente hanno effettuato soltanto operazioni esenti ai sensi dell’articolo
10 salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all’articolo
19-bis2. I contribuenti con periodo d’imposta coincidente, agli effetti delle
imposte sui redditi, con l’anno solare obbligati alla presentazione anche
della dichiarazione dei redditi e di quella del sostituto d’imposta, qualora
abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu’ di dieci
soggetti, devono presentare, entro il termine di cui all’articolo 9 del
, la decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
dichiarazione unificata annuale, redatta in conformita’ all’articolo 8 dello
stesso decreto.
2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per la
individuazione del contribuente, per la determinazione dell’ammontare delle
operazioni e dell’imposta, nonche’ per l’effettuazione dei controlli e gli
altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l’amministrazione finanziaria e’ in grado di acquisire direttamente.
3. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non esercitate entro il
termine stabilito dall’articolo 19, comma 1, secondo periodo.
4. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che
non hanno effettuato operazioni imponibili.
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– Elenchi dei clienti e dei fornitori.Articolo 29
In vigore dal 30 dicembre 1993 – con effetto dal 1 gennaio 1981
Soppresso da: Decreto-legge del 10/06/1994 n. 357 Articolo 6
Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale deve essere
compilato, in conformita’ al modello approvato con decreto del Ministro
delle Finanze, l’elenco dei clienti dal quale devono risultare la ditta,
denominazione o ragione sociale, il numero di partita I.V.A., il domicilio o
la residenza, la sede, nonche’ l’ubicazione della stabile organizzazione
nello Stato per i non residenti, dei contribuenti nei cui confronti sono
state emesse fatture registrate per l’anno precedente. Nell’elenco devono
essere indicati per ciascun cliente, distintamente in base all’anno
risultante dalla data delle anzidette fatture, l’ammontare complessivo delle
imposte addebitate e quello dei corrispettivi risultanti dalle fatture
relative alle operazioni imponibili nonche’ l’ammontare dei corrispettivi
risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di
cui al sesto comma dell’art. 21. Ai fini della compilazione dell’elenco i
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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soggetti che acquistano beni o servizi nell’esercizio di imprese, di arti o
professioni devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato
ad emettere la fattura.
Ai fini del precedente comma si tiene conto delle fatture emesse per le
operazioni di cui all’art. 22 e registrate ai sensi dell’art. 24, tranne
quelle indicate ai nn. 2) e 5) dell’art. 22. Non si tiene invece conto: 1)
delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni
di cui alle lettere a) e b) dell’art. 8, dell’art. 9 e dell’art. 38-quater
nonche’ delle fatture relative a cessioni intracomunitarie; 2) delle fatture
annotate ai sensi del quarto comma dell’art. 23 e di quelle di importo non
superiore a lire cinquantamila, annotate ai sensi dell’art. 24; 3) delle
fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo.
Entro il termine di cui al primo comma deve essere inoltre compilato, in
conformita’ al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze,
l’elenco dei fornitori nel quale devono essere indicati, in base alle
risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la
denominazione o ragione sociale, il numero di partita I.V.A., il domicilio o
la residenza, la sede, nonche’ l’ubicazione della stabile organizzazione
nello Stato per i non residenti, dei contribuenti che hanno ceduto beni o
prestato servizi. Per ciascuno di essi devono essere specificati,
distintamente in base all’anno risultante dalla data delle fatture: il
numero complessivo delle fatture ricevute e registrate nell’anno precedente,
comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al
sesto comma dell’art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto
comma dell’art. 25; l’ammontare complessivo delle operazioni imponibili e
l’ammontare complessivo delle imposte addebitate; l’ammontare imponibile
degli acquisti effettuati senza applicazione dell’imposta e, distintamente,
quello degli acquisti fatti ai sensi del secondo comma dell’art. 8. L’elenco
deve inoltre recare l’indicazione del numero complessivo delle bollette
doganali registrate nell’anno precedente, del valore complessivo imponibile
dei beni importati e delle relative imposte.
Le imprese indicate nel secondo comma dell’art. 22, che emettano le fatture
in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con
decreto del Ministro delle Finanze, dalla compilazione dell’elenco dei
clienti.
I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all’imposta a
norma delle lettere c), g) e h) del terzo comma dell’art. 2, delle lettere
a), e) e g) del quarto comma dell’art. 3, e dell’ultimo comma dell’art. 4
devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel
modello di cui al primo comma dell’art. 28.
Con apposito decreto emanato entro venti giorni dalla scadenza del termine
per la presentazione della dichiarazione annuale il Ministro delle Finanze
puo’ disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti,
che gli elenchi di cui al primo e al terzo comma siano presentati, entro il
il 31 maggio dello stesso anno, al competente ufficio dell’imposta sul valore
aggiunto; con lo stesso decreto puo’ essere disposta anche la presentazione di
uno o piu’ degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21
ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.
In tal caso i contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di
centri di elaborazione dati dotati di supporti magnetici in luogo
dell’allegazione degli elenchi, devono produrre, secondo modalita’ e
termini stabiliti nel decreto stesso, i supporti magnetici contenenti i dati
che avrebbero essere indicati negli elenchi.
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– Versamento di conguaglio e rimborso dell’eccedenza. Articolo 30
In vigore dal 1 gennaio 2015
(Comma soppresso)
Se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile di cui al n. 3) dell’articolo 28, aumentato delle
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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somme versate mensilmente, e’ superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello
stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo,
ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attivita’.
Il contribuente puo’ chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire
cinque milioni, all’atto della presentazione della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita’ che comportano l’effettuazione di operazioni
soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando
a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonche’ a norma
dell’articolo 17-ter;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25
per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
c) limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonche’ di beni e
servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a
7-septies;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell’articolo 17.
Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma puo’ chiedere il rimborso dell’eccedenza
detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze
detraibili; in tal caso il rimborso puo’ essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli
importi delle predette eccedenze.
Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da
indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all’attivita’ esercitata, hanno determinato il
verificarsi dell’eccedenza di cui si chiede il rimborso.
Agli effetti della norma di cui all’articolo 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del
presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti
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– Registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti nonArticolo 30 bis
commerciali
In vigore dal 20 febbraio 2010 – con effetto dal 1 gennaio 2010
1. I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), relativamente alle operazioni di acquisto di beni e
servizi realizzate nello svolgimento di attivita’ non commerciali, per le quali hanno applicato l’imposta ai sensi
dell’articolo 17, secondo comma, adempiono gli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le
modalita’ e nei termini previsti dagli , e ,articoli 47, comma 349 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
convertito, con modificazioni, dalla .legge 29 ottobre 1993, n. 427
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– Applicazione dell’imposta per i contribuenti minimi.Articolo 31
In vigore dal 30 aprile 1989 – con effetto dal 1 aprile 1979
Soppresso da: Legge del 30/12/1991 n. 413 Articolo 4
1. Per i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un
volume di affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni di lire,
l’imposta dovuta e’ determinata riducendo l’ammontare dell’ imposta sul
valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate
nell’anno, della percentuale del 10 per cento se trattasi di esercizio di
arti e professioni, del 23 per cento se trattasi di esercizio di impresa
consistente nella prestazione di servizi, e del 48 per cento se trattasi di
esercizio di impresa avente per oggetto altre attivita’. Per i soggetti che
iniziano l’attivita’ il volume di affari dichiarato in via presuntiva e’
ragguagliato ad anno.
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono agli effetti della
dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi
versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33.
3. Per i contribuenti che esercitano attivita’ in relazione alle quali sono
previste percentuali diverse, l’imposta sul valore aggiunto e’ calcolata
separatamente per ciascuna attivita’ a condizione che le operazioni
effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23
e 24. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a
tutte le attivita’, la percentuale piu’ elevata.
4. Se nel corso dell’anno il limite di 18 milioni di lire e’ superato, le
disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla
liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite e’ superato
e l’ imposta dovuta per l’ anno e’ calcolata nei modi ordinari; tuttavia
l’imposta dovuta per l’anno non puo’ comunque essere inferiore all’ importo
determinato applicando il rapporto tra 18 milioni di lire e l’ ammontare
complessivo delle operazioni effettuate, registrate nell’ anno, all’
ammontare dell’ imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate,
registrate nell’ anno, ulteriormente ridotto della percentuale di cui al
comma 1 stabilita per il tipo di attivita’ esercitata.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle
societa’, agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
; non si applicano altresi’ per le Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
attivita’ di cui agli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca
marittima, 74, e 74 ter del presente decreto.
6. I contribuenti che applicano l’imposta ai sensi del comma 1 non possono
avvalersi della facolta’ di acquistare o importare beni o servizi senza
applicazione dell’imposta di cui ai commi 1, lettera c), e 2 dell’articolo 8
e al comma 2 degli articoli 8 bis e 9 e all’articolo 68, lettera a); le
imprese manufatturiere che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto
comma dell’articolo 74 sono tenute al pagamento della relativa imposta e
devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al
periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che
optano per l’applicazione dell’imposta nel modo normale nella dichiarazione
annuale relativa all’anno precedente ovvero che esercitano tale opzione
nella dichiarazione di inizio dell’ attivita’. L’opzione vale per tutte le
attivita’ esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto,
fino a quando non e’ revocata e in ogni caso per almeno un triennio.
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– Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative allaArticolo 32
fatturazione e alla registrazione
In vigore dal 29 aprile 2012
1. I contribuenti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a
quattrocentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni,
ovvero a settecentomila euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita’, possono adempiere gli obblighi di
fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica
la disposizione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
, e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che esercitano29 settembre 1973, n. 600
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita’ e non provvedono alla distinta annotazione dei
corrispettivi resta applicabile il limite di settecentomila euro relativamente a tutte le attivita’ esercitate.
2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all’articolo 21, secondo comma, nelle due parti
del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell’articolo 21 e deve essere consegnata o spedita all’altro
contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.
3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo’ determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto
della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.n. 600
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– Contribuenti minimi in franchigia. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo vArticolo 32 bis
l’art.37, comma 17, D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n.248.)
In vigore dal 1 gennaio 2007
Soppresso da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita’ commerciali,
agricole e professionali che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato
o, in caso di inizio di attivita’, prevedono di realizzare un volume di
affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non
effettuare cessioni all’esportazione, sono esonerati dal versamento
dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad
eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione
telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l’imposta a titolo
di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli
acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si
avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta e i soggetti non
residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che
in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni
di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8), del
presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma
, convertito, con modificazioni, 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
dalla .legge 29 ottobre 1993, n. 427
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto
direttoriale di cui al comma 15, l’ufficio attribuisce un numero speciale di
partita IVA.
6. I soggetti che, nell’intraprendere l’esercizio di imprese, arti o
professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno
comunicazione all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio
attivita’ di cui all’articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono
optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione, valida
per almeno un triennio, e’ comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo
di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno
successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta
operata. La revoca e’ comunicata con le stesse modalita’ dell’opzione ed ha
effetto dall’anno in corso.
8. L’applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della
detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se
il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario
dell’imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l’imposta
dovuta per effetto della rettifica di cui all’articolo 19-bis2 e’ versata in
tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il
versamento del saldo a decorrere dall’anno nel quale e’ intervenuta la
modifica. Il debito puo’ essere estinto anche mediante compensazione ai
sensi dell’, ovveroarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
con l’utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni
periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta
l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
, e costituisce titolo per la riscossione coattiva. 471
9. Nell’ultima dichiarazione annuale in cui l’imposta e’ applicata nei
modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta dovuta relativa alle
operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 per le quali non si e’
ancora verificata l’esigibilita’.
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10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall’articolo 30,
l’eccedenza detraibile emergente dall’ultima dichiarazione annuale IVA
presentata dai soggetti di cui al comma 1 e’ utilizzata in compensazione ai
sensi dell’, earticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per
le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano
la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che
versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione
delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente
articolo trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare
complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli
adempimenti tributari dall’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di
una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da
utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle
entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il
contribuente e’ assoggettato alla disciplina di determinazione dell’imposta
sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall’anno solare successivo a quello in cui risulta
superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d’affari
dichiarato dal contribuente o rettificato dall’ufficio supera il limite di
cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso;
in tal caso sara’ dovuta l’imposta relativa ai corrispettivi delle
operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, salvo il diritto
alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita’ da osservare in occasione dell’opzione per il regime
ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del
presente articolo.
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– Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle dichiarazioni e ai versamenti.Articolo 33
In vigore dal 9 aprile 1998 – con effetto dal 1 gennaio 1998
Soppresso da: Decreto del Presidente della Repubblica del 14/10/1999 n. 542 Articolo 11
1. I contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un
volume d’affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e
professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per
oggetto altre attivita’, possono optare, dandone comunicazione
all’ufficio competente nella dichiarazione relativa all’anno precedente,
ovvero nella dichiarazione di inizio attivita’:
a) per l’annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi
versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei
primi tre trimestri solari; qualora l’imposta non superi il limite di
lire cinquantamila il versamento dovra’ essere effettuato insieme a quella
dovuta per il trimestre successivo;
b) per il versamento dell’imposta dovuta entro il 15 marzo di
ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme
dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da
versare degli interessi, nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o
frazione di mese successivo alla predetta data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita’ e non
provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta
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applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire
relativamente a tutte le attivita’ esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1, le somme
da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura
dell’1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli
articoli 23 e 24. L’opzione ha effetto a partire dall’anno in cui e’
esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere
comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in
corso.
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– Regime speciale per i produttori agricoli. (N.D.R.: Le percentuali di compensazione sono state stabilite,Articolo 34
con i seguenti provvedimenti: D.M. 12 maggio 1992; D.I. 30 dicembre 1997; dall’art. 2, comma 6, D.L. 31 dicembre
1996 n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30 e dal D.M. 23 dicembre 2005.)
In vigore dal 29 novembre 2006 – con effetto dal 1 gennaio 1998
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima
parte dell’allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli, la
detrazione prevista nell’articolo 19 forfettizzata in misura pari
all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle
operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi
di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro per le politiche agricole. L’imposta si applica con le aliquote
proprie dei singoli prodotti, salva l’applicazione delle aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti
ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale
e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo
periodo.
2. Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attivita’ indicate nell’articolo 2135 del
e quelli che esercitano attivita’ di pesca in acque dolci, di codice civile
piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri
molluschi e crostacei, nonche’ di allevamento di rane.
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto,
che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della
Unione Europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti
stessi;
c) le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del
; le associazioni e loro unioni decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che
effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o
partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o
trasformazione, nonche’ gli enti che provvedono per legge, anche previa
manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei
produttori soci.
3. (Comma abrogato)
4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti
indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad
imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al
regime ordinario.
5. Se il contribuente, nell’ambito della stessa impresa, ha effettuato
anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste
sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di
liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall’imposta relativa a
tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni
di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la
produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni
stesse.
6. I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato
o, in caso di inizio di attivita’, prevedono di realizzare un volume
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da
cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento
dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la
dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le
fatture e le bollette doganali a norma dell’articolo 39. I cessionari e i
committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio
dell’impresa, devono emettere fattura, con le modalita’ e nei termini di cui
all’articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le
aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia
al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell’articolo 25.
Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a
partire dall’anno solare successivo a quello in cui e’ stato superato il
limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo
delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta’ di non
avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l’opzione o
la revoca si esercitano con le modalita’ stabilite dal regolamento di cui al
, edecreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442
successive modificazioni.
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o
agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini
della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano
effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o
associati. L’obbligo di emissione della fattura puo’ essere adempiuto dagli
enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a
questi e’ consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi
adempimenti prescritti nel presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di
prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre
effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative
fra loro costituite e relativi consorzi nonche’ alle societa’ consortili e
agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti
ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonche’
le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il
rimborso di un importo calcolato mediante l’applicazione delle percentuali
di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni
effettuate nel territorio dello Stato.
10. (Comma abrogato)
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella
di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti
che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone
comunicazione all’ufficio secondo le modalita’ previste dal regolamento di
cui al .decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi
dell’articolo. 17, comma 3, della , sonolegge 23 agosto 1988, n. 400
disciplinate le modalita’ di attuazione del presente articolo.
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– Attivita’ agricole connesse.Articolo 34 bis
In vigore dal 1 gennaio 2004
1. Per le attivita’ dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di
servizi di cui al ,terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile
l’imposta sul valore aggiunto e’ determinata riducendo l’imposta relativa
alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare,
a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed
alle importazioni.
2. Il contribuente ha facolta’ di non avvalersi della disposizione del
presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione
dell’imposta nel modo normale si esercitano con le modalita’ stabilite dal
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al
, edecreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442
successive modificazioni.
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– Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita’. Articolo 35
In vigore dal 13 dicembre 2014
1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi
istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali
dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia;
la dichiarazione e’ redatta, a pena di nullita’, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera’ invariato anche
nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attivita’ e che deve essere
indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita’ devono risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio
fiscale e l’eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede
legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per
almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l’oggetto dell’attivita’ e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali,
stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le
scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita’ di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi
dell’internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del
, convertito, con modificazioni, dalla , ladecreto-legge 30 agosto 1993, n. 331legge 29 ottobre 1993, n. 427
volonta’ di effettuare dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate e’ in grado di
acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell’attivita’, il contribuente
deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a
quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento
del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si e’ verificata. In caso di
fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del
soggetto d’imposta, la dichiarazione e’ presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell’attivita’ il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre
dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda, per le quali rimangono ferme le
disposizioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione.
Nell’ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell’imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell’articolo 2, da
determinare computando anche le operazioni indicate nel quinto comma dell’articolo 6, per le quali non si e’ ancora
verificata l’esigibilita’ dell’imposta.
5. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume
d’affari che comporti l’applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l’osservanza di
adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell’imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attivita’
da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d’affari
dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai
commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l’obbligo di garantire l’identita’ del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea
documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L’ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell’avvenuta variazione o
cessazione dell’attivita’ e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente
debitamente timbrata.
7-bis. L’opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina l’immediata inclusione nella banca dati dei soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010, del
; fatto salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un soggetto passivoConsiglio, del 7 ottobre 2010
non intende piu’ effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per
quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l’Agenzia delle
entrate procede all’esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita
comunicazione al soggetto passivo.
7-ter. (Comma abrogato, a decorrere dal 13 dicembre 2014, dall’art. 22, comma 1, lett. b) decreto legislativo 21
)novembre 2014 n. 175
8. I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli e articoli 79 del decreto del Presidente della
, concernente il regolamento di attuazione dell’Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581articolo 8, della legge 29
, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi didicembre 1993, n. 580
presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all’ufficio del registro
delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all’Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione
dell’avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell’attivita’ l’ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il
numero di partita IVA attribuito in via telematica dall’Agenzia delle entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate puo’ essere stabilita la data a decorrere dalla quale
le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita’ sono presentate esclusivamente all’ufficio del registro delle
imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai
contribuenti o tramite i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all’AgenziaRepubblica n. 322 del 1998
delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e’ completata
la ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni e’ data dalla
comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con322 del 1998
l’impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall’Agenzia delle entrate
attestante l’avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attivita’, il numero di partita IVA attribuito al
contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all’.articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998
13. I soggetti di cui al ,comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in
via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle
dichiarazioni annuali dal .decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998
15. Le modalita’ tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i
tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonche’ l’eventuale effettuazione di accessi nel
luogo di esercizio dell’attivita’, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri
di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, siano
completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e
provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita’ operative per l’inclusione delle
partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonche’ i criteri e le
modalita’ di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima.
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15-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione di inizio di attivita’;
b) tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilita’ di effettuare
gli acquisti di cui all’, convertito, con modificazioni, dalla articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria olegge 29 ottobre 1993, n. 427
fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari
presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro;
c) (lettera abrogata).
15-quater. (Comma abrogato, a decorrere dal 13 dicembre 2014, dall’art. 22, comma 1, lett. d) decreto
)legislativo 21 novembre 2014 n. 175
15-quinquies. L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria,
individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di
attivita’ di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvedera’ alla cessazione d’ufficio della partita IVA. Il
contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente puo’ fornire i chiarimenti necessari
all’Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a
titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attivita’ e’ iscritta direttamente nei
ruoli a titolo definitivo. L’iscrizione a ruolo non e’ eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con
le modalita’ indicate nell’, entro trenta giorni dalarticolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
ricevimento della comunicazione. In tal caso l’ammontare della sanzione dovuta e’ ridotto ad un terzo del minimo.
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– Eredi del contribuente.Articolo 35 bis
In vigore dal 1 gennaio 1999 – con effetto dal 1 aprile 1979
Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni
effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi,
ancorche’ i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della
data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.
Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni
effettuate, anche ai fini della liquidazione dell’azienda, dagli eredi
dell’imprenditore.
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– Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non residenteArticolo 35 ter
In vigore dal 20 febbraio 2010 – con effetto dal 1 gennaio 2010
1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, intendono assolvere
gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione
all’Ufficio competente, prima dell’effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.
2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale
nello Stato estero in cui l’attivita’ e’ esercitata;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in
mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l’attivita’ e’ esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per
almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) l’ufficio dell’amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull’attivita’ del dichiarante,
nonche’ il numero di identificazione all’imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo
fiscale attribuito dal medesimo Stato;
d) il tipo e l’oggetto dell’attivita’ esercitata nello Stato estero di stabilimento;
e) l’impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall’amministrazione richiedente;
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f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.
3. L’ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto
non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto,
ove richiesto.
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente presenta apposita dichiarazione entro
trenta giorni al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte
in conformita’ al modello stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
5. Possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che
esercitano attivita’ di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunita’ europea o in un Paese terzo
con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta,
analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del
19 dicembre 1977 e dal del Consiglio del 27 gennaio 1992.regolamento (CEE) n. 218/92
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia di utilizzo del servizio di
collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in
quanto applicabili, alle disposizioni dell’articolo 35, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
.del 5 ottobre 2001, n. 404
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-Articolo 35 quater
Pubblicita’ in materia di partita IVA.
In vigore dal 29 aprile 2012
Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle entrate rende disponibile a
chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita’ di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in
anagrafe tributaria, la validita’ del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell’articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce
le informazioni relative allo stato di attivita’ della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza
di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.
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– Esercizio di piu’ attivita’.Articolo 36
In vigore dal 1 gennaio 2013
Nei confronti dei soggetti che esercitano piu’ attivita’ l’imposta si applica unitariamente e cumulativamente per
tutte le attivita’, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l’imposta si applica separatamente per
l’esercizio di imprese e per l’esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al
rispettivo volume d’affari.
I soggetti che esercitano piu’ imprese o piu’ attivita’ nell’ambito della stessa impresa, ovvero piu’ arti o professioni,
hanno facolta’ di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcune delle attivita’esercitate,
dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio
dell’attivita’. In tal caso la detrazione di cui all’art. 19 spetta a condizione che l’attivita’ sia gestita con contabilita’
separata ed e’ esclusa, in deroga a quanto stabilito nell’ultimo comma, per l’imposta relativa ai beni non
ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L’opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per
almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non e’ ammessa fino al
termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis. La revoca deve essere comunicata all’ufficio
nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
ai soggetti che effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a
destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma
5, e dell’articolo 19-bis, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali
settori di attivita’. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresi’, ai soggetti che svolgono sia il servizio di
gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto
servizio, sia attivita’ esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 10, primo comma.
L’imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di
affari di ciascuna di esse, per le attivita’ di commercio al minuto di cui al terzo comma dell’art. 24, comprese le
attivita’ ad esse accessorie e quelle non rientranti nell’attivita’ propria dell’impresa, nonche’ per le attivita’ di cui
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all’art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all’art. 74,
sesto comma, per le quali la detrazione prevista dall’art. 19 sia applicata forfettariamente e per quelle di cui al
comma 5 dell’articolo 74-quater.
In tutti i casi nei quali l’imposta e’ applicata separatamente per una determinata attivita’ la detrazione di cui
all’articolo 19, se ridotta ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, e’
ammessa per l’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile
all’esercizio dell’attivita’ stessa; i passaggi di servizi all’attivita’ soggetta a detrazione ridotta o forfettaria
costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell’art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel
momento in cui sono rese. Per i passaggi interni dei beni tra attivita’ separate si applicano le disposizioni degli artt.
21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli artt. 23 e 25 devono essere
eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all’attivita’ di commercio al minuto di cui al terzo comma dell’art.
24 e per quelli da questa ad altra attivita’, l’imposta non e’ dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati, in
base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le
annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all’aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri
di cui agli artt. 23, 24 e 25 ovvero in apposito registro tenuto a norma dell’art. 39. La dichiarazione annuale deve
essere presentata su un unico modello per tutte le attivita’ secondo le modalita’ stabilite nel decreto di cui al primo
comma dell’art. 28 e i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l’ammontare complessivo
dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.
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– Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.Articolo 36 bis
In vigore dal 31 dicembre 1980 – con effetto dal 1 gennaio 1981
Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all’ufficio e’
dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente
alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, tranne quelle
indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando
l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni
eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l’obbligo di
rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non e’ ammesso a
detrarre dall’imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e
alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando
l’elenco dei fornitori, ancorche’ non abbia effettuato operazioni
imponibili.
La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle
operazioni esenti deve essere fatta nella dichiarazione annuale relativa
all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attivita’ ed ha
effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un
triennio. La revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione
annuale ed ha effetto dall’anno in corso.
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– Presentazione delle dichiarazioni.Articolo 37
In vigore dal 12 agosto 1997 – con effetto dal 1 gennaio 1999
Soppresso da: Decreto del Presidente della Repubblica del 22/07/1998 n. 322 Articolo 9
Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte, a
pena di nullita’, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o
negoziale. La nullita’ e’ sanata se il contribuente provvede alla
sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte
dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto territorialmente competente.
Le dichiarazioni sono presentate all’ufficio dell’imposta sul valore
aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta.
La dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l’anno
solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata a
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norma dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
. settembre 1973, n. 600
Le dichiarazioni possono anche essere spedite all’ufficio a mezzo di lettera
raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate
all’ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla
dichiarazione.
La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli,
registri ed atti dell’ufficio non risulti pervenuta non puo’ essere data che
mediante la ricevuta dell’ufficio o la ricevuta della raccomandata.
Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine
sono valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell’art. 43 e nel primo
comma dell’art. 48.
Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si
considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la
riscossione dell’imposta che ne risulta dovuta.
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– Esecuzione dei versamenti.Articolo 38
In vigore dal 30 agosto 1993 – con effetto dal 1 gennaio 1983
I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al
competente ufficio dell’I.V.A. mediante delega del contribuente ad una delle
aziende di credito di cui all’art. 54 del regolamento per l’amministrazione
del patrimonio e per la contabilita’ generale dello Stato, approvato con
, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane diR.D. 23 maggio 1924, n. 827
cui al , modificato con la R.D. 26 agosto 1937, n. 1706L. 4 agosto 1955, n.
, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve 707
essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell’azienda delegata
sita nel territorio dello Stato.
L’azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante
l’indicazione dell’importo dell’ordine di versamento e della data in cui lo
ha ricevuto e l’impegno di effettuare il versamento all’ufficio per conto
del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega e’
irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.
Le caratteristiche e le modalita’ di rilascio dell’attestazione, nonche’ le
modalita’ per l’esecuzione dei versamenti agli uffici dell’imposta sul
valore aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati e documenti
all’amministrazione e per i relativi controlli sono stabilite con decreto
del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.
I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere
eseguiti direttamente all’Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto o in
contanti o mediante assegni circolari non trasferibili intestati all’ufficio
stesso o mediante altri titoli di credito bancario o postali a copertura
garantita. Il versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o
postali puo’ essere eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata,
nella quale deve essere specificata la causale del versamento. L’ufficio
rilascia quietanza nelle forme e con le modalita’ stabilite con decreto del
Ministro delle finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli
articoli 238 e 240 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e
per la contabilita’ generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
. maggio 1924, n. 827
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– Esecuzione dei rimborsi.Articolo 38 bis
In vigore dal 13 dicembre 2014
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 50

1. I rimborsi previsti nell’articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi
dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento
annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione, non
computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna,
quando superi quindici giorni.
2. Il contribuente puo’ ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all’anno nelle ipotesi di cui alle lettere a),
b) ed e) del secondo comma dell’articolo 30, nonche’ nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo secondo
comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi
dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei
confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento
dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni
di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e
relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis).
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa
presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di
conformita’ o la sottoscrizione alternativa di cui all’articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del
, convertito, con modificazioni, dalla . Alladecreto-legge 1° luglio 2009, n. 78legge 3 agosto 2009, n. 102
dichiarazione o istanza e’ allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, a norma dell’articolo 47 del
, che attesti la sussistenza delle seguentidecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:
a) il patrimonio netto non e’ diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40
per cento; la consistenza degli immobili non si e’ ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo
d’imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attivita’ esercitata; l’attivita’
stessa non e’ cessata ne’ si e’ ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette
risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e’ presentata da societa’ di capitali non quotate nei mercati
regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della societa’ stessa per un ammontare superiore al
50 per cento del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 15.000
euro quando richiesti:
a) da soggetti passivi che esercitano un’attivita’ d’impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up
innovative di cui all’, convertito, con modificazioni, dalla articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
;legge 17 dicembre 2012, n. 221
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di
accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta
dovuta o del credito dichiarato superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
3) all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000
euro;
c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il
credito richiesto a rimborso priva del visto di conformita’ o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’;
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione
dell’attivita’.
5. La garanzia di cui al comma 4 e’ prestata per una durata pari a tre anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero, se
inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale
che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita’ ovvero di polizza fideiussoria
rilasciata da un’impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobredecreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attivita’ produttive
2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di
cui all’, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317articolo 106 del decreto
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 51

. Per i gruppi di societa’, con patrimonio risultante dal bilancio consolidatolegislativo 1° settembre 1993, n. 385
superiore a 250 milioni di euro, la garanzia puo’ essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della
societa’ capogruppo o controllante di cui all’ della obbligazione di integralearticolo 2359 del codice civile
restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all’Amministrazione finanziaria, anche in
caso di cessione della partecipazione nella societa’ controllata o collegata. In ogni caso la societa’ capogruppo o
controllante deve comunicare in anticipo all’Amministrazione finanziaria l’intendimento di cedere la partecipazione
nella societa’ controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita’ precedenti maturati
nel periodo di validita’ della garanzia stessa.
6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non e’ obbligatoria l’apposizione
del visto di conformita’ o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando e’ prestata la garanzia di cui al
comma 5.
7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell’Agenzia
delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio.
8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli e del articoli 28
, l’esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo e’ sospesa, fino adecreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
concorrenza dell’ammontare dell’imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati,
fino alla definizione del relativo procedimento penale.
9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il
contribuente, entro sessanta giorni, versa all’ufficio le somme che in base all’avviso stesso risultano indebitamente
rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione,
a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l’accertamento sia divenuto definitivo.
10. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione
all’attivita’ esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al
presente articolo sono eseguiti in via prioritaria.
11. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalita’ e termini per
l’esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori
all’anno e per la loro esecuzione.
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-Articolo 38 bis .1
Rimborso dell’imposta assolta in altri Stati membri della Comunita’
In vigore dal 20 febbraio 2010 – con effetto dal 1 gennaio 2010
1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l’imposta in un altro Stato membro in
relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando
un’istanza all’Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico.
2. L’Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale richiesta allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi in cui,
durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente:
a) non ha svolto un’attivita’ d’impresa, arte o professione;
b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta ai
sensi degli articoli 19 e seguenti;
c) si e’ avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 24
;dicembre 2007, n. 244
d) si e’ avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.
3. Nei casi indicati al comma 2 l’Agenzia delle entrate notifica al richiedente il mancato inoltro della richiesta di
rimborso. Avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell’inoltro e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative
al contenzioso tributario.
4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente disposizione, e’ individuato il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e sono stabilite le
modalita’ ed i termini procedurali per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo nonche’ per la
realizzazione dei relativi scambi informativi.
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Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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-Articolo 38 bis .2
Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunita’ (1)
In vigore dal 3 maggio 2015
1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunita’, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il
domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell’imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e
servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2, secondo le disposizioni del presente
articolo. Il rimborso non puo’ essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per
le quali debitore dell’imposta e’ il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai
trasporti e da quelle di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese ai sensi dell’articolo
74-septies (2). L’ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non puo’ essere
inferiore a quattrocento euro; se detto ammontare risulta inferiore a quattrocento euro il rimborso spetta
annualmente, sempreche’ di importo non inferiore a cinquanta euro.
2. La richiesta di rimborso e’ presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non
inferiore a tre mesi, ovvero per periodi inferiori a tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un
anno solare.
3. I soggetti di cui al comma 1 non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti
effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia
operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso e’ ammesso
soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell’imposta, quale applicata dallo Stato membro ove e’ stabilito il
richiedente.
4. La richiesta di rimborso e’ inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro ove e’ stabilito il richiedente.
5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e al pagamento dei relativi interessi provvede il competente ufficio dell’Agenzia
delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilita’ speciale. La decisione in ordine al
rimborso dell’imposta e’ notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta, salvo quanto
previsto ai commi successivi.
6. Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5, l’ufficio puo’ chiedere per via elettronica al soggetto
richiedente il rimborso o allo Stato membro ove esso e’ stabilito informazioni aggiuntive al fine di acquisire tutti gli
elementi pertinenti su cui basare la decisione in merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono essere
richieste eventualmente ad un soggetto diverso, anche in via telematica solo se il destinatario dispone dei mezzi
necessari. Le informazioni richieste sono fornite all’ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la
richiesta. In caso di richiesta di informazioni aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 e’ effettuata entro il
termine di due mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute all’ufficio ovvero entro due mesi dalla scadenza
infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo periodo. I predetti termini non si applicano se scadono prima del
decorso di un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso l’ufficio effettua la
comunicazione di cui al comma 5 entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa.
7. L’ufficio puo’ chiedere ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni
richieste sono fornite all’ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In tal caso, la
comunicazione di cui al comma 5 e’ effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di
rimborso.
8. Il rimborso e’ effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, ovvero,
qualora siano richieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai
commi 6 e 7.
9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell’articolo 38-bis con
decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8. La disposizione che precede
non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive o le ulteriori informazioni
aggiuntive entro il termine previsto dai commi 6 e 7. Non sono, altresi’, dovuti interessi fino a quando non
pervengono all’ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.
10. Il rimborso e’ eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In
quest’ultimo caso l’ufficio riduce l’importo da erogare al richiedente dell’ammontare delle spese di trasferimento.
11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono le somme indebitamente rimborsate, entro
sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da parte dell’ufficio. Nei confronti degli stessi soggetti si
applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata.
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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12. Nelle more del pagamento dell’ammontare dovuto a titolo di rimborso indebitamente erogato e delle relative
sanzioni, l’ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza del medesimo importo.
13. Avverso il provvedimento motivato di diniego e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al
contenzioso tributario.
14. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente disposizione, e’ individuato il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e sono stabilite le
modalita’ ed i termini per la richiesta e l’esecuzione dei rimborsi nonche’ per gli scambi informativi relativi al presente
articolo.
(1) A norma dell’ i richiami alla “Comunita’” devonoart. 8, comma 2, lett. o) legge 15 dicembre 2011 n. 217
intendersi riferiti all'”Unione europea”. Per le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo vedasi il
.   provvedimento 1 aprile 2010
(2) Ai sensi dell’ le disposizioni del presente periodo, comeart. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42
sostituito dall’, si applicano alle operazioni effettuate aart. 4, comma 1, lett. a) decreto legislativo n. 42 del 2015
partire dal 1° gennaio 2015.
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-Articolo 38 bis .3
Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione ed elettronici (1).
In vigore dal 3 maggio 2015
1. Qualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l’applicazione del regime speciale di cui all’articolo
74-quinquies o 74-sexies effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione trimestrale di
cui all’articolo 74-quinquies, comma 6, e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati
membri di consumo, l’Agenzia delle entrate rimborsa l’eccedenza di versamento entro 30 giorni dalla data di
ripartizione.
2. Qualora in sede di effettuazione dei controlli automatici di cui all’articolo 54-quater si rilevi un eccesso di
versamento da parte di soggetti passivi identificati in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 74-septies,
l’Agenzia delle entrate effettua il relativo rimborso entro 30 giorni. Tuttavia, se l’eccedenza di versamento si riferisce
a periodi di imposta sino al 2018, il rimborso viene effettuato tenendo conto delle eventuali somme trattenute dallo
Stato membro di identificazione ai sensi dell’.articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010
L’Agenzia delle entrate comunica, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, l’importo del rimborso gia’
effettuato e del rimborso di competenza dello Stato membro di identificazione.
3. Qualora uno Stato membro di consumo abbia rimborsato un’eccedenza di versamento che si riferisce a periodi
di imposta sino al 2018 ai soggetti passivi che hanno optato in Italia per l’applicazione del regime speciale di cui
all’articolo 74-quinquies o 74-sexies, l’Agenzia delle entrate, a seguito di apposita comunicazione elettronica dello
Stato membro di consumo, restituisce entro 30 giorni al contribuente la quota dell’imposta eventualmente trattenuta
ai sensi dell’. L’Agenzia delle entrate comunica per viaarticolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010
elettronica allo Stato membro di consumo l’effettuazione di tale rimborso.
4. Sulle somme rimborsate dall’Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo si applicano gli interessi di cui
all’articolo 38-bis, primo comma, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla seguente data:
a) la data di ripartizione, nelle ipotesi di cui al comma 1;
b) la data di conclusione dei controlli automatici di cui all’articolo 54-quater, nelle ipotesi di cui al comma 2;
c) la data di ricevimento della comunicazione elettronica dello Stato di consumo, nelle ipotesi di cui al comma 3.
5. Ai rimborsi previsti nel presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio
dell’Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilita’ speciale.
6. In sede di esecuzione dei rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo
, e di cui all’28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602articolo 23 del
.decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(1) Ai sensi dell’ le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42
, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1°art. 4, comma 1, lett. b) decreto legislativo n. 42 del 2015
gennaio 2015.
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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– Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita’Articolo 38 ter
In vigore dal 3 maggio 2015
1. La disposizione del primo comma dell’articolo 38-bis2 si applica, a condizione di reciprocita’, anche ai soggetti
esercenti un’attivita’ d’impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita’ (1), limitatamente
all’imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attivita’.
1-bis. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, e che
abbiano aderito al regime speciale di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti, anche in assenza della condizione di
reciprocita’ ed ancorche’ abbiano effettuato nel territorio dello Stato prestazioni di servizi di telecomunicazione,
teleradiodiffusione ed elettronici (2).
2. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla
ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla
medesima. In caso di diniego del rimborso, l’ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento
motivato avverso il quale e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
3. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell’articolo 38-bis con
decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 2. La disposizione che precede
non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla
data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresi’, dovuti interessi fino a quando
non pervengono all’ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.
4. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all’ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di
apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione
amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata. L’ufficio sospende ogni ulteriore
rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la
relativa pena pecuniaria.
5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (3), da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita’ e i termini per la richiesta e l’esecuzione dei rimborsi,
nonche’ il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
(1) Ai sensi dell’ i richiami alla “Comunita’” devonoart. 8, comma 2, lett. o) legge 15 dicembre 2011 n. 217
intendersi riferiti all'”Unione europea”.
(2) Ai sensi dell’ le disposizioni del presente comma 1-bis,art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42
aggiunto dall’, si applicano alle operazioni effettuate aart. 4, comma 1, lett. c) decreto legislativo n. 42 del 2015
partire dal 1° gennaio 2015.
(3) Vedasi il pubblicato sul sito internet  dell’Agenzia l’1provvedimento 1 aprile 2010 dell’Agenzia delle entrate
aprile 2010.
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– Sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita’ Europea.Articolo 38 quater
In vigore dal 1 gennaio 2006
1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita’
europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul
valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all’uso personale o
familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio
doganale della Comunita’ medesima, possono essere effettuate senza pagamento
dell’imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa
fattura a norma dell’articolo 21, e che i beni siano trasportati fuori della
Comunita’ entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione. L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve
essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del
passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il
visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunita’,
entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione; in caso
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 55

di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione
della operazione a norma dell’articolo 26, primo comma, entro un mese dalla
scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia
avvalso della facolta’ ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso
dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati
fuori della Comunita’ entro il terzo mese successivo a quello della cessione e
che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio
doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione. Il rimborso e’ effettuato dal cedente il quale ha diritto di
recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel
registro di cui all’articolo 25.
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– Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.Articolo 39
In vigore dal 1 gennaio 2013
I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all’articolo 32, devono essere tenuti a norma dell’
e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall’imposta di bollo. E’articolo 2219 del codice civile
ammesso l’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita’ previamente
approvate dall’Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.
I contribuenti hanno facolta’ di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le
annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per
ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell’unico registro
numerato e bollato.
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonche’ le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal
presente decreto devono essere conservati a norma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
. Le fatture elettroniche sono conservate in modalita’ elettronica, in conformita’ alle29 settembre 1973, n. 600
disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del
. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono esseredecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonche’ dei registri e degli altri
documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo’ essere situato in un altro Stato, a condizione
che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito
nel territorio dello Stato assicura, per finalita’ di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti
ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticita’ e l’integrita’ delle fatture di cui all’articolo
21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.
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– Ufficio competente.Articolo 40
In vigore dal 31 agosto 2002 – con effetto dal 1 aprile 1979
Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti
articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, e’ l’ufficio
provinciale dell’imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si
trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59
del . Per i soggetti non residenti nelloD.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione ne’un rappresentante
nominato ai sensi dell’art. 17, e’ competente l’ufficio provinciale di Roma.
Per i soggetti non residenti di cui all’articolo 35-ter, l’ufficio
competente ai sensi del presente articolo e’ individuato con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da
quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni
in cui siano pervenuti all’ufficio competente.
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Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 56

– Violazioni dell’obbligo di fatturazione.Articolo 41
In vigore dal 11 agosto 1994 – con effetto dal 1 aprile 1979
Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16
Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo
obbligato ad emetterla, e’ punito con la pena pecuniaria da due a quattro
volte l’imposta relativa all’operazione, calcolata secondo le disposizioni
del Titolo primo. Alla stessa sanzione e’ soggetto chi emette la fattura
senza l’indicazione dell’imposta o indicando un’imposta inferiore, nel quale
ultimo caso la pena pecuniaria e’ commisurata all’imposta indicata in meno.
Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza emettere la fattura,
essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi
inferiori a quelli reali, e’ punito con la pena pecuniaria da trecentomila
a un milione duecentomila lire.
Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall’art. 21, n.
1), o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la
identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da seicentomila a
tre milioni di lire, salvo che le irregolarita’ siano imputabili
esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio. Per la
violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli artt. 17, terzo
comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi
precedenti, fermo rimanendo l’obbligo del pagamento dell’imposta. Tuttavia,
qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti
variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di
dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste
all’articolo 47, primo comma, n. 3) e non e’ dovuto pagamento d’imposta.
Il cessionario o committente che nell’esercizio di imprese, arti o
professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o
con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad
emetterla, e’ tenuto a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalita’:
a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di
effettuazione dell’operazione deve presentare all’ufficio competente nei
suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in
duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall’art. 21 e
deve contemporaneamente versare la relativa imposta;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all’ufficio
competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a
quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in
duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte
dall’art. 21 e deve contemporaneamente versare la maggior imposta
eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l’attestazione
dell’avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, e’
restituito dall’ufficio all’interessato che deve annotarlo a norma
dell’art. 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al
cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre
commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti
emessa.
Le presunzioni di cui all’art. 53 valgono anche agli effetti del presente
articolo.
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– Violazioni dell’obbligo di registrazione.Articolo 42
In vigore dal 30 settembre 1989
Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16
Chi omette le annotazioni prescritte negli articoli 23 e 24, in relazione ad
operazioni imponibili effettuate, e’ punito con la pena pecuniaria in misura
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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da due a quattro volte l’imposta relativa alle operazioni stesse, calcolata
secondo le disposizioni del titolo primo. Se le annotazioni sono eseguite
con indicazioni inesatte, tali da importare un’imposta inferiore, si applica
la stessa sanzione, commisurata alla differenza.
Chi esegue le annotazioni prescritte dall’art. 25 con indicazioni incomplete
o inesatte, tali da non consentire l’identificazione dei cedenti dei beni o
prestatori dei servizi, e’ punito con la pena pecuniaria da seicentomila a tre
milioni lire.
Le sanzioni stabilite nei commi precedenti si applicano anche per
l’omissione o irregolarita’ delle annotazioni eseguite o da eseguire nei
registri a norma dell’art. 26.
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– Violazioni dell’obbligo di dichiarazione.Articolo 43
In vigore dal 30 settembre 1989 – con effetto dal 1 gennaio 1981
Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1972 n. 471 Articolo 16
Chi non presenta la dichiarazione annuale, e’ punito con la pena pecuniaria
da due a quattro volte l’imposta dovuta per l’anno solare o per il piu’
breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata.
Se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore di oltre un
decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile
superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena
pecuniaria da una a due volte la differenza.
L’omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni
inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti
commi, con la pena pecuniaria da seicentomila a tre milioni di lire.
Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo
comma dell’art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali
da non consentire l’identificazione del contribuente e’ punito con la pena
pecuniaria da lire un milione duecentomila a sei milioni. La stessa pena si
applica a chi presenta la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4)
dello stesso articolo o con indicazioni incomplete o inesatte tali da non
consentire l’individuazione del luogo o dei luoghi in cui e’ esercitata
l’attivita’ o in cui sono tenuti e conservati i libri, registri, scritture e
documenti.
Chi non esegue con le modalita’ e nei termini prescritti la liquidazione di
cui agli articoli 27 e 33 e’ punito con la pena pecuniaria da lire
duecentomila a due milioni di lire.
Per l’omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle
dichiarazioni e negli altri documenti di cui all’art. 35 si applica la pena
pecuniaria da lire duecentomila a lire quattro milioni.
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– Violazioni dell’obbligo di versamento.Articolo 44
In vigore dal 20 giugno 1996 – con effetto dal 1 aprile 1979
Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16
Chi non versa in tutto o in parte l’imposta risultante dalla dichiarazione
annuale presentata nonche’ dalle liquidazioni periodiche di cui agli
articoli 27, 33 e 74, quarto comma e’soggetto ad una soprattassa pari alla
somma non versata o versata in meno.
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Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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– Violazione degli obblighi relativi alla contabilita’ e alla compilazione degli elenchi.Articolo 45
In vigore dal 30 settembre 1989 – con effetto dal 1 gennaio 1981
Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16
Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere i libri, registri,
scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e
verifiche previste nell’art. 52, o comunque li sottrae all’ispezione o alla
verifica, e’ punito con la pena pecuniaria da lire un milione duecentomila a
lire sei milioni, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e
scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o
di cui risulta l’esistenza.
Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto e’
punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all’accertamento, con la pena
pecuniaria da lire un miolione duecentomila a lire trenta milioni; la pena non
puo’ essere inferiore ad quattro milioni per il registro di cui al quarto
comma dell’art. 24.
Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in
conformita’ alle disposizioni del primo e del secondo comma dell’art. 39 e
coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e
le bollette doganali, ma la pena pecuniaria puo’ essere ridotta fino ad un
quinto del minimo se le irregolarita’ dei registri o i documenti mancanti
sono di scarsa rilevanza.
Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di
ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell’art. 29, si
applica la pena pecuniaria da lire due milioni a ventii milioni. La stessa
sanzione si applica per l’omessa allegazione degli elenchi o per l’omessa
produzione dei supporti, di cui all’ultimo comma dell’art. 29. Le sanzioni
possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o
inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di
rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o
rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione.
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– Violazioni relative alle esportazioni.Articolo 46
In vigore dal 1 gennaio 1984 – con effetto dal 1 gennaio 1981
Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16
Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell’imposta, di cui
alla lettera b), dell’art. 8, il cedente e’ punito con la pena pecuniaria da
2 a 4 volte l’imposta relativa alla cessione qualora l’esportazione non
avvenga nel termine ivi stabilito. La stessa pena pecuniaria si applica nel
caso di cessione senza pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 38-quater
qualora non si proceda alla regolarizzazione nei termini ivi previsti.
La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro
dieci giorni successivi al termine ivi stabilito, previa regolarizzazione
della fattura, venga eseguito il versamento dell’imposta con la
maggiorazione del 10 per cento a titolo di soprattassa.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza
pagamento dell’imposta, di cui alla lettera c), dell’art. 8, il cessionario
o committente che attesti falsamente all’altra parte di trovarsi nelle
condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici
oltre i limiti consentiti e’ punito con la pena pecuniaria da due a sei
volte l’imposta relativa alle operazioni effettuate. Se il superamento del
limite e’ dipeso dalla mancata esportazione da parte del cessionario o
commissionario di cui al secondo comma dell’art. 8 dei beni acquistati per
essere esportati nello stato originario nel termine ivi stabilito la pena
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non puo’ superare il quadruplo dell’imposta e non si applica se questa viene
versata, con la maggiorazione del 20 per cento a titolo di soprattassa,
entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sei mesi, previa
regolarizzazione della relativa fattura.
Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a
cessioni all’esportazione indica quantita’, qualita’ o corrispettivi diversi
da quelli reali e’ punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte
l’eventuale eccedenza dell’imposta che sarebbe dovuta, secondo le
disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel
territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all’art.
14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri,
per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La
pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al 5 per
cento.
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– Altre violazioni.Articolo 47
In vigore dal 30 settembre 1989
Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16
Sono punite con la pena pecuniaria da trecentomila a un milione duecentomila
lire:
1) la mancata restituzione dei questionari di cui al n.3) dell’art. 51 e la
restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;
2) la inottemperanza all’invito di comparizione di cui al n.2) dell’art. 51
ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell’esercizio dei
poteri indicati nell’art. 51;
3) ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non
contemplata espressamente.
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– Circostanze attenuanti ed esimenti.Articolo 48
In vigore dal 1 giugno 1994 – con effetto dal 1 gennaio 1981
Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16
Il contribuente puo’ sanare, senza applicazione delle sanzioni previste in
materia di imposta sul valore aggiunto, le omissioni e le irregolarita’
relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all’articolo 26,
primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad
effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a
versare una soprattassa, proporzionale all’imposta relativa all’operazione
omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la
regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine
relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale
l’operazione doveva essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora
la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
la presentazione della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento,
qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della
dichiarazione per l’anno successivo; e nella misura del 60 per cento, qualora
la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della
dichiarazione per il secondo anno successivo. L’ammontare dei versamenti a
titolo di soprattassa, eseguiti con le modalita’ di cui all’articolo 38,
quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all’articolo 23 o
all’articolo 24 ovvero in quello di cui all’articolo 39, secondo comma. Per le
violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le
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sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli adempimenti omessi o
irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni dal
relativo termine di scadenza; alla meta’, se gli adempimenti omessi o
irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi
a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale;
ai due terzi, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino
regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno
successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti
risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione
per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono
specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo
all’applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la
violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione, nonche’ in
materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora
anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata
all’ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreche’ la violazione
non sia stata gia’ constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e
verifiche di cui all’articolo 52; nei limiti delle integrazioni e delle
regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma e’ esclusa la
punibilita’ per i reati previsti dal ,decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429
convertito, con modificazioni, dalla , e dallelegge 7 agosto 1982, n. 516
altre disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse piu’ violazioni
punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita
per la piu’ grave di esse, aumentata da un terzo alla meta’.
Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli
obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al
volume d’affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e
seguenti, a meno che il volume d’affari non risulti superiore di oltre il
cinquanta per cento al limite stabilito per l’applicazione delle disposizioni
stesse.
Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro i
termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il
versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel
primo comma dell’art. 40.
La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell’ art. 46 non si
applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista
nel secondo comma dell’art. 8 e quelli accertati non sia superiore al dieci
per cento.
Nei casi in cui l’imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale
le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera
di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente.
Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene
pecuniarie quando la violazione e’ giustificata da obbiettive condizioni di
incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle
quali si riferisce.
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– Determinazione delle pene pecuniarie.Articolo 49
In vigore dal 1 gennaio 1973
Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16
Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto
della gravita’ del danno o del pericolo per l’erario e della personalita’
dell’autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue
condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
La pena puo’ essere aumentata fino alla meta’ nei confronti di chi nei tre
anni precedenti sia incorso in un’altra violazione della stessa indole, per
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni
della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione
del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in piu’
disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le
costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale
comune.
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– Sanzioni penali.Articolo 50
In vigore dal 1 gennaio 1973
Soppresso da: Decreto-legge del 10/07/1982 n. 429 Articolo 13
Chi si sottrae al pagamento dell’imposta dovuta nel corso di un anno solare
per un ammontare superiore a lire cento milioni, salve le disposizioni degli
articoli precedenti, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa dalla meta’ al doppio dell’imposta non versata.
Chi nel corso di un anno solare consegue un indebito rimborso per un
ammontare superiore a lire cinquanta milioni, indipendentemente da quanto
stabilito negli articoli precedenti, e’ punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa dalla meta’ al doppio del rimborso conseguito,
salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti e fuori dei casi di concorso nei
reati ivi previsti, chi ha sottoscritto la dichiarazione annuale e’ punito
con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire
cinque milioni.
Chi emette fatture per operazioni inesistenti o indica nelle fatture i
corrispettivi e le relative imposte in misura superiore a quella reale e’
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a
lire un milione. La stessa pena si applica a chi annota nel registro di cui
all’art. 25 fatture inesistenti o relative ad operazioni inesistenti o
recanti le indicazioni dei corrispettivi o delle imposte in misura superiore
a quella reale.
La condanna importa, per i reati previsti nei commi primo e secondo, per un
periodo di tre anni, l’interdizione e l’incapacita’ previste negli articoli
28 e 30 del codice penale e nell’, nonche’ laart. 2641 del codice civile
cancellazione, per lo stesso periodo, dall’albo nazionale dei costruttori e
dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le
stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante
l’istruzione o il giudizio, a norma dell’art. 140 del codice penale.
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-Articolo 51
Attribuzione e poteri degli uffici dell’imposte sul valore aggiunto.
(N.D.R.: L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo, dapprima fissata al 1
luglio 2005 ai sensi dell’, e’ stata ulteriormente prorogata al 1art. 1, comma 404, L. 30 dicembre 2004 n.311
gennaio 2006 dal .)provv. 1 luglio 2005 dell’Agenzia delle entrate
In vigore dal 6 luglio 2011
Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono all’accertamento e alla riscossione delle imposte o
maggiori imposte dovute; vigilano sull’osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle
operazioni e alla tenuta della contabilita’ e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla
irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse e alla presentazione del rapporto all’autorita’ giudiziaria per le
violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l’individuazione dei soggetti che ne
hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle
Finanze che tengano anche conto della capacita’ operativa degli uffici stessi. I criteri selettivi per l’attivita’ di
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente
nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attivita’ in conto terzi per altre
imprese in misura non inferiore al 90 per cento.
Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell’art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a
mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di
scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche
relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7)
del presente comma, ovvero rilevati a norma dell’art. 52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma, o acquisiti
ai sensi dell’. I dati ed elementiarticolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 52,
ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del
, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti daglidecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad
operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all’aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell’articolo 52; 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti
ai fini dell’accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a
determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni
stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa’ ed enti
di assicurazione ed alle societa’ ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto terzi la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie
relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa’ ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i
rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata
del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo.
Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all’Istituto centrale di statistica e agli ispettorati
del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge e, salvo il disposto del n. 7), alle banche,
alla societa’ Poste italiane Spa, per le attivita’ finanziarie e creditizie, alle societa’ ed enti di assicurazione per le
attivita’ finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo
del risparmio, alle societa’ di gestione del risparmio e alle societa’ fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i
conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti
sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura,
del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa’ Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa’ di
gestione del risparmio e le societa’ fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu’ di cinque anni
dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa’ Poste italiane Spa, per le attivita’ finanziarie e creditizie, alle societa’ ed enti di assicurazione
per le attivita’ finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento
collettivo del risparmio, alle societa’ di gestione del risparmio e alle societa’ fiduciarie, dati, notizie e documenti
relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti,
nonche’ alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalita’ dei soggetti per i
quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa’ fiduciarie di cui alla , e alegge 23 novembre 1939, n. 1966
quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al , puo’ essere richiesto, tra l’altro,decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalita’ dei soggetti per conto dei quali esse hanno
detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati.
La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o
dell’ufficio destinatario che ne da’ notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata
al titolare dell’ufficio procedente;
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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7-bis) richiedere, con modalita’ stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare d’intesa con l’Autorita’ di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in
materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ad autorita’ ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa,
relativi alle attivita’ di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento fissando per l’adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7),
non inferiore a trenta giorni. Il termine puo’ essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore
finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate,
ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le disposizioni dell’art. 52 del
, e successive modificazioni.decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonche’ le relative risposte, anche se negative, sono effettuate
esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le
disposizioni attuative e le modalita’ di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche’ dei dati e delle notizie
riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).
Per l’inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai
commi terzo e quarto dell’, earticolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
successive modificazioni.
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– Poteri e attribuzioni degli uffici dell’imposta sul valore aggiunto.Articolo 51 bis
In vigore dal 24 luglio 1982
Soppresso da: Legge del 30/12/1991 n. 413 Articolo 18
Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto, possono richiedere i documenti,
i dati e le notizie indicati al n. 7) dell’art. 51 su conforme parere
dell’ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli
affari previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di
primo grado territorialmente competente e possono accedere presso le aziende
e istituti di credito e l’Amministrazione postale a norma dell’ultimo comma
dell’art. 52 previa autorizzazione dello stesso ispettore compartimentale
nelle seguenti ipotesi:
a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione di cui all’art.
28 e l’ufficio e’ in possesso di elementi dai quali risulta che nell’anno
di competenza ha effettuato operazioni imponibili, non imponibili, non
soggette o esenti da imposta per corrispettivi superiori a lire cento
milioni;
b) quando dagli atti e documenti di cui all’art. 54, terzo comma, ovvero da
altri elementi certi in possesso dell’ufficio risulta che il contribuente ha
effettuato nel corso di un anno solare le operazioni indicate nella
lettera a) per corrispettivi superiori al quadruplo di quelli dichiarati,
sempre che la differenza sia superiore a lire cento milioni;
c) quando, in ordine all’osservanza degli adempimenti contabili, ricorrono
le ipotesi di cui al secondo comma, nn. 1) e 3), dell’art. 55; la
disposizione non si applica se dagli elementi in possesso degli uffici
non risultano corrispettivi per operazioni di importo superiore a lire
cento milioni;
d) quando risulta che il contribuente ha emesso o utilizzato fatture per
operazioni inesistenti;
e) quando dagli elementi in possesso dell’ufficio risulta che l’ammontare
dell’imposta detraibile o rimborsabile indicato nella dichiarazione
annuale e’ superiore di oltre un decimo a quella spettante e la
differenza e’ superiore a lire cento milioni.
La richiesta puo’ riguardare anche i conti successivi all’anno o agli anni
cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e puo’ essere
estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente
separato ed ai figli minori conviventi. Nel caso previsto dalla precedente
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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lettera d), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una societa’ che
esercita l’attivita’ di cui agli artt. 2135 e 2195 del , lacodice civile
richiesta puo’ essere estesa ai conti intestati ai soci delle societa’ di
fatto nonche’ agli amministratori delle societa’ in nome collettivo e in
accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui
le fatture sono state emesse o utilizzate.
Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non
possono essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a
soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati o notizie sono
tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o,
autonomamente, dalle aziende e istituti di credito.
L’ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli
affari deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all’accesso
formulata dagli uffici entro il termine di giorni quindici dalla richiesta
stessa.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 34 del
, e decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
successive modificazioni.
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– Accessi, ispezioni, verifiche. Articolo 52
In vigore dal 2 marzo 2012
Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono disporre l’accesso di impiegati dell’Amministrazione finanziaria
nei locali destinati all’esercizio di attivita’ commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonche’ in quelli utilizzati
dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per460
l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono
l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da
cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione e’ necessaria anche
l’autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti e
professioni dovra’ essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
L’accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma puo’ essere eseguito, previa autorizzazione
del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo
scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E’ in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorita’ giudiziaria piu’ vicina
per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti,
mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e’ eccepito il
segreto professionale ferma restando la norma di cui all’.articolo 103 del codice di procedura penale
L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e
conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito, o che sono comunque
accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e’ rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a
favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si
intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla
ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.Il contribuente ha diritto
di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e’ possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche’ in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri
e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o
estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d’ufficio e
possono adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l’esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all’accesso nei locali di soggetti che si
avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta’ di provvedere con mezzi propri
all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l’utilizzazione dei propri
impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire
una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l’attestazione non e’
esibita e se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si
applicano le disposizioni del quinto comma.
Per l’esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell’articolo 51 e
presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto
, e successivecomma dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
modificazioni.
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– Presunzioni di cessione e di acquisto. (N.D.R.: L’art. 5 secondo comma DPR 10 novembre 1997 n. 441Articolo 53
– recante “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessioni e di acquisto”, in
GU 23 dicembre 1997 n. 298 – ha disposto che “ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituite le norme contenute
nell’articolo 53 del DPR n. 633 del 1972; i riferimenti a queste ultime norme contenute in ogni altro testo normativo, si
intendono effettuati alle disposizioni del presente regolamento”).
In vigore dal 30 agosto 1993 – con effetto dal 1 gennaio 1973
Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si
trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita’,
comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti,
negozi o depositi dell’impresa, ne’ presso i suoi rappresentanti, salvo che
sia dimostrato che i beni stessi:
a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti;
b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in
dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, appalto,
trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della
proprieta’.
Con decreto del ministro delle finanze sono stabilite le modalita’ con le
quali devono essere effettuate:
a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;
b) la distruzione dei beni.
Le sedi secondarie, le filiali o succursali devono risultare dalla
iscrizione alla Camera di commercio o da altro pubblico registro; le
dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati
indicati a norma dell’art. 35 o del primo comma dell’art. 81. La
rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata
registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a
quella in cui e’ avvenuto il passaggio dei beni, presso l’ufficio competente
in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La
consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare dal libro
giornale o da altro libro tenuto a norma del o da appositocodice civile
registro tenuto in conformita’ all’art. 39 del presente decreto, ovvero da
altro documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato
presso l’ufficio del registro.
I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente
esercita la sua attivita’ si presumono acquistati se il contribuente non
dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di
averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o
ad uno degli altri titoli di cui al primo comma.
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– Rettifica delle dichiarazioni. Articolo 54
In vigore dal 1 gennaio 2011
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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L’Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal
contribuente quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante.
L’infedelta’ della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli
elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere
accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt.
23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicita’ delle registrazioni sulla scorta delle
fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti
negli artt. 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell’art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purche’ queste siano gravi,
precise e concordanti.
L’ufficio puo’ tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita’ del
contribuente qualora l’esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in
modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo
comma dell’articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni
eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche’ da altri atti e documenti in suo possesso.
(Comma abrogato)
Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’articolo 57, i competenti uffici
dell’Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita` istruttorie di cui all’articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4),
nonche’ dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da
un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l’esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto
o in parte non spettanti, puo’ limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l’imposta o la maggiore imposta
dovuta o il minor credito spettante, nonche’ l’imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui
all’articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal .decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
(Comma abrogato)
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal
destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall’ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta
dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.
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– Liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioniArticolo 54 bis
In vigore dal 4 ottobre 2005
1. Avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria
procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base
alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle
dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria,
l’amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti
nella determinazione del volume d’affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto
delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita’ dei
versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di
acconto e di conguaglio nonche’ dalle liquidazioni periodiche di cui agli
articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
2-bis. Se vi e’ pericolo per la riscossione, l’ufficio puo’ provvedere,
anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare
la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta, da eseguirsi ai
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 67

sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
, degli articoli 6 e 7 del 23 marzo 1998, n. 100decreto del Presidente della
, nonche’ dell’ Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542articolo 6 della legge 29
. dicembre 1990, n. 405
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso
rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli
eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una
maggiore imposta, l’esito della liquidazione e’ comunicato ai sensi e per
gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 60 al contribuente, nonche’ per
evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli
aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente
nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo’ fornire i chiarimenti
necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi
al ricevimento della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente
articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal
contribuente.
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-Articolo 54 ter
Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia (1)
In vigore dal 3 maggio 2015
1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all’articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, l’Amministrazione
finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l’avvenuta presentazione
della dichiarazione di cui al predetto comma 6, nonche’ la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita’ dei
versamenti dell’imposta risultante dalla stessa.
2. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al comma 6 dell’articolo 74-quinquies
non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
3. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l’imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia
stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
4. Nei casi di cui all’articolo 74-quinquies, comma 5, l’Amministrazione finanziaria emette il provvedimento
motivato di esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione e’ ammesso ricorso
secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
(1) Ai sensi dell’ le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42
, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaioart. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015
2015.
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-Articolo 54 quater
Liquidazione dell’imposta dovuta relativamente a servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi
da soggetti non residenti (1)
In vigore dal 3 maggio 2015
1. Avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede alla liquidazione dell’imposta
dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies relativamente ai
servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nel territorio dello Stato.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti nell’anagrafe
tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell’imposta;
b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita’ dei versamenti dell’imposta risultante dalla
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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dichiarazione.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l’esito del controllo e’ comunicato per via elettronica al contribuente entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La comunicazione contiene l’intimazione ad
adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al pagamento dell’imposta o della maggiore imposta
dovuta e non versata, della sanzione di cui all’, earticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
degli interessi di cui all’,articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
calcolati fino al giorno in cui e’ effettuata la liquidazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il
termine indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini della riscossione.
4. Qualora l’Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo
dell’anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di
reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nella comunicazione di cui al
comma 3 potra’ essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il
recupero dei crediti ai sensi della o altri accordi sulladirettiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010
reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva
, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l’affidamento in carico agli agenti2010/24/UE
della riscossione.
5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione
dell’imposta, lo stesso puo’ fornire per via elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i chiarimenti necessari
all’amministrazione finanziaria. 6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si
considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.
(1) Ai sensi dell’ le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42
, si applicano  alle operazioni effettuate a partire dal 1°  gennaioart. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015
2015.
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-Articolo 54 quinquies
Accertamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies (1)
In vigore dal 3 maggio 2015
1. L’Amministrazione finanziaria, sulla base delle informazioni di cui all’articolo 63-quater del regolamento (UE)
, dei dati e delle notizie raccolti attraverso la cooperazione amministrativa o secondo le convenzionin. 967/2012
internazionali in vigore, nonche’ sulla base di eventuali dati e notizie raccolti esercitando i poteri di cui all’articolo 51,
con apposito avviso di accertamento, procede alla rettifica della dichiarazione trimestrale presentata nei rispettivi
Stati membri di identificazione dai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni
, relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici2 e 3, della direttiva 2006/112/CE
effettuati nel territorio dello Stato, quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella dovuta.
2. L’Amministrazione finanziaria comunica ai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII,
, relativamente ai servizi di telecomunicazione, dicapo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE
teleradiodiffusione o elettronici effettuati nel territorio dello Stato, l’omessa presentazione della dichiarazione
trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l’imposta dovuta
per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento emesso ai sensi dell’articolo 55.
3. L’avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2, emesso entro i termini di cui all’articolo 57, costituisce titolo
esecutivo ai fini della riscossione.
4. Qualora l’Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo
dell’anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di
reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nell’avviso di accertamento di
cui al comma 3 potra’ essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa
per il recupero dei crediti ai sensi della o altri accordi sulladirettiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010
reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva
, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l’affidamento in carico agli agenti2010/24/UE
della riscossione.
(1) Ai sensi dell’ le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42
, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaioart. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015
2015.
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Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 69

– Accertamento induttivo.Articolo 55
In vigore dal 1 gennaio 1999 – con effetto dal 1 aprile 1979
Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l’ufficio
dell’imposta sul valore aggiunto puo’ procedere in ogni caso all’accertamento
dell’imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della
contabilita’. In tal caso l’ammontare imponibile complessivo e l’aliquota
applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle
notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’ufficio e sono computati
in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e
le imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 risultanti dalle liquidazioni
prescritte dagli articoli 27 e 33.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione
reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell’art. 28 senza le distinzioni
e specificazioni ivi richieste, sempreche’ le indicazioni stesse non siano
state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle
disposizioni dell’art.54, anche nelle seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi
dell’art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o
ha comunque sottratto all’ispezione i registri previsti dal presente
decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo
e delle leggi in materia di comma dell’art. 2214 del codice civile
imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e
scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso
le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha
conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto
all’ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni
accertate ai sensi dell’art. 54, ovvero le irregolarita’ formali dei
registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di
ispezione, sono cosi’ gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la
contabilita’ del contribuente.
Se vi e’ pericolo per la riscossione dell’imposta l’ufficio puo’ procedere
all’accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia’ decorsa,
senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione
annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e
33.
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– Notificazione e motivazione degli accertamenti.Articolo 56
In vigore dal 20 febbraio 2010 – con effetto dal 1 gennaio 2010
Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le
notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell’imposta sul valore aggiunto
o dai messi comunali.
Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all’ devono essere indicati specificamente, a pena di nullita’, gli errori,art. 54
le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui e’ fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le
omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla
presunzione.
Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di nullita’, l’imponibile determinato
dall’ufficio, l’aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le
disposizioni del primo o del secondo comma dell’.art. 55
Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 54 e al terzo comma dell’art. 55 devono essere inoltre indicate, a pena
di nullita’, le ragioni di pericolo per la riscossione dell’imposta.
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la
motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne’ ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato
all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento e’ nullo se
non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.
  I provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 38-bis1, 38-bis2 e possono essere notificati anche tramite38-ter
mezzi elettronici.
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– Termine per gli accertamenti. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art.37,Articolo 57
comma 26, D.L. 4 luglio 2006 n.223. L’art. 10 L. 27 dicembre 2002 n. 289 ha prorogato di un anno – per i contribuenti
che non si avvalgono delle disposizioni dettate dagli artt. 7, 8 e 9 della stessa L. n. 289 del 2002 – tutti i termini previsti
dal presente articolo.)
In vigore dal 4 luglio 2006
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’art.
54 e nel secondo comma dell’art. 55 devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui
e’ stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso
dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale,
se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte
dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a
quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e’
formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e’ differito di un
periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data
di consegna.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione l’avviso di
accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’art. 55 puo’ essere
notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti
dal , i termini di cui ai commidecreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e’
stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche
e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la
notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di
nullita’, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti
a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto.
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– Irrogazione delle sanzioni.Articolo 58
In vigore dal 1 maggio 1990 – con effetto dal 1 gennaio 1983
Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16
In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto
l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle
pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel titolo terzo.
Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell’imposta
l’irrogazione delle sanzioni e’ comunicata al contribuente con lo stesso
avviso di rettifica o di accertamento.
Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento
dell’imposta l’ufficio puo’ provvedere in qualsiasi momento, con separati
avvisi da notificare a norma del primo comma dell’art. 56, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ avvenuta la
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 71

violazione.
La pena pecuniaria non puo’ essere irrogata qualora nel termine di trenta
giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata
versata all’ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena; la
pena pecuniaria irrogata contestualmente alla constatazione della violazione
effettuata presso l’ufficio sara’ considerata priva di effetto se il
pagamento avviene nei termini e con le modalita’ sopra citate.
5. (soppresso).
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– Ricorsi.Articolo 59
In vigore dal 1 gennaio 1974
Il contribuente puo’ ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di
accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni
relative al contenzioso tributario.
La nullita’ degli avvisi per l’omissione o l’insufficienza delle indicazioni
prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in genere per difetto di
motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono
provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro
risultanze.
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– Pagamento delle imposte accertate.Articolo 60
In vigore dal 24 gennaio 2012
L’imposta o la maggiore imposta accertata dall’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal
contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento o di rettifica.
(Comma abrogato)
(Comma abrogato)
(Comma abrogato)
(Comma abrogato)
L’imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e’ iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo
unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all’articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile
per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall’ufficio in
sede di controllo della dichiarazione. L’ufficio, prima dell’iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme
dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della
somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all’ufficio con le
modalita’ di cui all’articolo 38, quarto comma.
Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o
rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento
dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo’
esercitare il diritto alla detrazione, al piu’ tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in
cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento
di effettuazione della originaria operazione.
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– Solidarieta’ nel pagamento dell’imposta.Articolo 60 bis
In vigore dal 1 gennaio 2008
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su
fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le
disposizioni dei commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente
relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il
cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, e’
obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
3. L’obbligato solidale di cui al comma 2 puo’ tuttavia documentalmente
dimostrare che il prezzo inferiore dei beni e’ stato determinato in ragione
di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di
specifiche disposizioni di legge e che comunque non e’ connesso con il
mancato pagamento dell’imposta.
3-bis. Qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione
avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello
effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese,
arti o professioni, e’ responsabile in solido con il cedente per il
pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo
effettivo e quello indicato, nonche’ della relativa sanzione. Il cessionario
che non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni puo’
regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro
sessanta giorni dalla stipula dell’atto. Entro lo stesso termine, il
cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all’ufficio
territorialmente competente nei suoi confronti copia dell’attestazione del
pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.
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– Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse.Articolo 61
In vigore dal 1 aprile 1998 – con effetto dal 1 aprile 1979
Soppresso da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 37
Le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate dagli uffici dell’imposta sul
valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma
dell’art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di
rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate.
In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al
saggio indicato nell’art. 38 bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno
successivo alla notificazione dell’avviso o della sentenza o decisione
definitiva.
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– Riscossione coattiva e privilegi.Articolo 62
In vigore dal 1 gennaio 2008 – con effetto dal 1 aprile 1979
Se il contribuente non esegue il pagamento dell’imposta, delle pene
pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l’ufficio dell’imposta
sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l’ordine di
pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L’ingiunzione
e’ vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede
l’ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed e’ notificata a norma del primo
comma dell’art. 56.
Se entro trenta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione il contribuente
non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le
disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con
.regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni
mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al numero 15
. In caso di infruttuosa esecuzione sui dell’art. 2778 del codice civile
mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli
immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i
crediti indicati al primo e secondo comma dell’art. 66 della legge 30 aprile
. 1969, n. 153
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il
contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente
rimborsategli.
Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal
committente lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e
2772 del , sui beni mobili o immobili che hanno formato oggettocodice civile
della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado
rispettivamente indicato al n. 5 dell’art. 2778 e al n. 4 dell’art. 2780 del
. codice civile
(comma abrogato)
(comma abrogato)
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– Collaborazione della Guardia di Finanza.Articolo 63
In vigore dal 15 aprile 2000
La Guardia di Finanza coopera con gli uffici dell’I.V.A. per l’acquisizione e
il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento della imposta e
per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di
propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le
facolta’ di cui agli artt. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e
trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre,
previa autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria, che puo’ essere concessa
anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e
trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri
di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell’azione della guardia di finanza
con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e
nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la
Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il
Comando generale della guardia di finanza e, nell’ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi
territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la
reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi
reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche
intraprese. L’ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo’
richiedere all’organo che sta eseguendo l’ispezione o la verifica
l’esecuzione di determinati controlli e l’acquisizione di determinati
elementi utili ai fini dell’accertamento.
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– Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.Articolo 64
In vigore dal 31 dicembre 1980 – con effetto dal 1 gennaio 1981
Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l’accertamento delle
violazioni di cui al quinto comma dell’art. 46 e ne riferiscono ai
competenti uffici dell’I.V.A. Per le controversie relative alla qualita’ e
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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quantita’ dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale.
Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici
dell’imposta sul valore aggiunto per l’accertamento dell’imposta dovuta
dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza
degli uffici stessi.
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– Obblighi dell’amministrazione finanziaria.Articolo 65
In vigore dal 7 agosto 1982
L’amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita’
competenti degli Stati membri della Comunita’ economica europea, delle
informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell’I.V.A.
Essa, a tal fine, puo’ autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di
funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L’amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da
fornire alle predette autorita’ con le modalita’ ed entro i limiti previsti
per l’accertamento dell’I.V.A..
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– Segreto d’ufficio.Articolo 66
In vigore dal 8 novembre 2005
Gli impiegati dell’Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti
della guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto cio’ che
riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell’adempimento
dei compiti e nell’esercizio dei poteri previsti dal presente decreto.
Non e’ considerata violazione del segreto d’ufficio la comunicazione da
parte dell’Amministrazione finanziaria alle competenti autorita’ degli Stati
membri della Comunita’ economica europea delle informazioni atte a
permettere il corretto accertamento dell’I.V.A., in attuazione della
.direttiva 2003/93/CE e del regolamento (CE)n. 1798/2003
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– Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.Articolo 66 bis
In vigore dal 22 agosto 2008 – con effetto dal 1 gennaio 1981
Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi
di contribuenti nei cui confronti l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto
ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli artt. 54 e 55.
Sono ricompresi nell’elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato
la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un’imposta
inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile
o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli
elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in
contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume
di affari dichiarato dai contribuenti.
Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto formano annualmente per
ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco
nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno,
del volume di affari. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno
sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati.
Nel predetto periodo, e’ ammessa la visione e l’estrazione di copia degli
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella
, e successive modificazioni, dalla relativalegge 7 agosto 1990, n. 241
normativa di attuazione, nonche’ da specifiche disposizioni di legge. Per
l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del
. Per la consultazione Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648
non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della
. Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648
(Comma soppresso)
Gli stessi uffici formano, per le finalita’ di cui al secondo comma
inoltre un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che
hanno richiesto rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto e di quelli che li
hanno ottenuti.
Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o
diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati
personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e’ punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a
trentamila euro. La somma puo’ essere aumentata sino al triplo quando
risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
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– Importazioni.Articolo 67
In vigore dal 17 gennaio 2012
1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che
siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunita’ e che non siano stati gia’ immessi in
libera pratica in altro Paese membro della Comunita’ medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da
considerarsi esclusi dalla Comunita’ a norma dell’articolo 7, primo comma, lettera b):
a) le operazioni di immissione in libera pratica;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del
Consiglio del 16 luglio 1985; c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere
riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunita’ economica europea, non fruiscano della
esenzione totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai
Dipartimenti francesi d’oltremare;
e)(soppressa)
2. Sono altresi’ soggette all’imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori
della Comunita’ economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della
Comunita’ medesima.
2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell’imposta e’ sospeso qualora si tratti di beni
destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, eventualmente dopo l’esecuzione di
manipolazioni di cui all’allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e
successive modificazioni, previamente autorizzate dall’autorita’ doganale.
2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l’importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il
numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonche’, a richiesta
dell’autorita’ doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato
membro dell’Unione.
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– Importazioni non soggette all’imposta.Articolo 68
In vigore dal 17 gennaio 2012
Non sono soggette all’imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c), dell’art. 8, nell’art. 8 bis, nonche’ nel secondo
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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comma dell’art. 9 limitatamente all’ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9) dello stesso articolo, sempreche’
ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli; b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore,
appositamente contrassegnati;
c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e’ esente dall’imposta o non vi e’ soggetta a norma
dell’articolo 72. Per le operazioni concernenti l’oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), l’esenzione si
applica allorche’ i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal
soggetto che effettua l’operazione;
c-bis) (lettera abrogata);
d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre
che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;
e) (lettera abrogata);
f) l’importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi
esclusivamente finalita’ di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonche’
quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamita’ naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della
legge 8 dicembre 1970, n.996;
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell’art. 2;
g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema,
ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti
a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.
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– Determinazione dell’imposta.Articolo 69
In vigore dal 14 marzo 1997 – con effetto dal 1 gennaio 1981
L’imposta e’ commisurata, con le aliquote indicate nell’art. 16, al valore dei
beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale,
aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione
dell’I.V.A., nonche’ dell’ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di
destinazione all’interno del territorio della Comunita’ che figura sul
documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel
territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per
elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche
quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima
dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o piu’ cessioni,
la base imponibile e’ costituita dal corrispettivo dell’ultima cessione.
Fatti salvi i casi di applicazione dell’art. 68, lettera c), per i beni
nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione
prevista negli artt. 207 e 208 del T.U. approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973,
, e l’esenzione prevista nell’art. 209 dello stesso T.U. si applicano, ai n. 43
fini dell’I.V.A., soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li
aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della
temporanea esportazione avviene per identita’.
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– Applicazione dell’imposta.Articolo 70
In vigore dal 26 novembre 2003 – con effetto dal 1 gennaio 1981
L’imposta relativa alle importazioni e’ accertata, liquidata e riscossa
per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e
le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di
confine.
Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla
lettera c) dell’art. 8, all’importatore che attesti falsamente di trovarsi
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne
benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al
terzo comma dell’art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della
legge doganale.
L’imposta dovuta per l’introduzione dei beni nello Stato tramite il
servizio postale deve essere assolta secondo le modalita’ stabilite con
apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni.
L’imposta assolta per l’importazione di beni da parte di enti,
associazioni ed altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma,
puo’ essere richiesta a rimborso secondo modalita’ e termini stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in
altro Stato membro della Comunita’ economica europea. Il rimborso e’
eseguito a condizione che venga fornita la prova che l’acquisizione
intracomunitaria di detti beni e’ stata assoggettata all’imposta nello Stato
membro di destinazione.
Per l’importazione di materiale d’oro, nonche’ dei prodotti semilavorati
di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel
territorio dello Stato l’imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione
doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, e’ assolta a norma
delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale
deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento
stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonche’, agli effetti
della detrazione, nel registro di cui all’articolo 25.
Alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell’ottavo comma comma
dell’articolo 74, concernente relative a particolari settori, si applicano
le disposizioni di cui al comma precedente.
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– Operazioni con lo Stato della Citta’ del Vaticano e con la Repubblica di San Marino.Articolo 71
In vigore dal 20 febbraio 2010 – con effetto dal 1 gennaio 2010
Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel
territorio dello Stato della Citta’ del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati
nella convenzione doganale italo – vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai
servizi connessi, secondo modalita’ da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad
accordi con i detti Stati (1).
Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Citta’ del Vaticano, comprese le aree
di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino, i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne e’ effettuata
l’introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a norma del
.secondo comma dell’art. 17
Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l’imposta sul valore aggiunto sara’
assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione dei beni stessi nel
suo territorio, secondo modalita’ da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.
—–
(1) Per la Repubblica di San Marino vedasi il . decreto 24 dicembre 1993
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– Operazioni non imponibiliArticolo 72
In vigore dal 17 gennaio 2012
1. Agli effetti dell’imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli
8, 8-bis e 9:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e
consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocita’ riconoscono
analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei
quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord
Atlantico, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche’ all’amministrazione della difesa qualora agisca per
conto dell’organizzazione istituita con il medesimo Trattato;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Unione europea, della Comunita’
europea dell’energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli
organismi istituiti dall’Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunita’ delle Comunita’ europee,
firmato a Bruxelles l’8 aprile 1965, reso esecutivo con , alle condizioni e nei limitilegge 3 maggio 1966, n. 437
fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che cio’ non
comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l’esecuzione di
contratti di ricerca e di associazione conclusi con l’Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione
dell’Unione stessa;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e
delle sue istituzioni specializzate nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Istituto universitario europeo e della
Scuola europea di Varese nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti,
diversi da quelli di cui alla lettera c), nonche’ dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle
convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a)
le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche’ il
relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle
cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita’ relativamente all’imposta opera alle stesse
condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l’esenzione dai diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono
all’imposta sul valore aggiunto.
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– Modalita’ e termini speciali. (N.D.R.: Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasiArticolo 73
l’art. 1, comma 64 legge 24 dicembre 2007 n.244.)
In vigore dal 1 gennaio 2008 – con effetto dal 1 aprile 1979
Il Ministro per le finanze, con propri decreti, puo’ determinare le
modalita’ ed i termini:
a) per l’emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle
fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni
effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita’ e a
operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui
al secondo comma dell’art. 35 e di commissionari, nonche’ per la
registrazione dei relativi acquisti;
b) per l’emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a
contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all’art.
15, n. 4), non restituiti in conformita’ alle pattuizioni contrattuali e a
cessioni di beni il cui prezzo e’ commisurato ad elementi non ancora
conosciuti alla data di effettuazione dell’operazione;
c) per l’emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle
fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di arti
e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa
l’osservanza degli obblighi di cui al Titolo secondo del presente decreto;
d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei
contribuenti che utilizzino macchine elettrocontabili, fermo restando
l’obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni
periodiche di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui
le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;
e) per l’emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le
liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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acqua, gas, energia elettrica e simili e all’esercizio di impianti di
lampade votive.
Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate
le formalita’ che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione
dell’imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione
gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi
commerciali o clausole contrattuali.
Il Ministro delle finanze puo’ disporre con propri decreti, stabilendo le
relative modalita’, che le dichiarazioni delle societa’ controllate siano
presentate dall’ente o societa’ controllante all’ufficio del proprio
domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 siano
fatti all’ufficio stesso per l’ammontare complessivamente dovuto dall’ente o
societa’ controllante e dalle societa’ controllate, al netto delle eccedenze
detraibili. Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al
precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti
dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, degli
enti e societa’ diversi da quelli per i quali anche in tale periodo
d’imposta l’ente o societa’ controllante si e’ avvalso della facolta’ di cui
al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle societa’ per
i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 30. Le dichiarazioni,
sottoscritte anche dall’ente o societa’ controllante, devono essere
presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle
societa’controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilita’
delle societa’ stesse. Si considera controllata la societa’ le cui azioni o
quote sono possedute dall’altra per oltre la meta’ fin dall’inizio dell’anno
solare precedente.
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– Disposizione per la identificazione di determinati prodotti.Articolo 73 bis
In vigore dal 1 aprile 1998 – con effetto dal 1 gennaio 1981
Il Ministro delle finanze con propri decreti puo’ stabilire l’obbligo della
individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni
prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
1) prodotti tessili di cui alla , nonche’legge 26 novembre 1973, n.883
indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione,
apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle
immagini, apparecchi del settore cine foto ottico, nonche’ talune
relative parti e pezzi staccati;
3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.
(Comma abrogato)
Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono
essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche
artificiali, diversi dagli indumenti.
(Comma abrogato)
(Comma abrogato)
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– Disposizioni relative a particolari settori.Articolo 74
In vigore dal 1 gennaio 2015
1. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l’imposta e’ dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall’amministrazione autonoma dei monopoli dello
Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall’amministrazione stessa, sulla base del prezzo di
vendita al pubblico;
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio
industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica
nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria.
L’imposta concorre a formare la percentuale di cui all’art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto
;legislativo 17 aprile 1948, n. 525
c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli
editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L’imposta puo’
applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del
70 per cento per i libri e dell’80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti
unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come
pubblicazioni ai sensi della e successive modificazioni. Per supporti integrativi silegge 8 febbraio 1948, n. 47
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche
gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita’, ivi
inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo
indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali
condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo. La disposizione di cui al primo periodo della
presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi
dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche’ il costo del bene ceduto, anche
gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell’intera
confezione; in ogni caso, l’imposta si applica con l’aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano
l’opzione per avvalersi delle disposizioni della , applicano, per le cessioni dilegge 16 dicembre 1991, n. 398
prodotti editoriali, l’imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalita’ previste dalla predetta
legge;
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonche’ per la vendita di qualsiasi
mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o
mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del
corrispettivo dovuto dall’utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la
vendita al pubblico in relazione alla quantita’ di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le
stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi
tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti
fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell’articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi
dell’articolo 35-ter, nonche’ ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o
alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite
dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni, anche
successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la
denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta. La medesima indicazione deve
essere riportata anche sull’eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o
tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi;
e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta
relativi ai parcheggi veicolari, dall’esercente l’attivita’ di trasporto ovvero l’attivita’ di gestione dell’autoparcheggio,
sulla base del prezzo di vendita al pubblico. A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio
relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le
prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonche’ tutte le operazioni di compravendita
effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari;
e-bis) (Lettera soppressa).
2. Le operazioni non soggette all’imposta in virtu’ del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del
presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell’art. 2.
3. Le modalita’ ed i termini per l’applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti
del Ministro delle finanze.
4. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita’, frequenza e diffusione tali da
comportare l’addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del
Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all’art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente
anziche’ mensilmente. La stessa autorizzazione puo’ essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di
carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo di cui alla legge 6
. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 per le liquidazioni ed i versamentigiugno 1974, n. 298
trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli
autotrasportatori iscritti nell’albo sopra indicato, nonche’ per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con
decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell’articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del
presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei
confronti del medesimo committente, puo’ essere emessa, nel rispetto del termine di cui all’articolo 21, quarto
comma, primo periodo, una sola fattura per piu’ operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga quanto disposto
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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dall’articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono
essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.
5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato
pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della
prestazione, il subfornitore puo’ effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo
all’applicazione di interessi.
6. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita’ di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della
, l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugliRepubblica 26 ottobre 1972, n. 640
intrattenimenti ed e’ riscossa con le stesse modalita’ stabilite per quest’ultima. La detrazione di cui all’articolo 19 e’
forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell’esercizio
delle attivita’ incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di
trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita’ di cui alla tariffa stessa, l’imposta si applica con le
predette modalita’ ma la detrazione e’ forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa
televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita’ incluse nella tariffa sono esonerati
dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti
di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi’ esonerati dagli
obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall’articolo 25; per il contenzioso si applica la
disciplina stabilita per l’imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta’ di optare per l’applicazione
dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del
, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, primaPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
dell’inizio dell’anno solare ed all’ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della
; l’opzione ha effetto fino a quando non e’ revocata ed e’ comunqueRepubblica 10 novembre 1997, n. 442
vincolante per un quinquennio.
7. Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e
di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonche’ di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo
successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti,
selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e
lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell’imposta e’ tenuto il cessionario, se soggetto passivo
d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell’imposta, con l’osservanza
delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione
della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della
relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero
anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo
stesso documento, ai fini della detrazione, e’ annotato anche nel registro di cui all’articolo 25. Agli effetti della
limitazione contenuta nel terzo comma dell’articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle
seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);
b) ferro-leghe (v.d., 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline
o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).
8. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli
non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale
comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21);
e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21).
9. (Comma abrogato)
10. (Comma abrogato)
11. Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di
intermediazione con rappresentanza ad esse relative.
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– Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatte amministrative.Articolo 74 bis
In vigore dal 1 gennaio 2001 – con effetto dal 1 aprile 1979
Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento
o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e
registrazione, sempreche’ i relativi termini non siano ancora scaduti, devono
essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi
dalla nomina.
Per le operazioni effettuate successivamente all’apertura del fallimento
o all’inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti
dal presente decreto, anche se e’ stato disposto l’esercizio provvisorio,
devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture
devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle
operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 devono
essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni
imponibili.
In deroga a quanto disposto dal primo comma dell’articolo 38-bis, i rimborsi
previsti nell’articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione
di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi,
sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare
non superiore a lire cinquecento milioni.
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– Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo.Articolo 74 ter
In vigore dal 1 gennaio 2013
1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti,
ai sensi dell’, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso earticolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111
connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi
unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle
agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e
turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.
2. Ai fini della determinazione dell’imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto
all’agenzia di viaggi e turismo e’ diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate
da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.
3. Non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi di cui al comma 2 (1).
4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta
superiore a quella determinata all’atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta e’ a carico dell’agenzia;
se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.
5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a
pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al
secondo periodo del comma 1, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’imposta, tra il prezzo del pacchetto
turistico ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell’imposta.
5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo
, qualora precedentemente acquisite nella disponibilita’ dell’agenzia, l’imposta si applica,17 marzo 1995, n. 111
sempreche’ dovuta, con le stesse modalita’ previste dal comma 5.
6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunita’ economica europea la
parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non e’ soggetta ad imposta a norma
dell’articolo 9.
7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell’articolo 21, senza separata
indicazione dell’imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l’inizio
del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura pu­
essere emessa entro il mese successivo.
8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le
provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese
successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo, al
rappresentante, il quale le annota ai sensi dell’articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.
8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili,
applicare il regime ordinario dell’imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta dovuta
o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del
cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione
alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta. Qualora applichino sia il regime
ordinario dell’imposta sia il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono
registrare separatamente nella propria contabilita’ le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.
9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
, sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente articolo.1988, n. 400
(1) Per l’interpretazione delle disposizioni del presente comma vedasi l’art. 55 decreto-legge 21 giugno 2013 n.
.69
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– Disposizioni per le attivita’ spettacolisticheArticolo 74 quater
In vigore dal 4 luglio 2006 – con effetto dal 1 gennaio 2000
1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente
decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al
comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione
delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento
per le quali l’imposta e’ dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi
di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso
emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983,
, e successive modificazioni e integrazioni. n. 18
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo
in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione
spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell’attivita’
spettacolistica, la data e l’ora dell’evento, la tipologia, il prezzo ed ogni
altro elemento identificativo delle attivita’ di spettacolo e di quelle ad
esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi
elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze
con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le
modalita’ per l’emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attivita’ di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario
od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni
programmate al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del
, competente in relazione Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
al luogo in cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche’ quelli che
svolgono le altre attivita’ di cui alla tabella C allegata al presente decreto
che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella
misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi,
con totale indetraibilita’ dell’imposta assolta sugli acquisti, con esclusione
delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le
associazioni senza scopo di lucro che optano per l’applicazione delle
disposizioni di cui alla . Gli adempimentilegge 16 dicembre 1991, n. 398
contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento
da emanare ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
. E’ data facolta’ di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi n. 662
ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
; l’opzione ha effetto fino a quando non e’ revocata 10 novembre 1997, n. 442
ed e’ comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita’ indicate nella tabella C, nonche’ per le attivita’
svolte dai soggetti che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui
alla , e per gli intrattenimenti di cui allegge 16 dicembre 1991, n. 398
, ildecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
concessionario di cui all’articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi
dell’articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo
contestuale delle modalita’ di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa
l’emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d’ingresso, nonche’ delle
prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi
utili all’accertamento dell’imposta ed alla repressione delle violazioni
procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici
dell’amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e
verifica secondo le norme e con le facolta’ di cui all’articolo 52,
trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione.
Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all’articolo 63, commi
secondo e terzo. Le facolta’ di cui all’articolo 52 sono esercitate dal
personale del concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente
, con rapporto professionale della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata
qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle
finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le
modalita’ per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni
spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attivita’ culturali il
concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e
l’anagrafe tributaria. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui agli
articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.
6-bis. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA, le consumazioni
obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle
attivita’ di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.
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– Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resiArticolo 74 quinquies
da soggetti non UE (1)
In vigore dal 3 maggio 2015
1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti ne’ identificati in alcuno Stato
membro dell’Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalita’ previste dal presente articolo, per l’assolvimento
degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ai servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione
europea. A tal fine presentano apposita richiesta all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate, il quale comunica
al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.
2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo
II.
3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, la ragione sociale, la denominazione;
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b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto;
d) dichiarazione sulla mancata identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto all’interno dell’Unione
europea.
4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all’Agenzia delle
entrate. Gli stessi soggetti presentano un’analoga comunicazione se non intendono piu’ fornire servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici o non soddisfano piu’ i requisiti per avvalersi del regime
speciale previsto dal presente articolo.
5. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se:
a) comunicano di non fornire piu’ servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici;
b) si puo’ altrimenti presumere che le loro attivita’ di fornitura di servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione o elettronici siano cessate;
c) non soddisfano piu’ i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell’anno solare ed entro il giorno venti del mese
successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:
a) il numero di identificazione;
b) l’ammontare delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel
periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti e suddiviso
per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
c) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti;
d) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di
domicilio o residenza dei committenti.
7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e’ fissato in valuta diversa dall’euro, il prestatore, in sede di
redazione della dichiarazione di cui al comma 6, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea
l’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di
pubblicazione.
8. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in base ai modelli approvati con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate in conformita’ con quanto previsto dall’ordinamento
dell’Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate all’Agenzia
delle entrate in via telematica con le modalita’ definite nello stesso provvedimento.
9. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6,
effettuano il versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione medesima.
10. I soggetti di cui al comma 1 conservano un’idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del
decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione e’ fornita, su richiesta,
all’Amministrazione finanziaria e alle autorita’ fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.
11. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall’imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella
relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed
alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato puo’ essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi
dell’articolo 38-ter, comma 1-bis.
  (1) Ai sensi dell’ le disposizioni del presente articolo, comeart. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42
sostituito dall’, si applicano alle operazioni effettuate aart. 2, comma 1, lett. a) decreto legislativo n. 42 del 2015
partire dal 1 gennaio 2015.
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-Articolo 74 sexies
Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti UE (1)
In vigore dal 3 maggio 2015
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 86

1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio
all’estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore
aggiunto per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi
d’imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell’Unione europea, optare per l’applicazione delle
disposizioni previste dall’articolo 74-quinquies e dal presente articolo.
2. L’opzione di cui al comma 1 puo’ essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori
dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Tuttavia, nel caso in cui
un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell’Unione europea,
l’opzione di cui al comma 1 non puo’ essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del
suo esercizio.
3. Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi dell’articolo 35, comma 1, e’ utilizzato anche in
relazione all’opzione esercitata a norma del comma 1.
4. I soggetti passivi optanti, che dispongano di stabili organizzazioni in altri Stati membri dell’Unione europea, a
partire dalle quali i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici sono prestati, indicano nella
dichiarazione trimestrale, oltre a quanto prescritto dall’articolo 74-quinquies, comma 6, anche l’ammontare dei
servizi resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest’ultima e’
localizzata, in cui i committenti hanno il domicilio o la residenza, nonche’ il numero individuale d’identificazione IVA o
il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa.
5. Il soggetto passivo che ha esercitato l’opzione di cui al comma 1 non puo’ detrarre dall’imposta dovuta ai sensi
dell’articolo 74-quinquies quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni. Detto soggetto
passivo puo’ esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni
effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi dell’articolo 19, e seguenti, dall’ammontare dell’imposta
applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attivita’ non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto
passivo stesso.
(1) Ai sensi dell’ le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42
, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1°art. 2, comma 1, lett. b) decreto legislativo n. 42 del 2015
gennaio 2015.
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-Articolo 74 septies
Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro (1)
In vigore dal 3 maggio 2015
1. In relazione all’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori
dell’Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell’Unione europea l’applicazione del regime
speciale disciplinato dal , nonche’ i soggetti passivititolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE
domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell’Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato
membro l’applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva
, osservano gli obblighi previsti nell’ambito di tali regimi nonche’ le disposizioni del presente articolo.2006/112/CE
2. I soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea ed ivi identificati, che
hanno chiesto in detto Stato membro l’applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezione
e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l’imposta relativa agli acquisti di3, della direttiva 2006/112/CE
beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato esercitando il diritto alla detrazione della
medesima, qualora spettante ai sensi dell’articolo 19 e seguenti, dall’ammontare dell’imposta applicata alle
operazioni effettuate nell’ambito delle attivita’ non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo
stesso. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell’imposta ai
sensi dell’articolo 38-bis2 anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo.
3. I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono all’Amministrazione finanziaria idonea documentazione
relativa alle operazioni effettuate.
4. In relazione alle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel
territorio dello Stato, i soggetti passivi di cui al comma 1 sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.
 (1) Ai sensi dell’ le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42
, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1°art. 2, comma 1, lett. b) decreto legislativo n. 42 del 2015
gennaio 2015.
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 87

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-Articolo 74 octies
Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell’imposta (1)
In vigore dal 3 maggio 2015
1. Il versamento dell’imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 74-quinquies, comma 9, e 74-sexies, e’
effettuato, senza la possibilita’ di avvalersi dell’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto
, secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministero dell’economia e dellelegislativo 9 luglio 1997, n. 241
finanze.
2. Ai fini di cui al comma 1, e’ autorizzata l’apertura di una nuova contabilita’ speciale presso la Banca d’Italia,
intestata all’Agenzia delle entrate. Le somme affluite sulla predetta contabilita’ speciale, che al 31 dicembre di ogni
anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell’Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione
dell’imposta incassata senza soluzione di continuita’.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi’ stabilite le modalita’ di ripartizione dell’imposta di cui al medesimo
comma, di contabilizzazione dell’imposta versata agli Stati membri di identificazione dai soggetti di cui all’articolo
74-septies, comma 1, in relazione ai servizi prestati nel territorio dello Stato, nonche’ di rendicontazione delle
operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilita’ speciale.
(1) Ai sensi dell’ le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42
, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaioart. 3, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015
2015.
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– Norme applicabili.Articolo 75
In vigore dal 29 dicembre 1974
Per quanto non e’ diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in
materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice
penale e del codice di procedura penale, della elegge 7 gennaio 1929, n. 4
del , convertito nella regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 63legge 24
, e successive modificazioni. maggio 1926, n. 898
Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e’ devoluto ai
fondi costituiti presso l’Amministrazione o il corpo cui appartengono gli
accertatori, con le modalita’ previste con decreto del Ministro per le
finanze. Si applica il quarto comma dell’art. 6 della L. 15 novembre 1973,
. n. 734
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– Istituzione e decorrenza dell’imposta.Articolo 76
In vigore dal 1 gennaio 1973
L’imposta sul valore aggiunto e’ istituita con decorrenza dal 1 gennaio
1973.
L’imposta si applica, salvo quanto e’ disposto negli articoli da 77 a 80,
sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31
dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di
importazione definitiva e’ accettata dalla dogana posteriormente alla data
stessa.
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– Operazioni dipendenti da rapporti in corso o gia’ assoggettate all’imposta generale sull’entrata.Articolo 77
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 88

In vigore dal 1 gennaio 1973
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31
dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene
o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal
committente, deve applicare l’imposta sul valore aggiunto anche sulla parte
dell’ammontare imponibile eventualmente gia’ assoggettata all’imposta
generale sull’entrata. In questo caso l’imposta generale sull’entrata e’
ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la
determinazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal
committente.
Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in relazione
alle quali l’imposta generale sull’entrata e’ stata assolta preventivamente
dal cedente una volta tanto in conformita’ a disposizioni vigenti alla detta
data, l’imposta stessa e’ ammessa in detrazione dall’imposta sul valore
aggiunto dovuta dal cedente.
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– Applicazione graduale dell’imposta per generi alimentari di prima necessita’ e prodotti tessili. (N.D.R.: 1)Articolo 78
L’art. 1 della L. 889/80 dispone che le aliquote dell’I.V A stabilite nelle misure dell’1% e del 3% sono unificate nella
misura del 2% e quelle stabilite nelle misure del 6% e del 9% sono unificate nella misura dell’8% e l’art. 13 dispone
che le nuove aliquote si intendono definitive; 2) L’art. 1 del D.L. 495/82, non conv., e poi l’art. 1 del D.L. 697/82, conv.
con modif. nella L. 887/82, dispone che l’aliquota dell’8% e’ elevata al 10%; 3) L’art. 1 del D.L. 853/84, conv. con
modif. nella L. 17/85, unifica le aliquote stabilite nella misura dell’8% e del 10% nella misura del 9% con effetto
dall’1/01/1985; 4) L’art. 34 del D.L. 69/89, conv. con modif. nella L. 154/89, dispone che l’aliquota stabilita nella misura
del 2% e’ sostituita dall’aliquota del 4% con effetto dall’ 1/01/1989; 5) L’art. 10 del D.L. 41/95, conv. con modif. nella L.
85/95, dispone che le aliquote stabilite nella misura del 9% sono elevate al 10%).
In vigore dal 31 dicembre 1980 – con effetto dal 1 gennaio 1981
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le
disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall’imposta
generale sull’entrata e dall’imposta prevista nel primo comma dell’art. 17 del
. convertito, con modificazioni, nella regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2
, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’legge 19 giugno 1940, n. 762
ridotta all’uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli
anni 1975 e 1976.
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali
l’imposta generale sull’entrata e la parallela imposta sull’importazione si
applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento,
l’aliquota dell’I.V.A. si applica nella misura del tre per cento per gli anni
1973 e 1974.
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12
e successive modificazioni, le aliquote dell’imposta sul agosto 1957, n. 757
valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al sei per cento per
quelli soggetti all’aliquota del dodici per cento ed al nove per cento per
quelli soggetti all’aliquota del diciotto per cento.
(Comma soppresso).
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– Applicazione dell’imposta nel settore edilizio.Articolo 79
In vigore dal 9 luglio 1974
Soppresso da: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1
Per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricazione di cui all’art.
, e successive modificazioni effettuate 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 89

dalla imprese costruttrici, e per le prestazioni di servizi effettuate in
dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei
fabbricati stessi, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’ ridotta al
sei per cento fino al termine che sara’ stabilito con le disposizioni da
emanare ai sensi dell’art. 9, n. 6) o del sesto comma dell’art. 15 della
. legge 9 ottobre 1971, n. 825
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– Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi.Articolo 80
In vigore dal 1 gennaio 1973
Fino al termine che sara’ stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi
dell’art. 9, n. 6) o del sesto comma dell’art. 15 della legge 9 ottobre
, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di 1971, n. 825
servizi, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, le operazioni
comprese in regimi fiscali sostitutivi dell’imposta generale sull’entrata, o
anche di essa, previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972.
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– Applicazione dell’imposta nell’anno 1973.Articolo 81
In vigore dal 1 gennaio 1973
I contribuenti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o
professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio
dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’art. 35 in
allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e
seguenti, sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dell’art. 43.
Ai fini dell’applicazione, nell’anno 1973, degli articoli 31 e 32, terzo
comma, 33 secondo comma e 34, quarto comma, il volume d’affari dell’anno 1972
e’ costituito:
a) per le attivita’ gia’ soggette all’imposta generale sull’entrata nei modi
e termini normali, compresi i trasporti di cose, dall’ammontare
risultante dalle fatture emesse;
b) per le attivita’ di commercio al minuto e artigianali e per l’attivita’
di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad
eccezione dei ristoranti, trattorie e simili, dall’ammontare degli
acquisti e delle importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle
bollette doganali, maggiorato del cinquanta per cento;
c) per l’esercizio di arti e professioni, dall’ammontare dei proventi
assoggettati alle ritenute d’acconto di cui al secondo comma e alla
lettera b) del terzo comma dell’art. 128 del testo unico delle leggi
sulle imposte dirette e successive modificazioni;
d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito
e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di
entrate non tributarie, dall’ammontare risultante dalle denunce
presentate a norma delle lettere l), p), q), r), e t) dell’art. 8 del
, convertito nella regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2legge 19
, e successive modificazioni; giugno 1940, n. 762
e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e
simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui
alla lettera g) del primo comma dell’art. 5 e al primo comma dell’art. 6
, e per ogni altra attivita’ non della legge 16 dicembre 1959, n. 1070
contemplata espressamente nel presente articolo, dall’ammontare
desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro elemento
probatorio.
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 90

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– Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa agli investimenti.Articolo 82
In vigore dal 1 gennaio 1973
I contribuenti di cui all’art. 4 del presente decreto, che esercitano
attivita’ commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice
, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto l’ammontare civile
dell’imposta generale sull’entrata, dell’imposta prevista nel primo comma
, convertito con dell’ art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2
modificazioni nella e delle relativelegge 19 giugno 1940, n. 762
addizionali da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli
acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per
l’esercizio delle attivita’ esercitate e di beni e servizi impiegati nella
costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 1 luglio 1971 al 25
maggio 1972. Per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate
all’esercizio di attivita’ commerciali o agricole e non suscettibili di
altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze,
gli impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di utilizzazione
ripetuta, sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato
originario ovvero previa trasformazione o incorporazione.
La detrazione e’ ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni e le
relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e che i beni
strumentali acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero
ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
Agli effetti del presente articolo:
a) si tiene conto dei beni acquisiti mediante permute e contratti di appalto
o d’opera;
b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di ausiliari
del commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonche’ di
quelli acquistati allo stato estero. Per questi ultimi, se l’acquirente non
e’ in possesso della bolletta d’importazione, l’ammontare dell’imposta
detraibile, quando non sia separatamente addebitato in fattura, si
determina scorporandolo dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa
diminuito del quindici per cento;
c) non si tiene conto, nell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 77,
dell’imposta generale sull’entrata assolta;
d) nei casi di cessioni di aziende o complessi aziendali, comprese le
concentrazioni di cui alla e successivelegge 18 marzo 1965, n. 170
modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal cedente per
l’acquisto, l’importazione o la produzione di beni compresi nella
cessione spetta al cessionario;
e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data di
emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o
spedizione o del pagamento;
f) le importazioni, anche se relative a beni gia’ temporaneamente importati,
si considerano effettuate alla data di accettazione in dogana della
dichiarazione di importazione definitiva.
Nell’ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai
commissionari, ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite
allo stato estero per i beni consegnati prima del 26 maggio 1972 alle
imprese per conto delle quali hanno agito.
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– Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa alle scorte.Articolo 83
In vigore dal 29 dicembre 1974
I contribuenti che esercitano attivita’ industriali dirette alla produzione
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 91

di beni o servizi, di cui all’, oart. 2195, n. 1 del codice civile
attivita’ agricole di cui all’art. 2135 dello stesso codice, compresi i
piccoli imprenditori, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto,
nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l’imposta
generale sull’entrata, l’imposta prevista nel primo comma dell’art. 17 del
, convertito con modificazioni nella regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2
, e le relative addizionali, da essi assolte olegge 19 giugno 1940, n. 762
ad essi addebitate a titolo di rivalsa:
1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e
componenti relativi all’attivita’ esercitata, nonche’ per le relative
lavorazioni commesse a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o
reparti produttivi della stessa impresa, effettuati nel periodo dal 1
settembre 1971 al 25 maggio 1972. Per i beni soggetti a regimi speciali di
imposizione una volta tanto l’imposta detraibile si determina
applicando la aliquota condensata all’ammontare imponibile risultante
dalle fatture d’acquisto o dalle bollette d’importazione, decurtato
dell’imposta che vi e’ eventualmente incorporata. Tuttavia per i
prodotti tessili di cui alle Tabelle B e C allegate alla L. 12 agosto
, e successive modificazioni, l’imposta detraibile, anche se la 1957, n. 757
detrazione sia stata gia’ operata, e’ determinata applicando
all’ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della L. 31 luglio
, e successive modificazioni; 1954, n. 570
2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello
stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di
vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato al n. 1.
La detrazione e’ ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni, le
lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette
doganali e puo’ essere applicata, a scelta del contribuente:
a) o nella misura corrispondente alle quantita’ di beni, distinti per gruppi
merceologici, che, giusta apposito inventario sottoscritto e presentato
per la vidimazione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto, risultavano ancora posseduti alla data del 25 maggio
1972, nello stato originario ovvero trasformati o incorporati in
semilavorati, componenti o prodotti finiti, e considerando posseduti
quelli acquistati o importati in data piu’ recente. La vidimazione puo’
essere eseguita anche dall’ufficio del registro o dall’ufficio
dell’imposta sul valore aggiunto;
b) o nella misura forfettaria del 25 per cento dell’ ammontare globale delle
imposte relative alle operazioni di cui al n. 1) del primo comma e del
7,50 per cento dell’ammontare di quelle relative alle operazioni di cui al
n. 2). L’applicazione della detrazione in misura forfettaria non e’
ammessa relativamente ai beni soggetti a regimi speciali di imposizione
una volta tanto, per i quali e’ consentita la detrazione di cui al n. 1)
del primo comma a condizione che da apposito inventario risultino ancora
posseduti alla data del 25 maggio 1972.
La detrazione prevista nei commi precedenti puo’ essere applicata con
riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano
oggetto dell’attivita’ esercitata nonche’ alle relative lavorazioni, anche
dai contribuenti che esercitano attivita’ intermediarie nella circolazione
di beni, di cui all’. La percentuale di cuiart. 2195, n. 2 del codice civile
alla lettera b) del secondo comma e’ pero’ ridotta al 10 per cento per i
contribuenti che esercitano il commercio al minuto, al 5 per cento per
quelli che esercitano il commercio all’ingrosso e al 7,50 per cento per
quelli che esercitano promiscuamente il commercio al minuto e all’ingrosso.
Le disposizioni del terzo e del quarto comma dell’art. 82 valgono anche
agli effetti del presente articolo.
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– Dichiarazione di detrazione.Articolo 84
In vigore dal 1 gennaio 1973
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 92

Ai fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve essere
presentata al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, entro il
termine perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione recante
l’indicazione dell’ammontare complessivo delle detrazioni stesse,
sottoscritta a pena di nullita’ dal contribuente o da un suo rappresentante
legale o negoziale.
Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si riferiscono
le imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell’ordine
progressivo di cui al secondo comma dell’art. 26 del regio decreto-legge 9
, convertito, con modificazioni, nella gennaio 1940, n. 2legge 19 giugno
. Per ciascuna fattura o bolletta devono essere specificati la 1940, n. 762
data di emissione, il numero progressivo di cui al citato art. 26, la
quantita’ dei beni acquistati o importati o dei servizi ricevuti e
l’ammontare delle imposte e addizionali. Devono essere inoltre indicati, per
le fatture, la ditta emittente o in caso di autofatturazione la ditta
cedente nonche’ il prezzo o corrispettivo, e per i documenti relativi ai
passaggi interni nell’ambito della stessa impresa il valore in base al quale
e’ stata liquidata l’imposta.
I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa agli
investimenti, di cui all’art. 82, devono indicare distintamente, nella
dichiarazione, le fatture e bollette doganali relative agli acquisti dei
beni strumentali e devono allegare un prospetto indicante i beni strumentali
di nuova produzione, acquistati o costruiti dopo il 30 giugno 1971,
posseduti alla data del 25 maggio 1972, distinguendo quelli acquistati o
importati da quelli prodotti dalla stessa impresa interessata e con
l’indicazione, per questi ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o
importati nonche’ dei servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro
produzione.
I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle scorte
nella misura di cui alla lettera a) del secondo comma dell’art. 83 devono:
1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le bollette in
relazione ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono, con
l’indicazione, per ciascun gruppo, della quantita’ complessiva dei beni
acquistati. Nell’ambito di ciascun gruppo e’ sufficiente indicare le
fatture e le bollette di data piu’ recente fino a concorrenza della
quantita’ di beni risultante dall’inventario di cui alla lettera a) del
secondo comma art. 83;
2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi merceologici cui
si riferiscono, i documenti di cui al n.1):
a) le quantita’ di beni che dall’inventario risultano esistenti nello
stato originario;
b) le quantita’ di beni trasformati o incorporati in semilavorati,
componenti o prodotti finiti, con la indicazione delle corrispondenti
quantita’ di tali semilavorati, componenti e prodotti finiti
risultanti dall’ inventario;
c) la somma delle quantita’ di cui alle lettere a) e b);
d) il raffronto, con riferimento a ciascun gruppo merceologico, tra le
quantita’ complessive dei beni e dei servizi risultanti dai documenti
indicati nella dichiarazione e quelle risultanti dall’inventario ai sensi
delle precedenti lettere a), b) e c);
e) l’ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte detraibili
in base alla corrispondenza tra le quantita’ acquistate e quelle
risultanti dall’inventario.
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– Applicazione delle detrazioni.Articolo 85
In vigore dal 1 gennaio 1973
L’ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 93

dichiarazione presentata a norma dell’articolo precedente e’ ammesso in
detrazione, rispettivamente nella misura di un dodicesimo o di un quarto,
dall’importo da versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri
successivi a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione stessa.
La detrazione non puo’ superare, in ciascun mese o trimestre, il cinquanta
per cento dell’importo da versare.
Le somme delle quali non e’ stato possibile operare la detrazione in ciascun
mese o trimestre sono detratte dall’importo da versare nel mese o trimestre
successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni
caso, indipendentemente dal detto limite, dall’importo da versare a norma
del primo comma dell’art. 30 per l’anno solare in cui e’ compreso il
dodicesimo mese o il quarto trimestre successivo a quello in cui e’ stata
presentata la dichiarazione di detrazione.
Per l’eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo comma
dell’art. 30 e dell’art. 38.
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– Sanzioni per indebita detrazione.Articolo 86
In vigore dal 1 gennaio 1973
Il contribuente che detrae dall’imposta somme superiori di oltre un decimo a
quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 e’ punito con la pena
pecuniaria da una a due volte la somma indebitamente detratta, salva la
applicazione della sanzione prevista nel quarto comma dell’art. 50 se
l’indebita detrazione sia dipesa dalla indicazione di dati non
corrispondenti al vero negli elenchi, nei prospetti o negli inventari e
salva l’applicazione delle sanzioni previste negli altri commi dello stesso
articolo se ne ricorrano i presupposti.
Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il
rappresentante legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i
relativi allegati.
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– Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati.Articolo 87
In vigore dal 1 gennaio 1973
I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell’art. 4, che
esercitano attivita’ industriali dirette alla produzione di filati delle
varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi
tessuti e manufatti, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto
l’ammontare dell’imposta e sovrimposta di fabbricazione gia’ assolta in
relazione ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31
dicembre 1972.
Per ottenere la detrazione gli interessati devono presentare all’ufficio
dell’imposta sul valore aggiunto e all’ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per
giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di nullita’ dal
contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente
l’indicazione dell’ammontare dell’imposta detraibile e delle quantita’ di
filati, tessuti e manufatti posseduti alla data del 31 dicembre 1972,
distinti per titolo e qualita’.
Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai
prodotti per i quali l’imposta di fabbricazione e’ stata sospesa per effetto
dei decreti e 2 luglio 1969, n. 319,legge 7 ottobre 1965, n. 1118
convertiti con modificazioni nelle leggi 4 dicembre 1965, n. 1309 e 1 agosto
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 94

1969, n. 478, e successive modificazioni.
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– Validita’ di precedenti autorizzazioni.Articolo 88
In vigore dal 1 gennaio 1973
Le autorizzazioni all’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di
macchine elettrocontabili, gia’ rilasciate agli effetti dell’imposta
generale sull’entrata, restano valide agli effetti delle registrazioni
previste dal presente decreto fino a quando non sara’ diversamente stabilito
dal Ministero delle finanze. I contribuenti che si avvalgono
dell’autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti dagli
articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi entro l’ultimo giorno di ogni
mese, relativamente alle operazioni registrate durante il mese stesso, le
annotazioni di cui al settimo comma dello art. 27, ai numeri 1), 2) e 3)
dell’art. 28 e al n. 3) dell’art. 31.
Restano ugualmente valide, fino a quando non sara’ diversamente stabilito
dal Ministero delle finanze, le autorizzazioni gia’ rilasciate relativamente
alla distinta numerazione delle fatture per settori di attivita’ o per
singole dipendenze, alla conservazione di esse mediante microfilms o in sede
diversa dalla principale e alla osservanza di particolari modalita’ per i
rapporti di cui all’art. 53.
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– Revisione dei prezzi per i contratti in corso.Articolo 89
In vigore dal 1 gennaio 1973
I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da
effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n.
, per i quali a norma di legge o in virtu’ di clausola contrattuale era 825
esclusa la rivalsa dell’imposta generale sull’entrata, sono ridotti di un
ammontare pari a quello dell’imposta stessa.
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– Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi.Articolo 90
In vigore dal 1 gennaio 1973
Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 cessano di avere applicazione:
1) l’imposta generale sull’entrata, la corrispondente imposta prevista nel
,primo comma dell’art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2
convertito nella legge 19 giungo 1940, n. 762, e successive
modificazioni e l’imposta di conguaglio dovuta per il fatto
dell’importazione di cui alla , e successivelegge 31 luglio 1954, n. 570
modificazioni;
2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al D. Lgs
Lgt. 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953,
, e successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti, n. 143
di cui al testo unico approvato con ,regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447
e successive modificazioni;
3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30
, e successive modificazioni; dicembre 1923, n. 3277
4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
Pagina 95

radioriceventi, di cui alla ;legge 15 dicembre 1960, n. 1560
5) l’imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla
riproduzione del suono, di cui alla ;legge 1 luglio 1961, n. 569
6) l’imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili
naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto
e successive modificazioni; legislativo 3 gennaio 1947, n. 1
7) l’imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di
solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al
convertito nella decreto legge 20 novembre 1953, n. 843legge 27
, e successive modificazioni; dicembre 1953, n. 949
8) l’imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di
solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque
ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al
, convertito nella decreto legge 26 novembre 1954, n. 1080legge 20
, e successive modificazioni; dicembre 1954, n. 1219
9) l’imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e
vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi
centigradi nonche’ sulle materie grasse classificabili ai termini della
tariffa doganale come acidi grassi, di cui al D.L. 31 ottobre 1956, n.
, convertito nella , e successive 1194legge 20 dicembre 1956, n. 1386
modificazioni;
10) l’imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di
cui al , convertito nellaregio decreto legge 16 giugno 1938, n. 954
, e successive modificazioni;legge 19 gennaio 1939, n. 214
11) l’imposta di fabbricazione sui surrogati del caffe’, di cui al testo
unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e
successive modificazioni;
12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione
di cui ai numeri precedenti;
13) l’imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato
con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive
modificazioni;
14) l’imposta di consumo sul sale e l’imposta sul consumo di cartine e
tubetti per sigarette, di cui alla , elegge 13 luglio 1965, n. 825
successive modificazioni;
15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza
locale approvato con , e alregio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
regolamento approvato con , eregio decreto 30 aprile 1936, n. 1138
successive modificazioni, nonche’ il diritto speciale sulle acque da
tavola di cui alla e successivelegge 2 luglio 1952, n. 703
modificazioni;
16) l’imposta erariale sulla pubblicita’, di cui al decreto del Presidente
; della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342
17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro
pegno, di cui al , e successiveregio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280
modificazioni;
18) il diritto speciale sull’ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di
cui al , convertito nella decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745legge 18
; dicembre 1970, n. 1034
19) l’imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965,
, e successive modificazioni; n. 1379
20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.
Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti
anteriormente al 1 gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel
presente articolo.
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– Norme transitorie in materia di imposta generale sull’entrata.Articolo 91
In vigore dal 1 gennaio 1973
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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La restituzione dell’imposta generale sull’entrata prevista dalla legge 31
, e successive modificazioni compete per i prodotti luglio 1954,n. 570
indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica
, e successive modificazioni, che vengano esportati, 14 agosto 1954, n. 676
senza avere subito trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente
alle quantita’ corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del
31 dicembre 1972, giusta inventario redatto e vidimato a norma dell’art.
. 2217 del codice civile
La restituzione dell’imposta generale sull’entrata prevista dall’art. 2 della
compete per i lavori navali ivi contemplati che legge 21 luglio 1965, n. 939
da apposito certificato dell’ufficio del registro navale risultino ultimati
entro il 31 dicembre 1972. Per i lavori navali non ancora ultimati a tale
data, la restituzione compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla
parte dei lavori che in base al certificato risulti gia’ eseguita alla data
stessa. La restituzione deve essere richiesta all’intendenza di finanza
entro il termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati motivi.
Le fatture e le bollette doganali relative alle quantita’ di materie prime,
semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui
al comma precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non
possono essere comprese nella detrazione prevista dall’art. 83. Alla
dichiarazione di detrazione eventualmente presentata deve essere allegata
copia conforme della domanda di restituzione presentata. L’inosservanza di
questa disposizione determina la decadenza dal diritto alla detrazione e
l’obbligo di versare in unica soluzione le imposte gia’ detratte.
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– Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione.Articolo 92
In vigore dal 1 gennaio 1973
La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione
elettrica e sui surrogati del caffe’, di cui ai numeri 10) e 11) dell’art.
90, ha effetto anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari alla
data del 1 gennaio 1973.
Con modalita’ che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si
procedera’ al rimborso del prezzo dei contrassegni di Stato sui surrogati
del caffe’, istituiti con decreto del Ministro per le finanze 10 ottobre
1950, non ancora applicati dai fabbricanti, ovvero gia’ applicati sulle
giacenze di cui al precedente comma. Il rimborso deve essere richiesto al
competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro il termine
del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati motivi.
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– Norme transitorie in materia di imposte di consumo.Articolo 93
In vigore dal 1 gennaio 1973
Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1973
gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e
riscossione dell’imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di
costruzione effettivamente eseguita.
La liquidazione dell’imposta si effettua:
– per le parti dell’opera gia’ ultimate, con l’applicazione di un’aliquota
fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno,
ovvero di un’aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per
piano, secondo i criteri di misurazione e con le esclusioni di cui
all’art. 35, lettera a), secondo e terzo comma, del regolamento approvato
con ;regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138
– per le parti non ultimate, applicando a ciascuna specie di materiali
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 –
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impiegati le rispettive aliquote.
Per le autostrade costruite con il sistema della concessione l’imposta
relativa ai tratti in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1973 e’
determinata applicando le misure d’imposta stabilite nella legge 16
, in proporzione al rapporto tra il valore dei settembre 1960, n. 1013
materiali gia’ impiegati e il valore complessivo dei materiali necessari per
l’intero tratto.
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– Entrata in vigore.Articolo 94
In vigore dal 1 gennaio 1973
Il presente decreto entrera’ in vigore il 1 gennaio 1973.
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-Tabella A
Tabella A.
(NDR: Ai sensi dell’, rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al numeroart. 43 legge 21 novembre 2000, n.342
37) della tabella A, parte II, allegata al , le somministrazioni di alimenti e bevande effettuateDPR n. 633 del 1972
dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ nelle scuole materne e negli asili nido.)
In vigore dal 1 gennaio 2015
TABELLA A (*)
PARTE I (**)
Note
(*) Per l’applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti
alla tariffa dei dazi doganali di importazione.
(**) Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte della tabella, effettuate dai produttori agricoli e
ittici di cui all’art. 34, si applicano le aliquote corrispondenti a quelle di compensazione forfettaria stabilite dal decreto
ministeriale emanato a norma del primo comma del citato articolo.
Prodotti agricoli e ittici
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02 –
01.03 – 01.04);
3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05. ex 02.02);
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi, destinati all’alimentazione umana, api
e bachi da seta (v.d. ex 01.06);
5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v.d. ex 02.02 – ex 02.03 – ex 02.04 – ex 02.06);
6) grasso di volatili non pressato ne’ fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex
02.05);
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone
e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01 – ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;
8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi,
refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03),
derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;
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9) latte e crema di latte freschi non concentrati ne’ zuccherati (v.d. 04.01);
10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 – 04.04);
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
12) miele naturale (v.d. 04.06);
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante
e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 – 06.02);
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi;
fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex
06.03 – 06.04);
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata
o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente
preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 – ex 07.03);
16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);
17) radici di manioca, d’arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore
di amido o d’inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);
18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 – 08.11 – 08.12);
19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell’acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v.d. ex 08.13);
20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 – ex 10.06 – 10.07);
22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte (v.d. ex 12.08);
26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella
preparazione di insetticidi antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d.
12.07);
28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell’alimentazione
umana, non nominati ne’ compresi altrove (v.d. ex 12.08);
29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da
foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, ne’ spaccati, ne’ altrimenti preparati; saggina
e trebbia (v.d. ex 14.01 – ex 14.03);
32) alghe (v.d. ex 14.05);
33) olio d’oliva, morchie e fecce d’olio d’oliva (v.d. ex 15.07 – ex 15.17);
34) cera d’api greggia (v.d. ex 15.15);
35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve
fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 – 22.04 – ex 22.05);
36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu’ del ventidue per
cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05) 37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);
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38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);
39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04);
40) fecce di vino; tartaro greggio (v.d. 23.05);
41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne’
compresi altrove (v.d. 23.06);
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);
44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);
45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex. 44.04);
46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);
47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);
48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 – 53.03);
49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02);
50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01);
51) ramie’ greggio (v.d. ex 54.02);
52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati ne’ cardati (v.d. 55.01 – 55.03);
53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01);
54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);
55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);
56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01).
PARTE II
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL’ALIQUOTA DEL 4%
1) (numero abrogato dall’);art. 1, comma 1 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 151
2) (numero abrogato dall’);art. 1, comma 1 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 151
3) latte fresco, non concentrato ne’ zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al
minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03-04.04);
5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o
addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente
preparati per il consumo immediato;
disseccati, disidradati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01-ex
07.03-ex 07.04);
6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti congelati o surgelati (v.d. 07.02);
7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decortificati o spezzati (v.d. 07.05);
8) frutta commestibile, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o
surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. 08.01 a 08.03-ex 08.04 – da 08.05 a 08.12);
9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina;
avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico (v.d.
10.01-10.02-ex 10.03-ex 10.04-10.05-ex 10.06-ex 10.07, ex 21.07.02);
10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali
minori destinate ad uso zootecnico (v.d. 11.01-ex 11.02);
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11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o
schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.06-ex 11.02);
12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II): semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi
quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all’alimentazione (v.d. ex 12.07);
13) olio di oliva: oli vegetali destinati all’alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati
direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 15.07);
14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);
15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria
anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal , senza aggiunta dititolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580
zuccheri, miele, uova o formaggio;
16) pomidori pelati e conserve di pomidori: olive in salamoia (v.d. ex 20.02);
17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi
(v.d. 23.02);
18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su
supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei
cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi
stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai
candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;
19) fertilizzanti di cui alla ; organismi considerati utili per la lotta biologica inlegge 19 ottobre 1984, n. 748
agricoltura;
20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero;
mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della
tabella;
21) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorche’ non ultimate, purche’
permanga l’originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all’art. 1 della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del
. In caso di dichiarazione mendace nell’atto di acquisto, ovveroPresidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
di rivendita nel quinquennio dalla data dell’atto si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;
21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni
dello stesso o all’allevamento del bestiame e alle attivita’ connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorche’ non
ultimate, purche’ permanga l’originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all’articolo 9, comma
, convertito, con modificazioni, dalla 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557legge 26
;febbraio 1994, n. 133
22) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 2 decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331
23) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 2 decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331
24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di
cui all’, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui alarticolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408
numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del
patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell’11 maggio 1984;
25) (numero abrogato dall’);art. 4, comma 1, lett. a), n. 2, decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557
26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative
edilizie e loro consorzi;
27) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 2 decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331
28) (numero abrogato dall’);art. 16, comma 4, decreto-legge 22 maggio 1993 n. 155
29) (numero abrogato dall’);art. 16, comma 4, decreto-legge 22 maggio 1993 n. 155
30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico- chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce,
stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai
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sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare
una deficienza o una infermita’ (v.d. 90.19);
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11),
intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con
ridotte o impedite capacita’ motorie; motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche’ autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso
decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore
diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio
, con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi1992, n. 104
sono fiscalmente a carico, nonche’ le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di
fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti
medesimi; autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore
diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti,ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32;
34) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 2 decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331
35) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa, anche in scrittura braille e
su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad
esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni
musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata;
prestazioni di servizi delle radiodiffussioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere
prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell’art. 19,
lettere b) e c), della ;legge 14 aprile 1975, n. 103
37) somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle
scuole di ogni ordine e grado, nonche’ nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla
base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
38) (numero abrogato, a decorrere dal 6 giugno 2013, dall’art. 20, comma 1 decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63
);
39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all’articolo
, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono13 della legge 2 luglio 1949, n. 408
l’attivita’ di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi,
anche se a proprieta’ indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonche’ alla
realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);
40) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 2 decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331
41) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 2 decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331
41-bis) (numero abrogato dall’);art. 1, comma 488 legge 24 dicembre 2012 n. 228
41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti diappalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere
direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;
41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.
PARTE III
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL’ALIQUOTA DEL 10%
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02;
01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate
(v.d. ex 02.01 – ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo),
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suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex
02.01-ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati congelati o surgelati (v.d. 01.05-ex
02.02);
6) carni, frattaglie e parte di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate,
congelate o surgelate (v.d. ex 02.02-02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all’alimentazione umana; loro
carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci
freschi (vivi o morti, refrigerati, congelati o surgelati, destinati all’alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e
ex 03.01);
8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani
(v.d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato ne’ fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o
surgelato (v.d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne’ fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in
salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all’alimentazione; semplicemente
salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 – 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche
separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia,
esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e
aragoste (v.d. ex 03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o
acidificati (v. d. ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01-ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare
(v.d. ex 04.05);
16) miele naturale (v.d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all’alimentazione
umana od animale (v.d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
all’alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati ne’ compresi altrove, escluse tendini, nervi, ritagli ed altri simili
cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante
e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami,
foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. 06.01 – 06.02 ex
06.03 – 06.04);
21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di
manioca, d’arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di
inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04-07.06);
22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell’acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v.d. ex 08.13);
24) te’, mate’ (v.d. 09.02-09.03);
25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
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26) orzo destinato alla semina, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad
usi diversi da quello zootecnico (v.d. 10.03-ex 10.04-ex 10.07);
27) farine di avena e altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. 11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena, e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali
anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex
10.06-ex 11.02);
30) farine di legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa
Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate
(v.d. 11.04-11.05);
31) malto anche torrefatto (v.d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
33) glutine e farine di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09-ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelle frantumati (v.d. ex
12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);
39) (numero abrogato dall’);art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991 n. 151
40) radici di cicoria, fresche e disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta
e prodotti vegetali impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati ne’ compresi altrove (v.d. ex
12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da
foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);
44) (numero abrogato dall’);art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991 n. 151
45) alghe (v.d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);
47) sevi (della specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti “primo sugo”, destinati
all’alimentazione umana od animale (v.d. 15.06-ex 15.07);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne’ altrimenti
preparati, destinati all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all’alimentazione umana od animale (v.d.
ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione
umana od animale (v.d. ex 15.06 – ex 15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o
induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all’alimentazione umana od
animale (v.d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex 15.13);
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53) cera di api greggia (v.d. ex 15.15);
54) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato d’oca o di anatra e di
quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i
testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati ne’
colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi carammellati, destinati
all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02);
61) melassi destinati all’alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03);
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in
confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 17.04);
63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone,
plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06);
65) estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine,
semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d.
ex 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: “puffed-rice”, “corn-flakes” e simili (v.d. 19.05);
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi
proporzione (v.d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, con o senza sale,
spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto a acido acetico (v.d. ex
20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate,
cristallizzate) (v.d. 20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d.
20.05);
74) frutta altrimenti preparate e conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);
75) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torreatti del caffe’ e loro estratti; estratti o essenze di caffe’, di te’, di mate’ e
di camomilla, preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d. 21.02-ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi;
zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);
79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d. 21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate ne’ comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi
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natura;
81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);
82) birra (v.d. 22.03);
83) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
84) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d. 22.10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatta all’alimentazione umana e
destinata esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all’alimentazione umana od animale (v.d. ex
23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello
zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli
amidi ed altri avanzi e residui simili (v.d. 23.03);
88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui
della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne’
compresi altrove (v.d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell’alimentazione degli
animali, esclusi gli animali per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. 23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
93) lecitine destinate all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24);
94) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
95) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
96) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
97) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet
(v.d. 44.01);
99) (numero abrogato dall’);art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151
100) (numero abrogato dall’);art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151
101) (numero abrogato dall’);art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151
102) (numero abrogato dall’);art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151
103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia
elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all’; gas,articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di
distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di
energia elettrica;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente,
energia elettrica, purche’ la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad
eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli
lubrificanti, contenenti non piu’ del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili
nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in
stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali
destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati
provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che
trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilita’ (in vaso chiuso)
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inferiore a 55 gradi C, nei quali il distillato a 225 gradi C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 gradi C si
almeno il 90 per cento in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
105) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;
107) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
108) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
109) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;
114) medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed
articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;
115) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
116) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
117) (numero abrogato dall’);art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151
118) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983,
, e successive modificazioni, nonche’ prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate inn. 217
istituti sanitari;
121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di
servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;
122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso
domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia, come definito
nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta daRepubblica 26 agosto 1993, n. 412
fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto
qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale,
rivista; concerti vocali e strumentali; attivita’ circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette
e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;
123-bis) (numero abrogato dall’, convertito, conart. 36, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223
modificazioni, dalla );legge 4 agosto 2006 n. 248
123-ter) (numero abrogato dall’, convertito, conart. 31, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185
modificazioni, dalla );legge 28 gennaio 2009 n. 2
124) (numero abrogato dall’);art. 4, comma 8, decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
126) (numero abrogato dall’);art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla e al legge 23 giugno 1927, n. 1110regio
, convertito nella ;decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696legge 5 gennaio 1939, n. 8
127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi
annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per
produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg
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in qualsiasi fase della commercializzazione;
127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformita’ alla vigente
normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964,
, integrato dall’; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altren. 847art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica
da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche
intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all’, assimilatiart. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659
ai fabricati di cui all’, e successive modificazioni;art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408
127-sexies) beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e
degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli
impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-octies) (numero abrogato dall’);art. 8, comma 2, lett. n), legge 15 dicembre 2011 n. 217
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma
dell’articolo 10, numero 14), del presente decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavori pubblici 2
agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate a soci da
cooperative edilizie e loro consorzi, ancorche’ non ultimate, purche’ permanga l’originaria destinazione, qualora non
ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di
fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all’, e successiveart. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408
modificazioni ed integrazioni, ancorche’ non ultimati, purche’ permanga l’originaria destinazione, ceduti da imprese
costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria
di cui all’, agli edifici di ediliziaarticolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457
residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero
di cui all’, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma delloart. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457
stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di
abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della
, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;legge 5 agosto 1978, n. 457
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all’
, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stessoarticolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457
articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall’articolo 6, comma 1,
, di rifiuti urbani di cui all’, elettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22articolo 7, comma 2
di rifiuti speciali di cui all’, nonche’ prestazioni di gestionearticolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto
di impianti di fognatura e depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d’arte di cui alla lettera a) della
tabella allegata al , convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41legge 22 marzo
, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari;1995, n. 85
127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che
vi hanno eseguito gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di
, e locazioni di fabbricati abitativi destinaticui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in
favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di
contratti di appalto e di convenzioni in generale.
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-Tabella B
Tabella B.
(N.D.R.: Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l’art.1, comma 264, lettera c) legge 24
.)dicembre 2007 n.244
In vigore dal 17 settembre 2011
Prodotti soggetti a specifiche discipline
a) Lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o
guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;
b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri
simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincilla’, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince,
visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone,
scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola e relative confezioni;
c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante
fermentazione naturale in bottiglia;
d) (lettera abrogata);
e) (lettera abrogata);
f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;
g) (lettera abrogata);
h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall’Oriente, dall’Estremo Oriente e dal Nord Africa.
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– Spettacoli ed altre attivita’Tabella C
In vigore dal 27 marzo 1999 – con effetto dal 1 gennaio 2000
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo,
comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale
private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti
vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da
ballo qualora l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o
superiore al 50 per cento dell’orario complessivo di apertura al
pubblico dell’esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo
elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchature similari a
getttoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e
in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere
liriche, prosa, operetta, commedia misicale, rivista; concerti vocali
strumentali, attivita’ circensi e dello spettalcolo viaggiante,
spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche
e industriali, rassegne cinimatografiche riconosciute con decreto del
Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari;
6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico
mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la
diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso
condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o
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via satellite.
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