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FMI
Regolamento
Manifestazioni Motociclistiche
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Approvato dal Consiglio Federale 10 del 13.11.2025 con deliberazione n. 213
Pubblicato il 26.11.2025
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Indice
Art. 1 – Regolamentazione delle manifestazioni motociclistiche – RMM – finalità e
scopi ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………….. 5
Art. 2 – Manifestazioni titolate e non titolate ………………………….. ………………………. 7
Art. 3 – Manifestazioni motociclistiche: classificazione e caratteristiche ……………… 8
Art. 4 – Manifestazioni Agonistiche ………………………….. ………………………….. ………. 9
Art. 5 – Manifestazioni non agonistiche – ludico ricreative ed amatoriali …………… 11
Art. 6 – Classificazione delle manifestazioni motociclistiche in base a classi e
categorie ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………… 11
Art. 7 – Licenze ………………………….. ………………………….. ………………………….. ….. 12
Art. 8 – Release ………………………….. ………………………….. ………………………….. ….. 13
Art. 9 – Richiesta di manifestazioni motociclistiche a carattere nazionale ……….. 13
Art. 10 – Richiesta di manifestazioni motociclistiche a carattere territoriale ………. 14
Art. 11 – Impegni ed oneri legati all’organizzazione delle manifestazioni …………. 14
Art. 12 – Obbligo di dotazione dei defibrillatori ………………………….. …………………. 16
Art. 13 – Regolamento Particolare ………………………….. ………………………….. …….. 16
Art. 14 – Assicurazione R.C. obbligatoria gare ………………………….. …………………. 18
Art. 15 – L’ autorizzazione ad organizzare una manifestazione motociclistica:
emissione del Nulla Osta ………………………….. ………………………….. ………………… 18
Art. 16 – Annullamento e Rinvio ed Interruzione di una manifestazione …………… 19
Art. 17 – Iscrizione alle manifestazioni ………………………….. ………………………….. .. 21
Art. 18 – Le Operazioni Preliminari – O.P. ………………………….. ……………………….. 24
Art. 19 – Verifica tecnica dei motocicli ………………………….. ………………………….. … 25
Art. 20 – Conclusione di una manifestazione ………………………….. …………………… 26
Art. 21 – Classifiche ………………………….. ………………………….. ………………………… 26
Art. 22 – Convalida ed Omologazione di una manifestazione …………………………. 26
Art. 23 – Ufficiali di Gara, Preposti ed addetti alle manifestazioni ……………………. 27
Art. 24 – Il Segretario di gara ………………………….. ………………………….. ……………. 29
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Art. 25 – Il Medico di Gara ………………………….. ………………………….. ………………… 30
Art. 26 – Servizio di cronometraggio ………………………….. ………………………….. ….. 32
Art. 27 – Giuria ………………………….. ………………………….. ………………………….. …… 32
Art 28 – Race Director ………………………….. ………………………….. ……………………… 33
Art. 28 bis – I Delegati Ambientali ………………………….. ………………………….. ……… 33
Art. 28 ter – Ulteriori figure di Preposti previsti dai Regolamenti di specialità ……. 34
Art. 29 – Incompatibilità ………………………….. ………………………….. …………………… 36
Art. 30 – Reclamo ………………………….. ………………………….. ………………………….. .. 36
Art. 31 – Violazioni comportanti l’applicazione di sanzioni ………………………….. …. 37
Art. 32 – Responsabilità Oggettiva ………………………….. ………………………….. …….. 38
Art. 33 – Sanzioni e Penalità ………………………….. ………………………….. …………….. 38
Art. 34 – Ammende ………………………….. ………………………….. ………………………….. 38
Art. 35 – Graduazioni delle sanzioni applicabili ai titolari di licenza …………………. 39
Art. 36 – Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia ………………………….. …….. 41
Art. 37 – Entrata in vigore ………………………….. ………………………….. …………………. 41
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Art. 1 – Regolamentazione delle manifestazioni motociclistiche – RMM – finalità e
scopi
1. Il Regolamento Manifestazioni Motociclistiche stabilisce le norme che disciplinano tutte le
manifestazioni motociclistiche che si svolgono sotto l’egida della Federazione
Motociclistica Italiana (FMI).
2. La FMI è riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) quale:
• unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport del
motociclismo nel territorio nazionale ed a rappresentarlo in campo internazionale
• unico Ente abilitato a certificare l’omologazione – ovvero l’attestazione di idoneità
allo svolgimento dell’attività sportiva motociclistica, anche solo per attività di
allenamento e di prove libere – degli impianti sportivi di motociclismo sul territorio
nazionale, secondo quanto annualmente stabilito dalla normativa impianti
approvata dal Consiglio Federale e dalla Giunta Nazionale del CONI.
3. La FMI promuove e disciplina l’attività sportiva motociclistica, le relative attività di
promozione, favorisce lo sviluppo dell’attività turistica – anche attraverso
l’organizzazione e la gestione di eventi sportivi , manifestazioni, raduni ed attività
amatoriale non agonistiche – e moto d’epoca – attraverso l’organizzazione di
manifestazioni sportive e amatoriali riservate – ed ogni altra manifestazione
motociclistica, esercitando i poteri sportivi che le derivano dal CONI, dalla Federazione
Motociclistica Internazionale (FIM) e dalla Federazione Motociclistica Europea (FIME).
4. La FMI riconosce , a livello statutario, art. 3 comma 1, un’unica disciplina – il
motociclismo. La stessa si articola nelle seguenti specialità motociclistiche sportive –
classificate in “velocità” e “fuoristrada” – in aderenza al sistema di rilascio dei titoli
federali previsti che prevede unicamente le due tipologie di Licenza “Velocità” e
“Fuoristrada” attraverso le quali gli atleti possono partecipare a tutte le spec ialità
agonistiche:
a. Velocità
b. Motocross
c. Enduro
d. Motorally
e. Trial
f. Speedway/Flat Track
g. Motoslitte
h. Supermoto
i. Quad
j. Mototurismo
k. Moto d’epoca
l. E-Bike
m. E-Games motociclistici
n. Ogni altra specialità sportiva riconosciuta dalla FIM e dalla FIME, previa apposita
deliberazione assunta dal Consiglio Federale.
5. Le definizioni e caratteristiche di ciascuna specialità sono demandate alla rispettiva
normativa sportiva e tecnica annualmente approvata dal Consiglio Federale.
6. L’attività motociclistica svolta sotto l’egida della FMI è esclusivamente attività sportiva
dilettantistica, non avendo la FMI adottato provvedimenti atti al riconoscimento del
professionismo all’interno del movimento motociclistico.
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7. In base a quanto disciplinato dal Regolamento Organico Federale – ROF – la FMI svolge
la propria attività attraverso le Commissioni/Comitati sportivi di specialità, istituiti dal
Consiglio Federale e composti da Responsabili Tecnici dallo stesso nominati, titolari
dell’esercizio e della gestione del potere sportivo in piena autonomia normativa e
regolamentare, secondo le disposizioni stabilite dai Regolamenti sportivi di specialità,
annualmente approvati dal Consiglio Federale.
8. Le manifestazioni motociclistiche possono essere approvate, conformemente alle
norme contenute nel presente Regolamento, da parte di:
a) SETTORE TECNICO – SPORTIVO (S.T.S) AREA SPORTIVA – istituito dal Consiglio
Federale e che, su delega dello stesso, autorizza le manifestazioni sportive a
carattere nazionale e sperimentale ed esercita il controllo su ogni manifestazione a
carattere sportivo, nonché ogni altro ulteriore potere appositamente delegato dal
Consiglio Federale;
b) COMMISSIONE TURISTICA e TEMPO LIBERO (CTTL) – istituita dal Consiglio
Federale – e che, su delega dello stesso, autorizza tutte le manifestazioni a carattere
turistico , turistico sportivo e sperimentale che si svolg ono sul territorio nazionale;
c) COMITATI REGIONALI – autorizzano le manifestazioni territoriali: interregionali –
regionali – interprovinciali – provinciali – intersociali – sociali.
9. Ogni manifestazione motociclistica è disciplinata:
a) dalla Circolare Sportiva, annualmente approvata dal Consiglio Federale e dalle
rispettive circolari attuative emanate dai Comitati Regionali nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa nazionale
b) dal presente Regolamento
c) dalla normativa sportiva e tecnica approvata annualmente dal Consiglio Federale
(Regolamenti di specialità ) e dalla normativa delle Strutture Territoriali
d) dai Regolamenti Sportivi e Tecnici di Trofei approvati dal STS
e) dal Regolamento Particolare (R.P.) della singola manifestazione – di cui al
successivo art. 13.
10. Ogni manifestazione motociclistica avente carattere internazionale titolata è disciplinata
dai Regolamenti FIM e FIM Europe, relativi Regolamenti di specialità e dal Regolamento
Particolare approvato per lo svolgimento della manifestazione (Supplementary
Regulation).
11. Nel rispetto dei propri fini istituzionali – art. 22 comma 7 lettera u) dello Statuto Federale,
il presente Regolamento, unitamente ai singoli Regolamenti di specialità sportiva sono
approvati annualmente dal Consiglio Federale e pubblicati sul sito istituzionale.
12. Ciascun Comitato/Commissione di specialità sportiva, si riserva di proporre al STS o alla
CTTL l’eventuale approvazione di ulteriori modifiche e/o integrazioni ai rispettivi
Regolamenti anche durante lo svolgimento della stagione sportiva in corso, provvedendo,
nella ipotesi di intervenuta ratifica da parte del Consiglio Federale, alla relativa
pubblicazione nella apposita sezione del sito istituzionale.
13. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle
norme dello Statuto della FMI, del Codice Etico ed a tutta la normativa endo -federale
approvata dal Consiglio Federale, e specificatamente al Regolamento di Giustizia, al
Regolamento Organico Federale, al Regolamento Ambiente, alla Circolare Sportiva ed
alla Circolare FMI.
14. La mancata conoscenza dei citati Regolamenti non può essere invocata a nessun effetto.
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Art. 2 – Manifestazioni titolate e non titolate
1. L’organizzazione di manifestazioni motociclistiche è demandata ai Moto Club ed ai
titolari di licenza di Organizzatore, in regola per l’anno sportivo in corso secondo le
modalità specificate dal presente Regolamento. La FMI si riserva la possibilità di
org anizzare direttamente manifestazioni motociclistiche.
2. La richiesta per l’organizzazione di manifestazioni motociclistiche a carattere nazionale
e/o internazionale – laddove previsto dai Regolamenti internazionali – dovrà essere
inviata alla Struttura federale deputata alla approvazione delle stesse – secondo quanto
indicato all’art. 1 comma 8 del presente Regolamento commi a) e b) – nei termini e
secondo le modalità indicate nella Circolare Sportiva.
3. La richiesta per l’organizzazione di manifestazioni motociclistiche a carattere territoriale
dovrà essere inviata al Comitato Regionale territorialmente competente, deputato alla
approvazione delle stesse – secondo quanto indicato all’art. 1 comma 8 del presente
Regolamento comma c) – nei termini e secondo le modalità indicate dalle circolari
previste dai Comitati Regionali.
4. Le manifestazioni motociclistiche si distinguono in:
a) manifestazioni titolate : previste per l’assegnazione del titolo di Campione del Mondo,
Europeo, Italiano, Regionale. Il numero di tali manifestazioni titolate viene stabilito:
• dalla FIM per le manifestazioni internazionali
• dalla FIM Europe per le manifestazioni europee
• dalla FMI per le manifestazioni nazionali
• dai CO.RE. per le manifestazioni regionali.
In caso di manifestazioni internazionali titolate che si svolgono sul territorio italiano si
applicano i Regolamenti FMI laddove i rispettivi Regolamenti FIM o FIME non prevedano
una specifica norma per la fattispecie.
b) manifestazioni non titolate : non prevedono l’assegnazione dei titoli sopra citati; sono
organizzate sotto l’egida della FMI e dei Co.Re. ed iscritte regolarmente nei rispettivi
calendari di specialità.
5. Solo le manifestazioni titolate di cui al precedente comma 5 lettera a) costituiscono il
presupposto per l’assegnazione di voti plurimi secondo quanto prescritto dall’art. 18
dello Statuto federale.
6. A livello nazionale ed internazionale, per l’assegnazione dei voti plurimi si fa riferimento
all’attribuzione dei titoli di Campione del Mondo, Europeo e Italiano. Il titolo di Campione
nazionale sar à attribuito solo ai vincitori di Campionati italiani nazionali, stabiliti nei
Regolamenti di specialità sportiva.
7. A livello territoriale il voto plurimo relativo al titolo di Campione Regionale è assegnato
solamente se la classe/categoria è corrispondente od equiparata al titolo Italiano.
Pertanto il titolo di Campione regionale sarà attribuito solo ai vincitori di Campionati
regionali, stabiliti nei Regolamenti di specialità sportiva.
8. I Comitati Regionali sono autorizzati ad organizzare ulteriori Campionati e Trofei in base
alle proprie esigenze territoriali, senza che gli stessi diano però diritto all’assegnazione di
voti plurimi e provvedendo autonomamente alla fornitura dei premi finali.
9. Il titolo di Campione Italiano viene assegnato solo nel caso siano state effettuate almeno
3 prove.
L’assegnazione del titolo di Campione è subordinata ad un minimo di 3 piloti classificati,
salvo quanto differentemente previsto dalle norme di specialità sportiva nazionale.
10. Il titolo di Campione Regionale, anche nel caso non attribuisca voti plurimi, viene assegnato
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se sono rispettati i seguenti criteri minimi: la presenza di un minimo di 3 piloti classificati
e l’effettuazione di almeno 3 prove effettive di Campionato.
11. L’assegnazione per i voti plurimi per il titolo di Campione Italiano e Regionale è prevista
per tutte le specialità sportive, ad eccezione delle manifestazioni di mototurismo e moto
d’epoca.
12. Per il titolo di Campione Nazionale o Regionale nelle categorie a Squadre si
attribuiscono i voti plurimi al Moto Club di appartenenza dei Licenziati che compongono la
squadra vincitrice, a prescindere dal numero di piloti che formano la squadra stessa.
13. L’assegnazione di due titoli di Campione Nazionale o Regionale allo stesso pilota può
avvenire solamente nel caso in cui una delle due classi faccia riferimento alla classe
Assoluta di Campionato prevista dal Regolamento di specialità.
14. In caso di classifiche estrapolate da prove interregionali di Campionato, l’assegnazione del
titolo di Campione Regionale/Provinciale è subordinata alla presenza di un minimo di 3
piloti classificati della stessa Regione/Provincia.
15. Le classifiche di Campionato Regionale/Provinciale si possano estrapolare dalle classifiche
dei Campionati Nazionali. L’estrapolazione è possibile previa autorizzazione del STS ed è
subordinata alla presenza di un minimo di 3 piloti classificati della stessa Regione.
Art. 3 – Manifestazioni motociclistiche: classificazione e caratteristiche
1. Ciascuna manifestazione può comprendere una o più gare o competizioni individuali o
collettive, con caratteristiche e classifiche distinte.
2. Si intende per gara o competizione un evento unico che, pur se inserito all’interno di una
manifestazione, si concluda con risultati propri.
3. Una gara o competizione può comprendere prove libere, prove di qualificazione, manches o
batterie, finali e serie, ma deve svolgersi nell’ambito di una stessa manifestazione.
4. Una gara inizia con le verifiche amministrative e tecniche e termina alla scadenza del più
tardivo dei seguenti avvenimenti:
• termine delle verifiche post -gara, effettuate conformemente ai regolamenti federali;
• premiazioni.
5. Le manifestazioni motociclistiche sono eventi a scopo competitivo e/o promozionale ai
quali partecipano Tesserati e/o Licenziati – di cui al successivo art. 7 – e motocicli.
6. La FMI in applicazione dei propri principi statutari raggruppa le specialità sportive
praticate in:
• manifestazioni a contenuto agonistico – di cui al successivo art. 4
• manifestazioni non agonistiche ivi comprese quelle ludico ricreative ed amatoriali –
di cui al successivo art. 5.
7. La distinzione tra attività agonistica e non agonistica non è data dall’esclusione dell’aspetto
competitivo di quest’ultima, ma dal valore dato alla prestazione sportiva. L’inserimento delle gare
nelle rispettive categorie agonistiche e non agonistiche è determinato dalla FMI, nei propri
Regolamenti di specialità sportiva, in relazione alle caratteristiche e finalità delle
manifestazioni, alla tipologia di idoneità medico – sportiva richiesta, nonché in base alla
caratteristica dei percorsi, alla tipologia dei motocicli ammessi ed alle classifiche.
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Art. 4 – Manifestazioni Agonistiche
1. Le manifestazioni agonistiche, inserite nei rispettivi calendari sportivi di specialità, hanno
contenuto agonistico quando la prestazione tende al massimo impegno rispetto ai
seguenti fattori, singolarmente o combinati tra di loro:
• il tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita
• la distanza coperta in un periodo di tempo determinato
• il rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o tratti di esso
• l’abilità di guida dei partecipanti
• l’impegno psico -fisico dei partecipanti
• la durata dell’impegno
• la prestazione dei motocicli.
2. La denominazione delle manifestazioni è soggetta al benestare della Struttura Federale
deputata all’approvazione del relativo R.P. – di cui all’art. 1 comma 8 del presente
Regolamento.
3. Eventuali controversie potranno essere sollevate, mediante reclamo scritto da inviarsi
alla Federazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’inserimento della gara
in calendario.
4. Sulle controversie decide inappellabilmente, con apposito provvedimento, il Presidente del
Settore Tecnico Sportivo.
5. La denominazione di Gran Premio può essere autorizzata dalla FMI soltanto per le
manifestazioni di rilevante importanza e secondo i criteri stabiliti dalla FIM.
La denominazione di “Campionato”, “Trofeo”, “Challenge” o “Coppa” seguita
dall’indicazione “Nazionale” o “Italiano” o “Regionale” o “FMI” è riservata alla
Federazione Motociclistica Italiana.
6. Le manifestazioni motociclistiche a carattere agonistico che si svolgono sotto l’egida
della FMI possono avere, ai fini delle rispettive classifiche di gara, le seguenti validità:
a) INTERNAZIONALE – Sono manifestazioni iscritte a Calendario FIM e/o FIM Europe ed
organizzate secondo i rispettivi Regolamenti, inserite nel calendario nazionale redatto
annualmente dalla FMI. Per le procedure di ammissione ed i titoli validi alla
partecipazione si rimanda a quanto previsto dalla normativa internazionale.
b) NAZIONALE – Sono manifestazioni inserite nel calendario nazionale redatto
annualmente dalla FMI ed organizzate secondo il presente Regolamento e le norme
emanate dal Consiglio Federale. Ammettono la partecipazione di tesserati o
licenziati FMI
c) NAZIONALE E FIM EUROPE OPEN/NMFP (Manifestazioni Nazionali aperte alla
partecipazione di piloti stranieri) – Sono manifestazioni inserite nel calendario
nazionale redatto annualmente dalla FMI ed iscritte nei calendari NMFP della FIM e/o
Open della FIM Europe, organizzate secondo il presente Regolamento e le norme
emanate dal Consiglio Federale. Ammettono la partecipazione di licenziati FMI e di
piloti stranieri in possesso di Licenza e Nulla Osta rilasciato dalla Federazione di
appartenenza (Starting Permission), documento con il quale la Federazione autorizza
il proprio licenziato a prendere parte alla manifestazione garantendo il possesso di
idonea copertura assicurativa. Lo Starting Permission può essere permanente, e
pertanto valido per tutto il Campionato, oppure specifico per la manifestazione per la
quale viene emesso. In questo caso sullo Starting Permission dovrà essere riportato il
codice di iscrizione della manifestazione nei calendari internazionali (IMN). In caso
di Licenza FIM One Event rilasciata quindi per prendere parte ad una specifica
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manifestazione lo Starting Permission sarà già incluso nella Licenza.
d) ZONALE – Sono manifestazioni inserite nel calendario nazionale redatto annualmente
dalla FMI ed organizzate secondo il presente Regolamento e le norme emanate dal
Consiglio Federale. Ammettono la partecipazione di tesserati e/o licenziati senza
limitazioni geografiche, ma che possono essere valide ai fini delle classifiche di
Campionato solo per i piloti appartenenti alle Regioni indicate nel R.P.
e) INTERREGIONALE – Sono manifestazioni inserite nel calendario regionale redatto
annualmente dal Comitato Regionale di competenza del Moto Club Organizzatore.
Ammettono la partecipazione di tesserati e/o licenziati senza limitazioni
geografiche, ma possono essere valide ai fini delle classifiche di Campionato solo
per i piloti appartenenti alle Regioni indicate nel Regolamento Particolare, nel limite
massimo di 5 Regioni.
f) REGIONALE – Sono manifestazioni inserite nel calendario regionale approvato
annualmente dal Comitato Regionale territorialmente competente, secondo quanto
stabilito dalle norme regionali. Ammettono la partecipazione di tesserati e/o licenziati
senza limitazioni territoriali, ma l’acquisizione di punteggi ai fini della classifica di
Campionato è riservata solo ai partecipanti dei Moto Club della Regione.
g) INTERPROVINCIALE – Sono manifestazioni inserite nel calendario regionale
redatto annualmente dal Comitato Regionale di competenza che possono
ammettere la partecipazione di licenziati con limitazioni geografiche, circoscritta alla
sola Regione di pertinenza, ma con validità per i soli tesserati e/o licenziati appartenenti
a M.C. di due Province della stessa Regione più la Provincia in cui ha sede il M.C.
Organizzatore. Le Province ammesse a partecipare, devono essere indicate sul R.P.
nel limite massimo di 3 Province.
h) PROVINCIALE – Sono manifestazioni inserite nel calendario regionale redatto
annualmente dal Comitato Regionale di competenza che possono ammettere la
partecipazione con limitazioni geografiche, circoscritta alla sola Regione di pertinenza,
ma con validità per i soli tesserati e/o licenziati appartenenti a M.C. di una sola
Provincia.
i) INTERSOCIALE – Sono manifestazioni inserite nel calendario regionale, redatto
annualmente dal Comitato Regionale di competenza, ammettono la partecipazione con
limitazioni geografiche, circoscritta anche alla sola Regione di pertinenza, ma con validità per
i soli tesserati e/o licenziati appartenenti a più M.C. (massimo 5) della stessa Regione.
j) SOCIALE – Sono manifestazioni inserite nel calendario regionale, redatto
annualmente dal Comitato Regionale di competenza, ammettono la partecipazione
con limitazioni geografiche, circoscritta anche alla sola Regione di pertinenza, ma con
validità per i soli tesserati e/o licenziati appartenenti allo stesso M.C.
k) SPERIMENTALE – Sono manifestazioni non titolate, a carattere nazionale o
regionale, che hanno caratteristiche sportive e/o tecniche, a scopo promozionale o
sperimentale, non riconducibili ai vigenti Regolamenti di Specialità, la cui
autorizzazione, anche nel caso di manifestazioni a carattere regionale, è di
competenza del Settore Tecnico -Sportivo (S.T.S.) Area Sportiva o della Commissione
Turistica e Tempo Libero (CTTL).
7. GARE ABBINATE – È possibile prevedere l’abbinamento di 2 o più manifestazioni
concomitanti e/o consecutive, a condizione che le stesse abbiano luogo nella stessa
località e che abbiano il medesimo Organizzatore.
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Art. 5 – Manifestazioni non agonistiche – ludico ricreative ed amatoriali
1. Si considerano attività ludico ricreative ed amatoriali le manifestazioni sportive
organizzate per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale.
Si possono svolgere anche con modalità competitive e potranno comportare
l’assegnazi one di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non
comportino la previsione di classifiche basate sui fattori propri delle manifestazioni
agonistiche o l’assegnazione di titoli.
2. Rientrano in questa definizione tutte le manifestazioni motociclistiche che non sono
riconducibili alle tipologie ed alle modalità di svolgimento delle competizioni di cui al
precedente articolo e che sono disciplinati da appositi Regolamenti approvati con
apposita deliberazione assunta dal Consiglio Federale.
Art. 6 – Classificazione delle manifestazioni motociclistiche in base a classi e
categorie
1. La partecipazione ad una manifestazione motociclistica è subordinata alla suddivisione
dei licenziati in classi e/o categorie , in relazione alla specialità sportiva, secondo quanto
stabilito dai rispettivi Regolamenti di specialità annualmente approvati dal Consiglio
Federale.
2. La classe è la suddivisone dei motocicli in base ad una o più caratteristiche tecniche:
cilindrata, marca, modello, anno di costruzione.
3. La categoria è la suddivisione dei licenziati in base alle loro caratteristiche: tipo di
licenza, età, ranking, genere.
4. Il cambio di classe non è possibile se il pilota viene classificato in una categoria inferiore
rispetto al Ranking di pertinenza previsto dal Regolamento di specialità.
5. Il cambio di classe è invece possibile per le classi che non abbiano vincoli di Ranking
(es. età o tipologia di motociclo) o se il pilota è in possesso di apposita wild card rilasciata
secondo quanto prescritto dai Regolamenti di specialità.
6. Nel caso in cui un pilota si iscrivesse ad una classe errata e per la quale è prevista una
quota di iscrizione inferiore o uguale a quella della classe corretta, il Commissario di
Gara, nell’esercizio delle proprie funzioni, potrà procedere ad effettuare il cambio di
classe direttamente sul campo di gara. Il pilota dovrà corrispondere la differenza
direttamente all’Organizzatore ed il Commissario ne ammetterà la partecipazione,
senza l’applicazione dell’ammenda prevista dal successivo art. 17 comma 7.
7. Nel caso in cui un pilota si iscrivesse ad una classe errata e per la quale è prevista una
quota di iscrizione superiore a quella della classe corretta, il Commissario di Gara,
nell’esercizio delle proprie funzioni, potrà procedere ad effettuare il cambio di classe
direttamente sul campo di gara, senza corresponsione della parte eccedente.
8. In caso di manifestazioni abbinate e nel caso in cui il pilota si iscrivesse – secondo le
procedure di cui all’art. 17 del RMM – alla manifestazione errata e volesse cambiarla, il
Commissario può procedere ad effettuare il cambio di manifestazione direttam ente sul
campo di gara inserendo il pilota in una classe – categoria coerente in base alle
caratteristiche del pilota stesso (ranking – età – cilindrata), senza che le modifiche
comportino variazioni al programma di gara.
Nel caso in cui la quota di iscrizione nella manifestazione corretta fosse superiore
rispetto a quella effettuata, il pilota corrisponderà la differenza direttamente
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all’Organizzatore ed il Commissario ne ammetterà la partecipazione, senza l’applicazione dell’ammenda prevista dal successivo art. 17 comma 7.
9. Nel caso in cui la quota di iscrizione nella manifestazione corretta fosse inferiore rispetto
a quella effettuata, il Commissario di Gara, nell’esercizio delle proprie funzioni, potrà
procedere ad ammettere la partecipazione del pilota direttamente sul campo di gara,
senza restituzione della parte eccedente.
Art. 7 – Licenze
1. Ogni anno il Consiglio Federale della FMI emana, ai sensi di quanto previsto dai propri
dettami statutari, le norme che determinano le modalità di svolgimento dell’attività
agonistica federale.
2. Tutti i soggetti che svolgono attività a carattere agonistico sono tenuti ad essere titolari di
“Licenza Agonistica” o semplicemente “Licenza”.
3. I soggetti titolari di Licenza – Licenziati – in ragione della loro appartenenza
all’ordinamento sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo,
accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento di carattere
disciplinare, tecnico ed economico adottato dalla Federazione nelle materie comunque
riconducibili allo svolgimento dell’attività sportiva motociclistica.
4. La FMI rilascia le seguenti Licenze:
a) Licenza di Organizzatore , Promotore, Team, Scuderia e Industria – secondo quanto
previsto nella Circolare Sportiva FMI approvata annualmente dal Consiglio Federale
ed alla quale si rimanda per ogni disposizione in merito.
b) Licenza Agonistica – secondo quanto previsto nella Circolare FMI “Affiliazioni –
Riaffiliazioni – Tesseramento e Licenze” approvata annualmente dal Consiglio
Federale ed alla quale si rimanda per ogni disposizione in merito.
5. I Licenziati sono tenuti a conformarsi in ogni momento ai principi fondamentali di
comportamento che ispirano l’attività sportiva e devono comportarsi secondo i principi di
lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile
all’attività sportiva.
6. È fatto divieto a tutti i licenziati di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare
artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero, di assicurare a chiunque
un indebito vantaggio nelle gare stesse. La frode in competizioni sportive è soggetta alle
disposizioni di cui alla L. 401 del 13 dic. 1989 e ss.mm.ii.
7. È fatto divieto a tutti i Licenziati di tenere comportamenti in violazione o in contrasto con le
norme sportive antidoping. La Federazione promuove la tutela della salute dei licenziati, la
prevenzione e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali
prestazioni dei conduttori nelle attività agonistiche e promozionali, anche a garanzia del
regolare e corretto svolgimento delle competizioni, in conformità alle disposizioni di legge ed
in linea con le disposizioni in materia adottate dal CONI e dalla FIM.
8. Tutti i Licenziati devono astenersi da qualsiasi condotta intenzionalmente diretta a
ledere l’integrità fisica e morale di altri soggetti in occasione dello svolgimento delle
manifestazioni sportive motociclistiche.
9. Tutti i licenziati che rivestono incarichi federali elettivo o di nomina sono tenuti a operare con
la massima correttezza, riservatezza e professionalità. È fatto loro divieto di diffondere
le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza in relazione ai loro incarichi e alle
loro funzioni. Non devono mai interferire nei compiti svolti dagli Ufficiali di gara, durante le
manifestazioni sportive. Devono segnalare alla FMI tutte le anomalie che dovessero
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riscontrare nello svolgimento dell’attività sportiva.
Art. 8 – Release
1. In ragione del principio di salvaguardia dell’attività sportiva nazionale e del principio di
valorizzazione della formazione e qualificazione dei licenziati della FMI, non è consentito
ad un tesserato di un Moto Club affiliato richiedere la licenza con una Federazione
Motociclistica estera a meno che l’interessato non abbia richiesto e ricevuto dalla FMI
apposito benestare – definito Release o Quitus.
2. La concessione di tale Release è subordinata alla verifica dei motivi per cui l’interessato si
vuole tesserare all’estero ed alla valutazione tecnico sportiva del S.T.S. Area Sportiva.
3. La Release viene concessa solamente su valutazione tecnico sportiva del S.T.S. Area
Sportiva. Nel caso di concessione della Release, all’interessato verrà sospesa la Licenza
sine die e non avrà diritto alla restituzione economica di quanto versato.
4. Alle manifestazioni sportive agonistiche organizzate sotto l’egida della FMI non possono in
nessun caso partecipare piloti che abbiano già compiuto i 75 anni di età al 1° gennaio
dell’anno in corso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 17 comma 1, anche se licenziati con
una Federazione estera. Eventuali limiti più restrittivi possono essere previsti nei
Regolamenti di specialità sportiva.
5. A chiunque dovesse contravvenire a quanto disposto nei precedenti commi non sarà
rilasciata licenza FMI per un periodo minimo di tre anni, oltre a quello in corso, e sarà
ritirata con provvedimento del S.T.S. la Licenza eventualmente posseduta, con segnalazione
del trasgressore agli Organi di Giustizia per l’irrogazione delle ulteriori sanzioni.
Art. 9 – Richiesta di manifestazioni motociclistiche a carattere nazionale
1. Il Consiglio Federale approva annualmente la Circolare Sportiva contenente le norme
per l’iscrizione delle manifestazioni ai calendari di specialità sportiva e turistica,
riservandosi la facoltà di demandare ad un Moto Club affiliato o ad una Società in
possesso di Licenza di Organizzatore l’organizzazione delle manifestazioni e ad un
Moto Club o ad una Società in possesso di Licenza di Organizzatore o Promotore la
gestione dell’immagine delle stesse.
2. Le manifestazioni motociclistiche che si svolgono in Italia sotto l’egida della FMI devono
essere organizzate conformemente alle norme contenute nel presente Regolamento e
nei Regolamenti sportivi di specialità.
3. La domanda per ottenere l’iscrizione della manifestazione al calendario di specialità
sportiva o turistica, a livello nazionale, dovrà essere presentata online dal Moto Club o
dall’Organizzatore tramite la propria utenza sul sistema informativo federale, entro i termini
indicati nella Circolare Sportiva FMI, annualmente approvata dal Consiglio Federale.
4. La Struttura Federale competente – ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1 commi a) – b)
e c) del presente Regolamento – comunicherà all’Organizzatore richiedente
l’assegnazione oppure il diniego allo svolgimento della manifestazione richiesta ,
attraverso apposite procedure operative definite dalla Federazione, con modalità digitali.
5. Le manifestazioni a carattere nazionale potranno essere assegnate, con criterio
prioritario, a quei Moto Club che, nel corso delle precedenti stagioni sportive, abbiano
organizzato manifestazioni a carattere regionale ed acquisito il parere non vincolante del
Presidente della Regione di competenza.
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6. L’insieme delle assegnazioni conferite costituisce il calendario di ogni singola specialità
motociclistica. I calendari sportivi vengono approvati dal Consiglio Federale e pubblicati sul
sito istituzionale.
7. È tassativamente vietato pubblicizzare la manifestazione prima dell’approvazione dei
calendari da parte del Consiglio Federale, pena la cancellazione dell’assegnazione
conferita dal calendario di specialità ed il deferimento agli Organi di Giustizia. Chiunque
infranga tale norma, denominando e pubblicizzando la manifestazione con un titolo
improprio o diverso, incorrerà nell’immediata revoca del Nulla Osta federale – di cui
all’art. 15 – e sarà deferito agli Organi di Giustizia.
8. È fatto obbligo a tutti gli Organizzatori di pubblicizzare le manifestazioni con l’esatta
denominazione che compare nel Regolamento Particolare approvato dalla Struttura
Federale competente.
Art. 10 – Richiesta di manifestazioni motociclistiche a carattere territoriale
1. La domanda per ottenere l’iscrizione della manifestazione al calendario di specialità
sportiva, o per lo svolgimento dell’attività turistica, a livello regionale, dovrà essere
presentata on -line dal Moto Club o dall’Organizzatore tramite la propria utenza sul
sistema informativo federale , entro i termini indicati nella Circolare Sportiva emanata da
ciascun Consiglio Regionale.
2. La domanda per la richiesta di svolgimento di una manifestazione motociclistica
appositamente predisposta attraverso l’utilizzo del sistema di gestione federale, nell’
area riservata dei Moto Club, deve essere inviata al Comitato Regionale competente,
demandato alla approvazione della stessa secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 8
lettera c) del presente Regolamento.
3. Il Comitato Regionale competente comunicherà all’Organizzatore richiedente entro i
termini indicati nell’apposita circolare regionale l’assegnazione oppure il diniego allo
svolgimento della manifestazione richiesta.
4. L’insieme delle assegnazioni conferite costituisce il calendario regionale di specialità. I
calendari vengono approvati dal Consiglio Regionale e pubblicati sul sito regionale.
5. È tassativamente vietato pubblicizzare la manifestazione prima dell’approvazione dei
calendari da parte del Consiglio Regionale, pena la cancellazione dell’assegnazione
conferita dal calendario di specialità ed il deferimento agli Organi di Giustizia.
6. I calendari territoriali potranno essere pubblicati soltanto dopo la pubblicazione dei
calendari nazionali. Copia degli stessi dovrà essere inviata ai rispettivi Comitati di specialità.
Art. 11 – Impegni ed oneri legati all’organizzazione delle manifestazioni
1. Una manifestazione sportiva motociclistica può essere organizzata, nel rispetto delle norme
di legge per quanto riguarda le pubbliche manifestazioni, da Organizzatori, intendendo con
tale accezione sia i Moto Club regolarmente affiliati per la stagione spo rtiva in corso, che i
soggetti in possesso di Licenza di Organizzatore in corso di validità che abbiano iscritto la
manifestazione a Calendario e ottenuto dalla FMI il permesso di organizzazione – Nulla Osta
– di cui al successivo art. 15.
2. La richiesta di organizzare una manifestazione motociclistica implica per il richiedente la
conoscenza nonché l’accettazione integrale degli oneri e delle responsabilità derivanti dallo
svolgimento della stessa .
3. Una volta iscritte a calendario le manifestazioni dovranno essere organizzate in conformità
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all’atto di autorizzazione ( Nulla Osta) rilasciato dalla FMI .
4. L’Organizzatore di una manifestazione motociclistica deve, nel rispetto delle norme contenute nel
presente Regolamento, presentare alla FMI la predisposizione di apposito Regolamento
Particolare (RP) di cui al successivo art. 13 – attraverso l’utilizzo del sistema di gestione federale.
5. Il Moto Club al quale è stata affidata l’organizzazione di una specifica manifestazione riceve dalla
Struttura Federale competente la determinazione degli oneri sportivi per procedere alla
compilazione del Regolamento Particolare , attraverso il sistema gestionale federale, il Regolamento
Particolare di cui al successivo art.13.
6. Il Consiglio Federale, attraverso l’approvazione della Circolare Sportiva, stabilisce
annualmente gli oneri sportivi necessari per l’organizzazione delle manifestazioni
motociclistiche internazionali, nazionali, zonali e territoriali: a) TIC – Tasse di iscrizione a calendario
b) TAG – Tasse Approvazione Gare
c) CPA – Fondo Prestazioni Assistenziali
d) DST – Diritti di Servizio Tecnico – legato alle prestazioni svolte dai Commissari di Gara.
7. In caso di manifestazioni abbinate, di cui all’art. 4 comma 7, gli oneri sportivi relativi a TIC
– TAG e CPA, laddove previsti, devono essere corrisposti per ciascuna manifestazione.
Per quanto concerne invece il computo relativo al DST ed al Premio assicurativo per la
polizza RC obbligatoria gare – di cui al successivo art. 14 – si applicherà unicamente
l’importo maggiore.
8. L’Organizzatore, congiuntamente alla presentazione del R.P. della manifestazione deve inserire all’interno del sistema gestionale federale la prova dell’avvenuto pagamento
della copertura assicurativa, necessaria per l’organizzazione delle manifestazioni ai sensi di quanto stabilito al successivo art. 14. 9. Gli importi relativi agli oneri sportivi ed ai diritti di servizio tecnico, stabiliti per ogni singola specialità sportiva ed in base alla classificazione della manifestazione motociclistica – internazionale/nazionale/zonale/regionale – sono stabiliti annualmente dal Consiglio Federale e non potranno in alcun modo essere modificati se non attraverso apposito
provvedimento deliberativo del CF stesso. 10. Qualora all’Organizzatore di una manifestazione nazionale o zonale spetti un contributo, previsto dalla Circolare Sportiva pari o superiore all’importo relativo agli oneri finanziari dovuti, questi ultimi verranno automaticamente compensati nelle modalità prescritte e l’importo del contributo federale (COF) sarà considerato pari alla differenza tra il contributo
originario e l’importo degli oneri finanziari. 11. Rientrano tra le attività di competenza dell’Organizzatore:
a. richiedere eventuali servizi di gara esterni (Cronometristi – Servizio Medico – Ambulanze – Collegamenti elettrici, radio e telefonici – Pronto intervento elicotteri – Servizio d’Ordine Pubblico – ecc.), allegando alla richiesta il programma della manifestazione, orari di servizio richiesto, copia R.P. approvato e copia del Nulla Osta della FMI
b. predisporre , anche attraverso modalità digitali, i “pass” per le autorità
federali, sportive e pubbliche . Tali pass saranno rilasciati attraverso
l’utilizzo di applicazioni e sistemi digitali scelti dalla FMI, saranno personali
ed avranno piena validità di accesso alle manifestazioni, potranno essere
gestiti dall’organizzatore nell’emissione, nella lettura e nella durata.
c. preparare un elenco di tutto il materiale tecnico ed amministrativo inerente alla manifestazione (bandiere, segnalazioni, fettucce, estintori, cartellonistica, ecc.) d. predisporre la modulistica inerente alla manifestazione: documentazione da
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consegnare al C.d.G. e al D.d.G, documentazione per i piloti, Team, scuderie, autorità, documentazione da inserire in bacheca – anche on line – se prevista tramite applicazioni e sistemi digitali dai rispettivi Regolamenti di specialità e. predisporre ed attrezzare locale idoneo per gli Ufficiali di Gara e per tutte le figure di Preposti necessarie per l’espletamento delle O.P., nonché gli spazi idonei per le
verifiche tecniche e, ove previste, per le verifiche fonometriche, ponendo attenzione affinché negli impianti fissi le verifiche fonometriche di fine gara possano svolgersi in prossimità del punto di uscita dei motocicli . 12. Qualora all’Organizzatore di una manifestazione nazionale o territoriale venga riconosciuto dal STS o dal Comitato Regionale un contributo sportivo ai fini dell’organizzazione gara, lo stesso dovrà corrispondere regolarmente gli oneri finanziari dovuti ed in fase di omologazione
della manifestazione verrà erogato il contributo sportivo previsto con le modalità stabilite .
Art. 12 – Obbligo di dotazione dei defibrillatori
1. Sulla base di quanto disposto dalle prescrizioni normative contenute nel Decreto Ministeriale
24 aprile 2013, così come modificato dal successivo Decreto Ministeriale 11 gennaio 2016 e
dalle Linee Guida di cui all’Allegato E “ Linee Guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salva vita ” integrato con le disposizioni di cui al
Decreto Ministeriale 26.06.2017 pubblicato sulla G.U. n. 149/2017 – il Consiglio Federale ha
prescritto in capo alle società ed associazioni sportive dilettantistiche e/o impianti
omologati/ allenamenti FMI , che organizzino manifestazioni sportive sotto l’egida della FMI e
per le quali siano richieste – per lo svolgimento di gare ed allenamenti – licenze o tessere sport
FMI valide per l’anno in corso, l’obbligo di dotarsi di defibrillatori e di altri disposi tivi salvavita.
2. Pertanto L’Organizzatore dovrà verificare prima dell’inizio delle gare o degli allenamenti, per
il tramite dei propri referenti all’uopo incaricati, la presenza di defibrillatori e di altri dispositivi
salvavita e della persona debitamente formata.
3. Il Medico di Gara deve verificare la presenza di defibrillatori semiautomatici e/o di eventuali
altri dispositivi salva vita e la loro efficienza, dandone immediatamente riscontro al Direttore
di Gara.
4. Il Direttore di Gara (D.d.G), in assenza di defibrillatori e di altri dispositivi salvavita non potrà
dare inizio alla gara. 5. Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda al Decreto Ministeriale 26.06.2017, alle “Linee Guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salva vita” – Allegato E del citato decreto ed alle disposizioni integrative che i Comitati di specialità sportiva indicheranno nei rispettivi Regolamenti sportivi.
Art. 13 – Regolamento Particolare
1. Il Regolamento Particolare – RP – è il documento ufficiale, propedeutico e obbligatorio per il
rilascio del permesso di organizzazione (nulla osta), che sancisce l’impegno
dell’Organizzatore alla rispondenza delle modalità di svolgimento della manifestazione
alle norme tecnico -sportive emanate dalla Federazione ed alle norme di legge applicabili.
2. Il RP descrive dettagliatamente lo svolgimento di ogni singola manifestazione ed
individua le specifiche caratteristiche di specialità sportiva.
3. Il RP di ogni manifestazione sportiva, firmato dal legale rappresentante
dell’Organizzatore, anche con modalità digitali, attraverso procedure operative stabilite dal
Consiglio Federale, deve comprendere le seguenti indicazioni principali:
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a) indicazione dell’associazione sportiva che organizza la manifestazione e sua sede
b) classificazione e la denominazione della manifestazione ed eventuali validità per
Campionati, Trofei, Coppe, Challenge e tc, per ogni singola gara in programma
c) dichiarazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme federali
d) data e la località di svolgimento
e) tracciato di percorso;
f) distanza o la durata;
g) caratteristiche e classificazione dei motocicli ammessi;
h) tasse, termini e le modalità di iscrizione;
i) disposizioni concernenti: i controlli preliminari, le verifiche; le prove ufficiali, le
eventuali prove libere;
j) partenza ed il numero massimo eventuale dei partenti;
k) modalità di svolgimento delle singole gare;
4. L’Organizzatore dovrà inserire, all’interno del nel sistema gestionale federale:
– il nominativo del DdG appositamente individuato per la manifestazione e che
provvederà a sottoscrivere il Regolamento Particolare attraverso apposite
procedure operative definite dalla Federazione, anche con modalità digitali.
– il nominativo del Medico di Gara – iscritto nell’apposito elenco federale – individuato
per la manifestazione e che provvederà a sottoscrivere il Regolamento Particolare
attraverso apposite procedure operative definite dalla Federazione, anche con
modalità digitali.
Sulla base di quanto previsto dalle rispettive norme di specialità, il RP potrà anche
prevedere l’inserimento di ulteriori figure di Addetti alle Manifestazioni e Preposti ,
nelle declinazioni di cui ai successivi artt. 23 comma 3 – 27 – 28 – 28 bis – 28 ter.
Il loro eventuale inserimento non necessita di sottoscrizione del Regolamento
Particolare.
5. La Struttura Federale competente – secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 8 del presente
Regolamento – provvederà ad approvare il Regolamento Particolare, attraverso procedure
operative annualmente stabilite dal Consiglio Federale, anche con modalità digitali.
6. La Struttura Federale deputata alla approvazione del RP provvederà, verificata la
sussistenza di tutta la documentazione richiesta, ad emettere, attraverso il sistema
gestionale federale, il nulla osta della manifestazione di cui al successivo art. 15.
7. L’Organizzatore visionerà nella apposita area riservata presente all’interno del sistema di
gestione federale tutta la documentazione.
8. Il Regolamento Particolare, debitamente firmato, secondo le prescrizioni di cui al comma
4, sarà presente all’interno del fascicolo di gara predisposto dal Commissario di Gara,
attraverso apposite procedure operative definite dalla Federazione, anche con modalità
digitali.
9. Qualsiasi disposizione contenuta nel RP o nel programma, contraria alle norme federali ed
alle disposizioni di legge in genere deve essere considerata nulla.
10. I RP, come stabilito nella Circolare Sportiva FMI, devono essere completati e presentati
alla Struttura Federale deputata alla sua approvazione almeno 15 giorni prima la data di
svolgimento della stessa.
Nel caso i R.P. giungessero meno di 15 giorni prima lo svolgimento della
manifestazione, il M.C. organizzatore sarà gravato di una tassa aggiuntiva di + € 200,00
da corrispondere alla Struttura Federale deputata alla approvazione della manifestazione
entro 3 giorni dall’invio della comunicazione relativa all’ applicazione della tassa
aggiuntiva.
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I R.P. che giungessero meno di 5 giorni prima della data di svolgimento della
manifestazione saranno respinti.
11. Il R.P. una volta approvato dalla Struttura Federale competente, a norma di quanto
indicato all’art. 1 comma 8 del presente Regolamento, non potrà essere modificato.
Eventuali modifiche potranno essere richieste dalla Struttura Federale deputata alla
approvazione della manifestazione attraverso un nuovo iter approvativo.
Il DdG, limitatamente alle attività di propria competenza, in aderenza alla vigente
regolamentazione, potrà produrre comunicati che integrano la funzione del R.P.
12. l R.P. di una manifestazione non può essere divulgato né pubblicato prima che la
Struttura Federale competente alla approvazione della stessa ne abbia dato esplicita
autorizzazione allo svolgimento attraverso la produzione di apposito Nulla Osta – di cui al
successivo art. 15 del presente Regolamento.
Coloro che divulgheranno il RP della manifestazione prima di tale formalità saranno
deferiti agli Organi di Giustizia.
Art. 14 – Assicurazione R.C. obbligatoria gare
1. L’assicurazione per la R.C. Gare e Competizioni motociclistiche, è obbligatoria per legge
per tutte le manifestazioni che si svolgono sotto l’egida della FMI.
2. L’Organizzatore di una manifestazione sportiva o turistica deve essere in possesso
obbligatoriamente di una polizza di assicurazione per la R.C. Obbligatoria Gare e
Competizioni motociclistiche, come previsto dalla normativa vigente.
3. Il Moto Club Organizzatore è responsabile per i seguenti incarichi:
a) ottenere tutte le autorizzazioni necessarie ed attenersi scrupolosamente alle
relative disposizioni, in particolare prendendo visione di eventuali prescrizioni da
parte delle Autorità;
b) informare le forze garanti dell’ordine pubblico, in forma scritta, dello svolgimento
della manifestazione.
4. Le garanzie previste dalla polizza assicurativa federale infortuni e RCT sono valide ed
operative solo per attività sportiva motociclistica esercitata in impianti – piste – autodromi
– percorsi omologati ed autorizzati dalla FMI.
Art. 15 – L’ autorizzazione ad organizzare una manifestazione motociclistica:
emissione del Nulla Osta
1. La Struttura Federale competente alla approvazione delle manifestazioni motociclistiche,
esaminata la richiesta presentata da parte del M.C. Organizzatore/Società Organizzatrice
e constatato che la documentazione prodotta è conforme alle norme federali e soddisfa gli
oneri amministrativi richiesti, rilascia il relativo Nulla Osta, ovvero l’approvazione alla
organizzazione della manifestazione, necessario al M.C. per la richiesta dei permessi alle
Autorità locali competenti.
2. Il Nulla Osta costituisce il permesso di organizzare la manifestazione ed attesta, da parte
della Struttura Federale responsabile alla autorizzazione della stessa, che
l’Organizzatore richiedente ha provveduto a regolarizzare i prescritti oneri finanziari ed
attivato le necessarie coperture assicurative.
3. Il Nulla Osta deve essere inserito nella bacheca – anche on line – della segreteria della
manifestazione.
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4. I Co.Re. nell’approvazione del R.P. di una manifestazione di competenza territoriale devono
attenersi alla normativa sportiva di specialità, annualmente approvata dal Consiglio Federale.
Non è possibile autorizzare deroghe alla normativa federale generale o di specialità .
Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate dal S.T.S. – Area
Sportiva o dalla CTTL, a seconda della tipologia della manifestazione. Acquisita tale
autorizzazione da parte del STS – Area Sportiva – o CTTL, il Co.Re. potrà approvare il
R.P.
5. I Co.Re. possono approvare il RP di manifestazioni territoriali inserite in un contesto di
eventi nazionali od internazionali, previa autorizzazione del STS o CTTL.
6. Il Co.Re. che riceve la richiesta di una manifestazione il cui ambito di svolgimento comprende
Regioni di competenza di altri Comitati Regionali deve acquisire preventivamente il parere
favorevole da parte dei Co.Re. interessati dallo svolgimento della manifestazione.
7. Le Manifestazioni Interregionali saranno approvate dal Co.Re. cui appartiene il M.C.
Organizzatore. Lo stesso Co.Re. dovrà preventivamente acquisire il parere positivo dei
Co.Re. territorialmente competenti.
Art. 16 – Annullamento e Rinvio ed Interruzione di una manifestazione
1. L’Annullamento di una manifestazione si può configurare dal momento in cui viene iscritta a
calendario e fino a prima dell’inizio delle O.P.
La richiesta di Annullamento deve essere comunicata in forma scritta da parte
dell’ Organizzatore alla Struttura Federale che, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 1 comma
8 del presente RMM, ha provveduto all’inserimento a calendario e deve contenere
l’indicazione dettagliata dei motivi per i quali si richiede l’annullamento.
Ricevuta la comunicazione di Annullamento, la Struttura Federale competente decide,
formalizzandolo ufficialmente all’Organizzatore con apposito provvedimento, se la
manifestazione è considerata annullata con Giusta Causa oppure Senza Giusta Causa,
quantif icando eventuali sanzioni.
L’Annullamento con Giusta Causa è previsto solamente nei casi di forza maggiore
opportunamente documentata da parte dell’Organizzatore e prevede :
a) nel caso in cui gli oneri fossero già stati corrisposti, la restituzione degli stessi
all’Organizzatore tranne TIC, CPA e, nel caso in cui la richiesta di annullamento
venga effettuata quando la manifestazione inserita a calendario sia stata già
approvata dalla Struttura Federale competente con emissione di apposito RP,
anche della TAG . Per quanto riguarda il DST si procederà alla restituzione
dell’importo corrisposto nel caso in cui l’annullamento con giusta causa non
avvenga il giorno stesso della manifes tazione. In caso contrario l’importo legato al
DST sarà da considerarsi incamerato dalla FMI;
b) nel caso in cui gli oneri non fossero stati corrisposti, in quanto oggetto del COI –
come specificato all’art. 17 comma 8, il Moto Club sarà tenuto alla corresponsione
di TIC e CPA e, nel caso in cui la richiesta di annullamento venga effettuata quando
la manifestazione inserita a calendario sia stata già approvata dalla Struttura
Federale competente con emissione di apposito RP, anche della TAG . Per quanto
riguarda il DST si procederà alla richiesta di corresponsione nel caso in cui
l’annullamento con gius ta causa avvenga il giorno stesso della manifestazione.
c) la restituzione delle quote di iscrizione ai partecipanti da parte della Federazione
qualora fossero ancora nella sua disponibilità oppure nel caso non fossero nella
disponibilità della FMI sarà l’Organizzatore a restituire le quote di iscrizione alla FMI
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che provvederà poi alla restituzione delle stesse ai partecipanti.
d) la restituzione alla FMI di eventuali contributi già erogati.
L’Annullamento Senza Giusta Causa prevede:
a) il pagamento da parte dell’Organizzatore alla FMI di tutti gli oneri organizzativi federali
b) la restituzione alla FMI di eventuali contributi già erogati
c) la restituzione delle quote di iscrizione ai partecipanti da parte della Federazione
qualora fossero ancora nella sua disponibilità oppure nel caso non fossero nella
disponibilità della FMI sarà l’Organizzatore a restituire le quote di iscrizione alla FMI
che provvederà poi alla restituzione delle stesse ai partecipanti
d) il pagamento da parte dell’Organizzatore alla Struttura federale competente di una
sanzione pecuniaria fino ad €1.000,00, decisa con apposito provvedimento entro 5
giorni dalla notifica dello stesso. In caso di mancato pagamento della sanzione
amministrativa l’Organizzatore sarà deferito alla Procura federale.
In caso di eventi di carattere straordinario legati all’emanazione di disposizioni
governative o calamità naturali di portata eccezionale si potrà prevedere l’istituto
dell’ Annullamento d’ufficio , decretato con apposito provvedimento del STS ed attraverso
il quale si prevede la restituzione all’organizzatore degli oneri federali già corrisposti.
2. Il Rinvio di una manifestazione si può configurare dal momento in cui è stata iscritta a
calendario prima della data di svolgimento della stessa.
La richiesta di Rinvio deve essere comunicata in forma scritta da parte
dell’Organizzatore alla Struttura Federale che, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 1
comma 8 del presente RMM, ha provveduto all’inserimento a calendario e deve
contenere l’indicazione dettagliata dei motivi per i quali si richiede il rinvio. Ricevuta la
comunicazione di rinvio, la Struttura Federale competente decide, formalizzandolo
ufficialmente all’Organizzatore con apposito provvedimento, che la manifestazione è
considerata rinviata solo nel caso sia già stata concordata tra l’Organizzatore e la
Struttura federale competente una nuova data per lo svolgimento della stessa. Nel caso in
cui non venga concordata la nuova data, la manifestazione sarà considerata annullata e si
applicherà la procedura prescritta per l’annullamento delle manifestazioni.
Il Rinvio prevede:
– che gli oneri versati alla FMI non siano rimborsati, in quanto validi per
l’organizzazione della manifestazione rinviata,
– la restituzione delle quote di iscrizione ai partecipanti da parte della Federazione
qualora fossero ancora nella sua disponibilità oppure nel caso non fossero nella
disponibilità della FMI sarà l’Organizzatore a restituire le quote di iscrizione alla
FMI che provvederà poi provvedere alla restituzione delle stesse ai partecipanti.
3. Una volta iniziate le O.P., la manifestazione non può essere più Annullata o Rinviata ma
il Direttore di Gara potrà deciderne la Sospensione temporanea – qualora poi la stessa
possa continuare nel corso della stessa giornata o della giornata successiva – oppure
l’Interruzione definitiva.
4. L’Interruzione definitiva di una manifestazione si verifica quando il Direttore di Gara
dichiara l’impossibilità a completare il programma e quindi a concluderlo ai fini
omologativi così come previsto dal successivo Art. 22 o nel caso in cui la procedura di
sostituzione del DdG a causa di forza maggiore, a manifestazione iniziata e quindi dopo
l’avvio delle O.P., non sia andata a buon fine.
L’Interruzione definitiva di una manifestazione prevede che la Struttura Federale che ha
provveduto ad approvarla decida, attraverso l’analisi dei Rapporti degli Ufficiali Gara e con
apposito provvedimento, se la manifestazione deve ritenersi:
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a. Cancellata
b. Omologata
• La manifestazione interrotta definitivamente sarà Cancellata qualora l’attività svolta
non consenta di omologare risultati, anche parziali.
In questo caso si prevede:
– il pagamento da parte dell’Organizzatore alla FMI di tutti gli oneri
organizzativi federali
– l’incameramento delle quote di iscrizione da parte dell’Organizzatore
Qualora la manifestazione venga Interrotta definitivamente e successivamente
Cancellata per motivi di colpa o dolo dell’Organizzazione , da parte della Struttura
Federale che ha provveduto ad approvarla si prevede:
– il pagamento da parte dell’Organizzatore alla FMI di tutti gli oneri
organizzativi federali
– la restituzione alla FMI di eventuali contributi già erogati
– la restituzione delle quote di iscrizione ai partecipanti da parte della
Federazione qualora fossero ancora nella sua disponibilità oppure nel caso
non fossero nella disponibilità della FMI sarà l’Organizzatore a restituire le
quote di iscrizione alla FMI e sarà la FMI a provvedere alla restituzione delle
stesse ai partecipanti
– una sanzione amministrativa fino ad €1.000,00 per l’Organizzatore da
corrispondere entro 5 giorni alla Struttura Federale che ha provveduto ad
approvarla. In caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa
l’Organizzatore sarà deferito alla Procura federale.
• La manifestazione interrotta definitivamente è definita Omologata qualora l’attività
svolta abbia prodotto risultati anche parziali.
Art. 17 – Iscrizione alle manifestazioni
1. L’iscrizione ad una manifestazione motociclistica che si svolge sotto l’egida FMI ed il
rispetto delle relative modalità di attuazione sono i presupposti necessari per la
partecipazione del pilota alla manifestazione stessa. Alle manifestazioni agonistiche
organizzate sotto l’egida della FMI non possono in nessun caso partecipare piloti che
non abbiano ancora compiuto gli 8 anni di età o che abbiano già compiuto i 75 anni di età
al 1° gennaio dell’anno in corso. Eventuali limiti più restrittivi possono essere previsti nei
Regolamenti di specialità sportiva. Per il conseguimento delle Licenze agonistiche delle
specialità moto d’epoca (Trial d’Epoca – Motocross d’epoca – Regolarità d’epoca – CIVS –
limitatamente alle classi d’epoca) il limite di età è innalzato ad 80 anni, secondo le
modalità descritte nella Circolare FMI, approvata dal Consiglio Federale.
2. Per poter partecipare ad una manifestazione motociclistica, secondo quanto
annualmente previsto dai Regolamenti di specialità, il pilota deve effettuare le
necessarie procedure che consistono nell’iscrizione e nel contestuale pagamento – le cui
modalità sono esplicitate al successivo comma 3 – e può scegliere se iscriversi ad una
singola gara o a tutte le gare del Campionato sportivo di riferimento.
3. Per tutte le specialità sportive l’iscrizione del pilota con il relativo pagamento – sia per la
singola gara che per tutte le gare di Campionato di riferimento – viene effettuata
esclusivamente tramite il servizio online messo a disposizione dalla FMI, su piattaforma
dedicata: SIGMA – “Sistema Integrato di Gestione delle Manifestazioni FMI”, attraverso:
a) il portale MyFMI – utilizzabile da tutti i tesserati
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b) il sistema di gestione federale, attraverso le utenze assegnate a tutti i Moto Club
affiliati e Team riconosciuti
Il pagamento online può avvenire attraverso carta di credito, utilizzo credito del Moto Club o
con altro sistema di pagamento tracciato, seguendo le modalità che saranno indicate in fase
di iscrizione. La pubblicazione degli iscritti su bacheche fisiche o virtuali, oppure attraverso
altre modalità di pubblicazione e diffusione dei dati, coerentemente con quanto previsto
dai regolamenti federali, riporterà i relativi dati personali del pilota: nome – cognome –
anno di nascita, modello del motoveicolo – tessera e/o licenza.
4. Per le manifestazioni che prevedono la partecipazione anche di squadre, le modalità di
iscrizione ed il relativo pagamento saranno allineate a quanto previsto al precedente
comma e fatta salva la possibilità di iscriversi direttamente sui campi di gara, secondo le
modalità stabilite al successivo comma 7.
Il pagamento delle squadre dovrà avvenire entro i termini di chiusura delle iscrizioni
stesse. Le quote di iscrizione delle squadre non sono rimborsabili per nessun motivo, ad
eccezione di quanto previsto all’art. 16 comma 1.
5. Le quote di iscrizione alle manifestazioni sportive iscritte a calendario FMI, organizzate
dai MC affiliati ed effettuate utilizzando le modalità descritte ai precedenti commi 2 e 3,
sono di competenza della FMI. Al fine di supportare l’attività organizzativa delle
manifestazioni motociclistiche, la FMI riconosce ai M.C. affiliati un “Contributo
Organizzativo da Iscrizioni” – COI.
Tale contributo COI verrà liquidato da parte dei competenti uffici amministrativi
direttamente al Moto Club Organizzatore entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni.
6. La Federazione riconosce di propria competenza e gestisce soltanto gli importi versati da
tesserati, licenziati, piloti con Licenza di una Federazione straniera e Moto Club affiliati.
In caso di manifestazione assegnata ad Organizzatori, in possesso di specifica licenza e
diversi da Moto Club Organizzatori, si rimette a questi ultimi l’iscrizione, la gestione
autonoma della riscossione e delle modalità di pagamento, nel rispetto delle norme
federali e delle leggi dello Stato.
7. L’iscrizione alla singola gara o a tutte le gare del Campionato sportivo di riferimento
deve essere effettuata almeno 3 giorni prima della data di svolgimento della
manifestazione indicata nel Regolamento Particolare e comunque entro i termini
pubblicati s ul sistema SIGMA.
Per le manifestazioni regionali il termine del precedente comma è sostituito ed è fissato al
venerdì ore 24:00 per le manifestazioni che si svolgono sabato o domenica; viceversa per le
manifestazioni APT e per quelle che dovessero svolgersi in altri giorni il termine è fissato al
giorno precedente ore 13:00 rispetto all’apertura delle operazioni preliminari. Trascorso tale
termine, le iscrizioni ed i relativi pagamenti non potranno più essere effettuati attraverso la
piattaforma dedicata – SIGMA. I singoli Regolamenti di specialità sportiva possono
anticipare i termini di chiusura delle iscrizioni, ad eccezione di quanto previsto dal
Regolamento CSAS per le iscrizioni alle manifestazioni delle Motocavalcate e Mountaintrial. Nei
casi previsti dai Regolamenti di specialità sportiva il pilota ed i Moto Club per le iscrizioni delle
squadre, potranno perfezionare la propria iscrizione alla singola gara anche oltre il limite
indicato al comma precedente. In tal caso l’iscrizione potrà essere effettuata
direttamente sul campo di gara, in fase di Operazioni Preliminari, ed il pagamento sarà
riconosciuto direttamente all’Organizzatore. In tal caso però il Commissario di Gara dovrà
applicare al pilota un’ammenda pari al 50% del costo dell’iscrizione e fino ad un massimo di €
60,00 rispetto al costo di iscrizione, da incassarsi direttamente sul campo di gara, come
previsto dall’art. 34 del RMM. L’ammenda non si applica ai piloti che si iscrivono
23
direttamente sul campo di gara alle manifestazioni previste al successivo comma 17.
8. Per i Moto Club affiliati gli oneri sportivi (TIC – tassa di iscrizione a calendario – TAG –
Tassa approvazione gara – CPA – Fondo Prestazioni Assistenziali) ed i DST – diritti di
servizio tecnico – saranno compensati sia con COI che con il “Contributo Organizzazione
Federale – COF – stabiliti nella Circolare Sportiva, attraverso procedure operative stabilite
dalla Federazione.
Il Moto Club Organizzatore sarà tenuto a versare l’eventuale differenza tra contributi
attesi e oneri dovuti entro 15 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.
9. Nel caso in cui un pilota avesse già effettuato la propria iscrizione alla singola gara, ma
non potesse più partecipare alla stessa, sarà possibile richiedere il rimborso della quota
di iscrizione già versata solo se risultano ancora aperti i termini di iscrizione, secondo
quanto indicato al comma 7 del presente articolo. La richiesta di rimborso potrà essere
avanzata direttamente dal soggetto che ha effettuato l’iscrizione , attraverso la propria
utenza federale sul sistema SIGMA. Effettuata la richiesta di rimborso, il pilota sarà
escluso immediatamente dalla manifestazione e la richiesta verrà effettuata dagli uffici
amministrativi competenti che provvederanno a stornare l’importo sullo stesso canale di
pagamento sul quale era avvenuto l’incasso (carta di credito, utilizzo credito del Moto
Club, o altro sistema di pagamento tracciato).
I rimborsi avverranno entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di gara
annullata, il rimborso dell’iscrizione avverrà d’ufficio.
Nel caso in cui il pilota sia iscritto a tutto il Campionato di specialità è escluso il rimborso
di una singola gara e si applicherà quanto previsto al comma successivo.
Nel caso previsto al presente comma ed al comma successivo, nel caso in cui il pilota
fosse colpito da provvedimenti di giustizia sportiva e federale in corso di esecuzione,
non verrà avviata alcuna procedura di restituzione.
10. Nel caso in cui un pilota si sia iscritto a tutto il Campionato di specialità, ma non possa
partecipare alle gare rimanenti potrà richiedere il rimborso, in quota parte dell’iscrizione a
tutto il Campionato, già precedentemente versata. Il rimborso sarà effettuato per la
quota parte rispetto alle restanti gare del Campionato di specialità. La richiesta di
rimborso potrà essere avanzata direttamente dal pilota o dal suo Moto Club attraverso il
sistema gestionale federale solo ed esclusivamente per questioni di carattere medico,
comprovate da apposita certificazione, attestante i giorni di prognosi. Presentata la
richiesta di rimborso il pilota sarà escluso immediatamente dal Campionato.
La valutazione dell’idonea documentazione prodotta dal pilota o dal suo Moto Club
spetterà al Medico Federale.
Ottenuto parere conforme da parte del Medico Federale, gli uffici federali provvederanno a
stornare l’importo sullo stesso canale di pagamento sul quale era avvenuto l’incasso
(carta di credito, utilizzo credito del Moto Club, o altro sistema di pagamento tracciato).
Nel caso in cui la documentazione non fosse ritenuta idonea da parte del Medico
Federale, il pilota verrà reintegrato negli Elenchi degli iscritti.
11. Per la partecipazione a gare internazionali, iscritte a Calendario FIM e/o FIM Europe, i
piloti, oltre ad essere in possesso di idonea Licenza, devono richiedere, laddove previsto, lo
Starting Permission alla FMI. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni
prima della gara stessa: ai piloti che presenteranno la richiesta in ritardo non sarà
garantito il rilascio dello Starting Permission, in caso di emissione verrà richiesto il
pagamento di €100 per Diritti di Segreteria.
12. Per la partecipazione a gare all’estero, iscritte a Calendario FIM Europe Open, i piloti
interessati dovranno richiedere, tramite la procedura normata nella Circolare FMI,
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annualmente approvata dal Consiglio Federale, la Licenza Open, che include lo Starting
Permission permanente, valido esclusivamente per la partecipazione alle manifestazioni
inserite nel Calendario di cui sopra.
13. Il pilota che dovesse partecipare senza idonea licenza e/o autorizzazione (Starting
Permission) ad una manifestazione all’estero, in aggiunta ai provvedimenti di
competenza degli Organi di Giustizia sportiva ai quali sarà deferito, subirà con
provvedimento del S.T.S. – Area Sportiva l’automatica sospensione della licenza per un
mese e, in caso di recidiva, il ritiro della stessa per tutto il periodo di validità.
14. È fatto divieto agli Organizzatori di divulgare attraverso la stampa o altri mezzi di
informazione, nominativi di piloti o concorrenti non regolarmente iscritti. I trasgressori
saranno deferiti agli Organi di Giustizia.
15. Rispetto alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per i titolari di licenza
di Organizzatore e per i MC che organizzano motocavalcate e mountaintrial sussiste
l’obbligo di effettuare solo la procedura di iscrizione tramite piattaforma dedicata SIGMA,
senza il contestuale pagamento online.
16. Rispetto alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per le manifestazioni
mototuristiche l’obbligo di effettuare la procedura di iscrizione tramite piattaforma
dedicata sussiste solo se stabilito dal Regolamento di specialità.
17. Rispetto alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per le manifestazioni
della specialità velocità l’obbligo di effettuare la procedura di iscrizione tramite
piattaforma dedicata non sussiste per il CIV – C.I. Minimoto – CIV Junior – C.I. Femminile
e la Coppa Italia Velocità e le Coppe FMI autorizzate dal Comitato Velocità e si demanda
a quanto disciplinato nel Regolamento di specialità.
18. Per quanto riguarda l’iscrizione a manifestazioni agonistiche di cui all’art. 4 comma 6 lettera c) i piloti licenziati con altra Federazione devono preventivamente registrarsi su MYFMI, attraverso apposita procedura gestionale e formalizzare le procedure di iscrizione. Nel
caso in cui si fossero registrati su MYFMI ma non avessero finalizzato la procedura di iscrizione, il Commissario potrà accettarli comminando l’ammenda di cui al precedente comma 7. In caso contrario il Commissario non potrà accettare l’iscrizione.
Art. 18 – Le Operazioni Preliminari – O.P.
1. L’orario di inizio delle O.P. stabilisce l’inizio della manifestazione e consiste
nell’accertamento, da parte dei Commissari di Gara attraverso l’utilizzo del programma
SIGMA OP delle seguenti attività:
• regolarità dell’iscrizione
• esattezza della classe d’iscrizione
• possesso da parte del pilota di licenza/tessera FMI valida per prendere parte alla
manifestazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento di specialità
• verifica del rinnovo della visita medica sul sistema gestionale federale
• verifica tecnica e punzonatura dei motocicli se prevista dai regolamenti di specialità
• verifica di idoneità per i piloti dichiarati “unfit” – secondo quanto prescritto dal
Regolamento Sanitario FMI .
In caso di mancanza, irregolarità e/o incongruenze il pilota non sarà ammesso alla
manifestazione.
2. Gli orari ed i termini per l’effettuazione delle O.P. sono stabiliti dal R.P. e non possono
essere modificati. Il D.d.G, per sopraggiunte cause di forza maggiore, da comunicare al
C.G.D., può in via del tutto eccezionale, posticipare, ma mai anticipare, tali orari
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dandone comunicazione immediata a tutti gli interessati, tramite comunicazione in
bacheca – anche on line.
3. I piloti sono obbligati a presentarsi personalmente negli orari previsti per il controllo dei
documenti, in possesso di regolare licenza e/o tessera FMI – valide sia in formato cartaceo
che digitale – e di un documento di riconoscimento, che potrà essere richiesto in visione.
4. Il D.d.G, prima che abbiano inizio le O.P., deve esibire personalmente al C.G.D. la tessera
con la qualifica valida per l’anno in corso. Sempre prima dell’inizio delle O.P., il D.d.G
dovrà constatare che vi sia tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della
manifestazione:
• l’elenco nominativo del Personale Addetto alle manifestazioni, richiesta del servizio
medico sanitario di cui all’art.25, Segretario di Gara con affianco indicati i rispettivi incarichi
• Eventuali Permessi delle Autorità locali e/o organi di Polizia
• Elenco dei premi e loro classificazione .
5. Al termine delle O.P. il C.G.D. deve consegnare al D.d.G l’elenco dei piloti verificati e
quindi idonei a prendere parte alla manifestazione.
6. L’elenco dei piloti verificati al termine delle O.P. determina la costituzione della classe e/o
della categoria.
Art. 19 – Verifica tecnica dei motocicli
1. La verifica tecnica pre -gara (O.P.) dei motocicli consiste nel controllo da parte dei C.d.G.
dei requisiti di sicurezza e delle caratteristiche tecniche visibili dei motocicli, prescritte nei
Regolamenti tecnici di classe o di Trofeo.
2. La verifica tecnica a seguito dei turni di prove ufficiali o della gara (verifiche post gara)
consiste, di norma, nel controllo delle caratteristiche tecniche dei motocicli prescritte nei
rispettivi regolamenti tecnici di classe o di Trofeo.
3. Alle verifiche tecniche pre e post gara può essere presente, senza interferire, un tecnico per
ciascuna “Casa” iscritta alla FMI e/o il Promotore del Trofeo che abbia moto partecipanti
alla manifestazione, purché precedentemente accreditato. Il giudizio finale compete al
Commissario Tecnico della FMI.
4. I piloti sono tenuti a smontare o far smontare dai propri meccanici, alla presenza dei C.d.G., le
parti del motociclo da sottoporre a verifica, nonché, quando richiesto, a sottoporre il
motociclo a prova fonometrica. Eventuali rifiuti, comporteranno l’esclusione dalle classifiche o
dalla manifestazione in caso di verifiche pre -gara.
5. Dal momento in cui i C.d.G./DdG richiedono una verifica tecnica, il pilota o un suo
Delegato, ha massimo 30 minuti per iniziare lo smontaggio e da quel momento massimo
un’ora per effettuare lo smontaggio.
Ad insindacabile giudizio del C.G.D., nel caso di richieste di smontaggio particolarmente
complesse, può essere concessa un’ulteriore ora di tempo (tempo totale per effettuare lo
smontaggio due ore dall’inizio dello stesso). Sarà da considerarsi rifiuto il mancato
rispetto delle tempistiche previste nel presente articolo.
6. Il C.d.G., qualora non sia possibile accertare sul posto la rispondenza del motociclo o di uno o
più componenti dello stesso, alle norme tecniche di specialità, è autorizzato a procedere al
fermo del motociclo o a requisire il/i componente/i, in attesa degli accertamenti che il STS
riterrà opportuno disporre. Tutti gli oneri saranno a carico della parte soccombente.
7. Ai controlli tecnici di fine gara, per ciascun motociclo, possono presenziare al massimo
due persone più il pilota.
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8. Il C.d.G./DdG hanno la facoltà di effettuare il controllo tecnico dei motocicli
indipendentemente dalla proposizione di eventuali reclami.
Art. 20 – Conclusione di una manifestazione
1. Una manifestazione si intende conclusa 30 minuti dopo l’esposizione delle classifiche di
ciascuna classe/categoria, salvo quanto prescritto al successivo art. 30 comma 3.
2. Il Segretario di Gara, su delega del D.d.G. può sottoscrivere le classifiche che dovranno
indicare l’ora di esposizione, al fine della presentazione di eventuali reclami, secondo
quanto stabilito al successivo art.30.
3. Gli Ufficiali di Gara, i Preposti e gli Addetti alla manifestazione non potranno abbandonare il
servizio prima di tale termine e prima che siano state effettuate le premiazioni.
Le attività di competenza si concludono al termine di svolgimento delle premiazioni.
Art. 21 – Classifiche
1. Le classifiche rese note a fine manifestazione, anche se seguite da premiazione, sono ufficiose, fino alla omologazione della manifestazione stessa, secondo quanto previsto al successivo art. 22. 2. Le classifiche, sottoscritte dal Direttore di Gara, saranno presenti all’interno del fascicolo di gara predisposto dal Commissario di Gara, attraverso apposite procedure operative definite dalla Federazione, anche con modalità digitali.
3. Le classifiche devono essere rese note mediante pubblica esposizione in bacheca,
anche on line, se prevista.
4. In tutte le specialità motociclistiche e per tutte le classi sia di manifestazioni titolate sia
non titolate, è obbligatoria la presenza dei primi tre classificati al podio per le
premiazioni. In caso di assenza, senza il preventivo benestare del D.d.G, sa ranno
applicate le sanzioni previste.
5. L’obbligo della presenza al podio decade qualora la premiazione venga effettuata oltre
un’ora dopo il termine della manifestazione o gara.
6. I premi individuali e di rappresentanza costituiti da coppe, medaglie ed oggetti artistici o
vari, devono essere consegnati dagli Organizzatori in sede di premiazione.
7. I premi non ritirati o non richiesti in sede di premiazione, restano agli Organizzatori che
potranno decidere in merito.
Art. 22 – Convalida ed Omologazione di una manifestazione
1. Il procedimento di convalida ed omologazione di una manifestazione comprende le attività di: • convalida dello svolgimento della manifestazione in riferimento alla corrispondenza
rispetto alla normativa vigente;
• verifica del rispetto di tutti i requisiti sportivi ed amministrativi;
• omologazione dei risultati e delle relative classifiche.
2. L’attività inerente all’omologazione delle manifestazioni motociclistiche, avviene ad opera della Commissione Omologazione Manifestazioni – COM – e del Comitato Esecutivo del STS, secondo quanto previsto da apposito Regolamento istitutivo della
COM e del C omitato Esecutivo nel rispetto delle competenze dei Giudici Sportivi secondo quanto previsto dall’art. 72, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia.
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3. Rientrano tra i compiti della COM: a) Verificare tutta la documentazione di gara delle manifestazioni a carattere nazionale e regionale, secondo quanto previsto dal sistema gestionale federale
b) Assegnare, a seguito della verifica uno «status» alla manifestazione:
– conforme
– sospesa
– segnalata .
c) Convalidare lo svolgimento delle manifestazioni attraverso apposito verbale,
generato dal sistema informativo federale e proporre l’omologazione dei risultati al
Giudice Sportivo Nazionale.
4. La COM verificherà la presenza documentale nel sistema gestionale di:
– Regolamento Particolare
– Nulla Osta
– Rapporto Commissario di Gara
– Rapporto Direttore di Gara
– Comunicazioni del Direttore di Gara
– Rapporto Delegato Ambientale
– Rapporto Medico di Gara
– Verbali di Giuria
– Classifiche
– Ogni eventuale ed ulteriore documentazione relativa alla manifestazione
5. Rientrano tra i compiti del Comitato Esecutivo STS: a) Prendere visione della documentazione e dei rapporti redatti settimanalmente dalla
COM. b) Verificare la documentazione relativa alle manifestazioni a cui è stato assegnato lo status di “conforme” da parte della COM, fornendo nulla osta alla omologazione da parte del Giudice Sportivo Nazionale – “omologabile”. c) Valutare la documentazione relativa alle manifestazioni a cui è stato assegnato lo
status di “segnalata” da parte della COM, determinando se la stessa risulti “omologabile” da parte del Giudice Sportivo Nazionale d) Segnalare al Giudice Sportivo Nazionale le irregolarità riscontrate in fase di verifica ritenute preclusive all’omologazione oltreché eventuali ulteriori irregolarità, con gli elementi probatori a supporto, per l’adozione dei provvedimenti disciplinari di
competenza a carico di tesserati e licenziati. 6. La procedura indicata si applicata anche alle attività svolte dalla CTTL: in tal caso l’attività istruttoria relativa alla convalida e successiva omologazione delle manifestazioni turistiche viene affidata e gestita dal Coordinatore della CTTL. 7. Nel corso delle verifiche effettuate dal Comitato Esecutivo, qualora venga ravvisata
l’erroneità delle decisioni del C.d.G. o DdG o la necessità di adottare un provvedimento disciplinare a carico di un tesserato/licenziato partecipante alla manifestazione e non sanzionato sul campo di gara, il Comitato Esecutivo stesso trasmetterà gli atti al G.S.N. corredati degli elementi probatori a supporto.
Art. 23 – Ufficiali di Gara, Preposti ed addetti alle manifestazioni
1. Gli Ufficiali di Gara – di cui al successivo comma 2 – gli Addetti alle Manifestazioni
Motociclistiche – di cui al successivo comma 3 ed i Preposti – di cui ai successivi artt. 24 –
25-26-27-28 -28 bis – 28 ter – collaborano, nello svolgimento delle rispettive funzioni, al
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miglior risultato delle manifestazioni motociclistiche.
2. Sono Ufficiali di Gara:
a) i Direttori di Gara – partecipano allo svolgimento delle manifestazioni motociclistiche
nelle modalità prescritte dal Regolamento del GDG, approvato dal Consiglio Federale.
Hanno il compito della direzione, sotto il profilo tecnico, sportivo e disciplinare delle
manifestazioni agonistiche e promozionali iscritte nei calendari regionali, nazionali ed
internazionali su tutto il territorio nazionale ed organizzate sotto l’egida della FMI,
nel rispetto di tutte le leggi, le norme ed i Regolamenti Federali
b) Commissari di Gara – partecipano allo svolgimento delle manifestazioni
motociclistiche nelle modalità prescritte dal Regolamento del GCG, approvato dal
Consiglio Federale. Hanno precise responsabilità, individuate a seconda delle
funzioni di servizio esercitate. In ragione dell’importanza e della complessità delle
manifestazioni possono essere designati in servizio Commissari Sportivi –
Commissari Tecnici e Commissari Fonometristi.
I Commissari di Gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni
motociclistiche per assicurarne la corrispondenza ai Regolamenti sportivi, esercitando i poteri e le funzioni attribuiti dai Regolamenti stessi. In caso di assenza per qualsiasi motivo del Commissario di Gara o nelle manifestazioni in cui la sua presenza non sia prevista, come da normativa di specialità, tutte le funzioni ascrivibili al Commissario vengono demandate al Direttore di Gara in servizio.
3. Rientrano nella categoria di Addetti alle manifestazioni coloro che, individuati nei rispettivi
ruoli e servizi di gara dagli Organizzatori, svolgono incarichi correlati al buon esito della
manifestazione. Gli Addetti alle manifestazioni partecipano alle manifestazioni
motociclistiche esercitando le rispettive funzioni e poteri secondo quanto stabilito
nell’apposito Regolamento “Addetti alle manifestazioni”, approvato dal Consiglio Federale.
Gli Addetti alle manifestazioni motociclistiche assumono poi una specifica denominazione e
qualifica a seconda della specialità della manifestazione motociclistica nella quale sono
chiamati a prestare servizio.
Gli Addetti alle manifestazioni motociclistiche si distinguono infatti in:
a) Addetti al Percorso – se prestano servizio in occasione di manifestazioni motociclistiche di
Velocità – Motocross – Quad/Sidecarcross – Supermoto – Moto d’epoca.
b) Addetti alle Zone – se prestano servizio in occasione di manifestazioni
motociclistiche della specialità Trial
c) Responsabili ed incaricati di Percorso e delle Prove Speciali – se prestano servizio
in occasione di manifestazioni motociclistiche della specialità Enduro.
d) Preallineatore ed Personale Addetto alle Curve: – se prestano servizio in occasione
di manifestazioni motociclistiche della specialità Speedway e Flat Track.
Gli Addetti alle manifestazioni motociclistiche sono alle dirette dipendenze organizzative
del Direttore di Gara, dal quale ricevono tutte le disposizioni in merito alla gestione dei
servizi da effettuarsi nel corso delle manifestazioni nelle quali prendono parte.
4. Oltre alla previsione delle figure di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, rientrano
nella categoria di “Preposti” coloro che svolgono ulteriori figure apicali per il corretto
svolgimento di una manifestazione motociclistica:
• Segretario di Gara – come da disposizioni di cui al successivo art. 24
• Medico di Gara – come da disposizioni di cui al successivo art. 25
• Cronometristi/servizio di cronometraggio – come da disposizioni di cui al
successivo art. 26
• Giuria di Gara – se prescritto dalle norme di specialità sportiva – come da
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disposizioni di cui al successivo art. 27
• Race Director – se prescritto dalle norme di specialità sportiva – come da
disposizioni di cui al successivo art. 28
• Delegati Ambientali – come da disposizioni di cui al successivo art. 28 bis
5. Ulteriori figure possono essere appositamente riconosciute dai Regolamenti di
specialità sportiva per lo svolgimento di attività peculiari a quanto previsto dalle regole
tecnico -sportive della manifestazione in questione, come da disposizioni di cui al
successivo art. 28 ter.
6. Nello svolgimento della loro attività, agli Ufficiali di Gara, ai Preposti ed agli Addetti alle
manifestazioni è fatto divieto di utilizzare dispositivi funzionali alla ripresa di immagini
audio e video essendo unicamente consentito l’uso delle tecnologie integrate e presenti
in impianti già omologati fatta salva specifica autorizzazione del Direttore di Gara.
Art. 24 – Il Segretario di gara
1. Il Segretario di Gara – S.d.G. – è alle dirette dipendenze del D.d.G del quale esegue e fa
eseguire le disposizioni, coordinando le funzioni degli altri soggetti impegnati
nell’organizzazione della manifestazione.
2. Soprintende a tutte le funzioni organizzative, burocratiche ed amministrative, secondo le
indicazioni ricevute.
3. Il Segretario di Gara, nell’espletamento delle rispettive funzioni, deve essere in
possesso di tessera FMI in corso di validità, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6
comma 1 dello Statuto Federale.
4. Il S.d.G. ha il compito di coordinare l’organizzazione e lo svolgimento di una
manifestazione per la parte amministrativa ed in parte per quella tecnica.
5. In particolare deve:
a) compilare l’elenco nominativo del Personale Addetto alle manifestazioni con
accanto indicati i rispettivi incarichi per tutte le competenze operative ed esecutive, in
linea con le direttive del D.d.G
b) predisporre computer e tutta l’attrezzatura necessaria per le operazioni preliminari
attraverso il sistema federale
c) Predisporre fac -simile (pass system) di tutte le tessere con diverse possibilità di
accesso alle varie zone dell’impianto (area tecnica, pit -lane, griglia etc.) da
consegnare agli addetti all’accesso delle varie zone
d) preparare l’ordine di partenza, la composizione delle batterie, i vari cartellini per i
piloti, meccanici, segnalatori, ecc.
e) preparare la modulistica specifica per il personale addetto ai controlli orari, al
timbro, prove speciali, zone controllate, ecc.
f) esporre in bacheca – o inserire nella bacheca on-line, se prevista dai Regolamenti
di specialità – tutta la documentazione informativa della manifestazione:
• Nulla Osta rilasciato dalla FMI
• Regolamento Particolare approvato
• Copia del certificato di copertura assicurativa
• Elenco premi in palio e loro classificazione
• Programma della manifestazione
• Eventuali comunicati del D.d.G
• Fac -Simile della tabella di marcia, segnalazioni e planimetria del percorso, ecc.
• Ogni altro documento che si ritiene utile ai partecipanti
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g) mantenere i contatti con gli Ufficiali di Gara, il personale di servizio e tutti i Preposti in
servizio, per qualsiasi intervento
h) mantenere i contatti con i cronometristi al fine di ricevere quanto prima le classifiche
i) preparare, in funzione dei tempi o classifiche, la composizione delle partenze,
griglie, premiazioni ufficiali o speciali,
j) raccogliere, al termine della gara, tutta la documentazione della manifestazione e
consegnarla al Commissario di Gara.
Art. 25 – Il Medico di Gara
1. La FMI riconosce fra i propri compiti la necessità di garantire un’adeguata assistenza
sanitaria sui campi di gara ai licenziati, agli Ufficiali di Gara, agli Addetti alle Manifestazioni
Motociclistiche e Preposti ed a tutto il personale operante in occasione di qualsiasi
manifestazione motociclistica organizzata in Italia, sotto l’egida della FMI .
2. La FMI ha istituito l’Elenco Ufficiale dei Medici di Gara allo scopo di garantire in tutte le
manifestazioni, sia a livello nazionale che territoriale, un servizio medico tempestivo ed
efficiente, tutelando la salute dei propri licenziati e fornendo adeguata assistenza e
soccorso sui campi di gara.
3. Il Medico di Gara viene nominato dagli Organizzatori di ciascuna manifestazione; agli stessi
spetta garantire un valido ed efficace servizio di soccorso in ciascuna manifestazione.
4. Il Medico di Gara individuato a prestare il servizio provvederà a sottoscrivere il
Regolamento Particolare attraverso apposite procedure operative definite dalla
Federazione, anche attraverso sistemi digitali, assumendosi così la responsabilità del
servizio relativo alla manifestazione.
5. L’Organizzatore deve indicare nel Regolamento Particolare della manifestazione il
nominativo del Medico di Gara che presterà servizio, individuandolo, senza alcun vincolo
territoriale, nell’Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI, pubblicato nell’apposita sezione
del sito web istituzionale della Federazione. Al fine di salvaguardare lo svolgimento delle
manifestazioni motociclistiche, l’Organizzatore potrà anche indicare nel Regolamento
Particolare della manifestazione, il nominativo di un Medico di Gara non iscritto all’Elenco
Ufficiale dei Medici di Gara FMI, incorrendo nelle prescrizioni di cui al comma 7 del
presente articolo.
6. I Commissari di Gara, nell’espletamento delle specifiche funzioni di competenza
verificheranno che il Medico di Gara sia ufficialmente iscritto nell’Elenco Ufficiale e
registreranno il numero di iscrizione all’Elenco nel proprio rapporto. Nel caso in cui il
Medico di Gara non fosse iscritto nell’elenco, i Commissari di Gara accerteranno le
generalità del Medico in servizio, verificando la corrispondenza dei dati riportati nel
Rapport o del Medico di Gara.
7. Nel caso in cui il nominativo effettivo del Medico di Gara, non risulti iscritto nell’Elenco
Ufficiale dei Medici di Gara FMI, il Commissario di Gara notificherà all’Organizzatore
un’ammenda pari all’importo di €100,00. L’ammenda sarà pari ad € 100,00 anche nel caso di
sostituzione del Medico di Gara prima dell’inizio della manifestazione e nei casi in cui la
presenza del Medico sia richiesta in più giornate nell’ambito della medesima manifestazione o
in caso di manifestazioni abbinate. Il Commissario di Gara segnalerà nel proprio rapporto la
mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 5 del presente articolo. Il
pagamento di tale ammenda rientrerà nella gestione delle operazioni amministrative di
compensazione di cui ai commi 5 e 8 dell’art. 17 del presente Regolamento. Qualora ad
uno stesso Organizzatore sia applicata per 3 volte, nella stessa stagione sportiva, l’ammenda di
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cui ai commi precedenti, lo stesso sarà deferito agli Organi di Giustizia Federali per i
provvedimenti disciplinari di competenza, in aggiunta all’ammenda già irrogata.
8. Nel caso in cui il Medico di Gara individuato nel R.P. si rendesse indisponibile a prestare
servizio in occasione della manifestazione per la quale è designato, l’Organizzatore
individuerà nell’Elenco Ufficiale dei Medici di Gara un altro Medico che prenderà in
carico il servizio sottoscrivendo il Regolamento Particolare – RP – anche attraverso
sistemi digitali. Il Commissario di Gara segnalerà nel proprio rapporto il cambiamento del
nominativo del Medico di Gara chiamato a prestare servizio.
9. Nel caso eccezionale in cui il Medico di Gara debba abbandonare la manifestazione,
per comprovati e seri motivi, durante lo svolgimento della stessa, potrà essere sostituito da
un altro Medico in possesso di tutti i requisiti previsti, anche non iscritto in Elenco. In tal
caso l’Organizzatore dovrà far firmare, dal nuovo Medico l’accettazione dell’incarico
specificando sia il giorno sia l’ora e soprattutto l’esatta motivazione dell’abbandono del
Medico inizialmente designato, consegnando relativa documentazione al Commissario di
Gara. In tale caso l’Organizzatore non sarà soggetto al pagamento dell’ammenda di cui
al comma 7 del presente articolo.
10. Gli Organizzatori devono predisporre un valido ed efficace servizio di soccorso per tutta la
durata dell’evento oltre a prevedere locali idonei per eventuali interventi di medicazione
necessari durante la manifestazione.
11. Oltre a quanto specificatamente previsto nel Regolamento Sanitario FMI, il Medico di
Gara deve:
a) coordinare il servizio medico di tutta la manifestazione, ed essere presente durante lo
svolgimento delle attività in pista e nelle altre fasi della manifestazione che
richiedano la sua presenza ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento,
dai Regolamenti di Specialità e dal Regolamento Particolare;
b) comunicare al C.d.G./DdG l’esclusione di eventuali piloti giudicati in condizioni
fisiche tali da non poter prendere parte alla manifestazione
c) compilare , attraverso il sistema gestionale federale, correttamente e digitalmente
entro 24 ore dalla conclusione della manifestazione il Rapporto del Medico di Gara – atto
ufficiale inerente al suo servizio – con i nominativi degli eventuali infortunati soccorsi
(piloti, ufficiali di gara, addetti alla manifestazione, indicando diagnosi e prognosi
provvisoria). Il Rapporto del Medico di Gara costituisce parte integrante del fascicolo
della manifestazione.
d) controllare l’idoneità e l’efficienza dei mezzi di pronto soccorso predisposti e riferire
al D.d.G,
e) verificare la presenza di defribrillatori semiautomatici e/o di eventuali altri dispositivi salva vita e la
loro efficienza, dandone immediatamente riscontro al Direttore di Gara, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 12 comma3 del presente Regolamento;
f) essere a conoscenza del Regolamento Sanitario della FMI.
12. In occasione di manifestazioni organizzate su 2 o più giorni, il primo giorno, all’apertura
delle Operazioni Preliminari (O.P.), qualora non sia prevista attività in pista, le attività
amministrative potranno essere avviate verificando – in sostituzione del Medico (anche
non iscritto nell’elenco dei Medici Ufficiali della FMI) – la presenza di un’ambulanza di tipo
MSB (Mezzo di Soccorso di Base) e relativo personale sanitario, ma non potranno essere
svolte tutte le attività previste dai Regolamenti federali poste in capo al Medico di Gara
iscritto nell’apposito Elenco FMI e che dovrà comunque giungere sul campo di gara almeno
30 minuti prima dell’inizio delle attività sportive in pista secondo quanto previsto dal R.P.,
fatta salva diversa previsione del Regolamento di specialità.
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13. Il Medico di Gara, il D.d.G o il C.G.D., possono decidere di sottoporre a visita medica
qualsiasi pilota e in qualunque momento, qualora lo ritengano opportuno. In tal caso il
pilota non può opporre rifiuto, pena l’esclusione dalla manifestazione.
14. Il pilota , dopo essere stato sottoposto a visita medica post incidente, può chiedere al
Medico di Gara il rilascio del referto medico.
15. Il Medico di Gara che dopo aver sottoposto un pilota a visita medica post incidente, o su
richiesta del Direttore di Gara o dal Commissario di Gara, non lo ritenga idoneo alla
partenza, deve emettere un comunicato scritto al D.d.G e al CdG.
Art . 26 – Servizio di cronometraggio
1. In qualsiasi manifestazione approvata dal S.T.S – Area Sportiva, dalla C.T.T.L., dal Co.Re., in cui il fattore tempo è determinante ai fini delle classifiche, questo deve essere rilevato dal servizio cronometraggio incaricato, con le modalità stabilite dai regolamenti di specialità. Nelle gare territoriali che si svolgono con l’utilizzo del contagiri può essere effettuato da personale incaricato dall’Organizzatore sotto la responsabilità del D.d.G 2. Salvo quanto stabilito nei singoli regolamenti di specialità , l’Organizzatore di una manifestazione deve provvedere direttamente a fornire il servizio cronometraggio. 3. Il pilota è responsabile del transponder assegnatogli e in caso di danneggiamento e/o smarrimento dovrà rimborsare l’importo direttamente alla società di cronometraggio, secondo la convenzione attuata. In caso di mancata osservanza di tale principio e salvo quanto eventualmente previsto nei rispettivi Regolamenti di specialità sportiva, il pilota dovrà corrispondere al CDG una sanzione pecuniaria pari a €200,00. 4. I cronometristi designati ad una manifestazione devono rispettare il R.P. della stessa e le eventuali disposizioni del D.d.G dai quali dipendono, nonché le norme più generali della FMI. 5. Essi devono consegnare al D.d.G tutte le classifiche ed inoltre tutti gli elementi e documenti necessari ai fini della omologazione delle gare da loro cronometrate. 6. Essi devono rimanere a disposizione del D.d.G per l’esame di eventuali reclami relativi alle classifiche, fino al termine della manifestazione. 7. Non è ammesso reclamo sulla presunta erroneità dei risultati emessi dai cronometristi. 8. L’Organizzatore deve allestire, in assenza di apposita cabina, un idoneo posto di cronometraggio non accessibile al pubblico, nel quale i cronometristi possano espletare il loro servizio in qualsiasi condizione metereologica e predisporre uno spazio riservato per il parcheggio dei mezzi il più vicino possibile allo stesso posto di cronometraggio.
Art . 27 – Giuria
1. Le norme di specialità sportiva possono prevedere per le manifestazioni titolate a carattere
nazionale l’insediamento di un’apposita Giuria, figura preposta con funzioni consultive.
2. La Giuria è composta da:
• Presidente di Giuria, nominato con apposito provvedimento del STS oppure
individuato dalla normativa di specialità
• Commissario Sportivo Delegato, in servizio in occasione della manifestazione
• Direttore di Gara in servizio.
Soggetti terzi, se invitati dal Presidente di Giuria, possono assistere alle riunioni di Giuria.
3. La Giuria si riunisce per la prima volta su convocazione del Presidente di Giuria,
comunque prima dell’inizio delle OP, e l’ultima dopo la compilazione delle classifiche da
parte dei cronometristi.
4. Fatte salve le competenze degli Ufficiali di Gara, così come stabilite nei rispettivi
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regolamenti (GDG e GCG), rientrano tra i compiti della Giuria:
a) proporre al DdG di ritardare la partenza della gara, sospendere o interrompere una
manifestazione in tutto o in parte, per ragioni urgenti di sicurezza o in altri casi di
forza maggiore
b) Stilare un verbale di tutte le riunioni di Giuria, firmato da tutti i componenti, affinché lo
stesso confluisca nel fascicolo di gara
c) proporre penalità da assegnare al pilota, demandandone l’applicazione alla
competenza del DdG
d) proporre sanzioni da comminare al pilota, demandandone l’applicazione al CdG
e) svolgere una funzione consultiva su tutti i reclami presentati nel corso della
manifestazione al commissario di gara CdG secondo quanto stabilito al successivo art.30
f) svolgere inoltre gli ulteriori compiti eventualmente attribuiti alla giuria dai regolamenti di
specialità, in ragione della peculiarità della specialità sportiva di riferimento.
g) esprimere parere sulle modifiche al programma di gara così come previsto dal RP,
per causa di forza maggiore, opportunatamente documentate e nel rispetto della
normativa federale
h) svolgere eventuali ed ulteriori funzioni non espressamente previste dal presente
Regolamento e comunque non di esclusiva competenza di altri soggetti in servizio.
Art 28 – Race Director
1. Le norme di specialità sportiva possono prevedere per le manifestazioni titolate a carattere nazionale l’insediamento di un’apposita figura: Race Director, figura preposta con funzioni consultive. 2. La nomina del Race Director avviene a seguito di provvedimento del Settore Tecnico Sportivo ed è valida per tutto lo svolgimento del Campionato Italiano di specialità per la quale viene nominato. 3. Fatte salve le competenze dei Direttori di Gara, così come stabilite nel rispettivo regolamento (GDG), rientrano tra i compiti del Race Director: a) collaborare con il DdG nell’assunzione di tutte le decisioni di competenza del DdG b) essere presente prima dell’inizio della manifestazione e rimanere in servizio attivo fino al termine della manifestazione c) collaborare con il DdG per garantire la corretta preparazione del luogo di svolgimento della manifestazione e può proporre al DdG qualunque intervento ritenga necessario nell’interesse della manifestazione e comunque in osservanza alle norme federali relative alla sicurezza d) unitamente al Direttore di Gara, deve elaborare il Time Table di Gara e) esprime parere sulle modifiche al programma di gara così come previsto dal RP, per causa di forza maggiore, opportunatamente documentate e nel rispetto della normativa federale f) discutere con il DdG ed eventualmente deliberare, sugli aspetti tecnici della manifestazione previsti dai regolamenti di specialità g) svolgere eventuali compiti specifici attribuitegli dai singoli regolamenti di specialità che ne prevedono l’istituzione.
Art. 28 bis – I Delegati Ambientali
1. La Federazione Motociclistica Italiana con la finalità di promuovere il rispetto
dell’ambiente e del territorio ha istituito la Commissione Ambiente e Normative
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Fuoristrada .
2. Alla Commissione Ambiente e Normative Fuoristrada è demandato il coordinamento
della specifica area di intervento, attraverso la definizione di indirizzi e attività da
perseguire per il raggiungimento degli obiettivi oggetto di specifico interesse. volti allo
sviluppo ed al sostegno di politiche ambiental i in ambito motoristico, secondo gli specifici
compiti stabiliti nell’apposito Regolamento Ambiente, approvato dal Consiglio Federale.
3. La Commissione Ambiente e Normative Fuoristrada si pone come obiettivo principale
quello di rispettare i più elevati standard ambientali durante l’organizzazione di eventi
motociclistici, promuovendo e diffondendo la coscienza ambientale tra tutti gli utenti.
4. In alcune manifestazioni sportive, individuate annualmente dalla Commissione Ambiente,
potrà essere presente un rappresentante della stessa denominato Delegato Ambientale,
che valuterà tutti gli aspetti ambientali legati alla organizzazione e gestione dell’evento.
5. Il Delegato Ambientale ha un ruolo prettamente tecnico ed ha lo specifico compito di
essere d’ausilio all’Organizzatore per una corretta attuazione delle misure di
sostenibilità ambientale previste dal Regolamento Ambiente.
6. Rientrano tra i compiti dei DA:
a) verificare l’applicazione del Regolamento Ambiente
b) avere accesso a tutte le informazioni riguardanti l’evento per essere in condizione di
poter fornire agli Organizzatori ed agli Ufficiali di Gara in servizio le dovute
raccomandazione su tutti gli aspetti della manifestazione che possano avere
potenziali conseguenze ambientali.
c) verificare la presenza di attrezzature per la previsione di eventi inquinanti
d) segnalare agli Organizzatori eventuali criticità ambientali che possano generare
situazioni di rischio per l’ambiente
e) partecipare alle riunioni di briefing e de -briefing della manifestazione.
f) informare gli Ufficiali di Gara di qualsiasi eventuale violazione del Regolamento Ambiente
g) essere a conoscenza di specifiche ordinanze locali che regolano i livelli sonori degli
eventi motoristici
h) redigere una relazione sulla pianificazione e gestione ambientale dell’evento sulla
base di una check -list preparata dalla Commissione Ambiente e Normative
Fuoristrada.
i) ogni altra attività appositamente specificata nel Regolamento Ambiente.
7. L’elenco ufficiale dei DA è pubblicato sul sito istituzionale della Federazione
nell’apposita sezione dedicata alle attività della Commissione Ambiente.
Art. 28 ter – Ulteriori figure di Preposti previsti dai Regolamenti di specialità
1. Ulteriori figure possono essere appositamente riconosciute dai Regolamenti di specialità
sportiva per lo svolgimento di attività peculiari a quanto previsto dall’applicazione delle
regole tecnico -sportive della manifestazione in questione.
2. Rientrano tra queste:
a) Ispettore di percorso – come da disposizioni previste nel Regolamento delle specialità sportiva Enduro e E -Bike.
L’Ispettore di Percorso deve essere tesserato alla FMI per la stagione in corso.
L’Ispettore di Percorso deve essere messo in condizione di effettuare una
ricognizione di percorso e delle prove speciali almeno 20 giorni prima della gara.
Sono compiti dell’Ispettore di Percorso prima della gara:
– verificare, insieme al D.d.G., tutto il percorso di gare e delle PS, unitamente a
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tutte le varianti previste in caso di problemi di transitabilità ;
– proporre al D.d.G. eventuali modifiche inerenti tratti di percorso e/o prove
speciali che ritenga pericolosi, non transitabili o non adatti alla gara in
questione
– assegnare i tempi di percorrenza in collaborazione con la Giuria di gara, se
appositamente istituita dal Regolamento di specialità
Sono compiti dell’Ispettore di Percorso durante la gara:
– concordare con la Giuria di gara eventuali modifiche da apportare al percorso,
prove speciali, tempi di percorrenza e tempo massimo
– apportare al percorso e prove speciali tutte le modifiche ritenute necessarie per il
buono svolgimento della gara, dandone immediata comunicazione alla Giuria.
b) Il Capo Box – come da disposizioni previste nel Regolamento della specialità sportiva Speedway e Flat Track.
Il Capo Box deve essere tesserato alla FMI per la stagione in corso.
Per lo svolgimento di manifestazioni di Speedway è necessaria la presenza del
Capo box, responsabile:
– di verificare la presenza ai box di piloti, loro meccanici e le altre persone munite
di appropriati “pass”
– di verificare l’efficienza di strumenti necessari, inclusi estintori ed attrezzi di
emergenza
– che tutti i piloti che prendono parte alla gara abbiano firmato il foglio presenze;
– che i motocicli siano posizionati nei box secondo l’ordine e il numero di gara o
per nazionalità in modo da facilitarne una veloce identificazione;
– che i piloti portino l’appropriato numero di gara secondo il programma e che i
copricaschi, quando utilizzati, siano del colore appropriato
– che i piloti siano disposti in ordine e con rapidità per la batteria nella quale
devono gareggiare, immediatamente dopo la partenza della batteria precedente
– che non ci siano ostacoli in pista prima di autorizzare piloti e motocicli a lasciare
i box per le prove o per la gara
– che il cancello fra la pista ed i box sia aperto solo quando necessario per
l’ingresso in pista dei piloti, dei motocicli o dei meccanici e che, durante la gara,
il cancello sia chiuso in maniera adeguata e che tutte le persone ai box siano
tenute a distanza di sicurezza dallo stesso cancello
– che le istruzioni ricevute dall’Arbitro o dal D.d.G. siano eseguite.
c) La normativa di specialità sportiva motocross e velocità può prevedere per le manifestazioni titolate a carattere nazionale l’insediamento di un’apposita figura sanitaria: il Medical Director. Il Medical Director deve essere tesserato alla FMI per la stagione in corso. La nomina del Medical Director avviene a seguito di provvedimento
del Settore Tecnico Sportivo ed è valida per tutto lo svolgimento del Campionato Italiano di specialità per la quale viene nominato. Il Medical Director non si sostituisce al Medico di Gara ma svolge una funzione di supporto sia nel coordinamento dell’organizzazione sanitaria che negli aspetti di interazione con la direzione di gara. d) il Verificatore di Zona Trial: come da apposita disciplina prevista dal Regolamento Trial. Il Verificatore di Zona deve essere tesserato alla FMI per la stagione in corso
ed ha il compito di verificare la corrispondenza delle Zone Controllate alle norme, alla loro sicurezza e adeguatezza di livello tecnico, risolvere eventuali problematiche di transitabilità.
Inoltre può proporre al DdG eventuali modifiche inerenti tratti di percorso e/o Zone
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Controllate che ritenga pericolosi, non transitabili o non adatti alla gara in questione.
Tali variazioni proposte dal Verificatore dovranno essere accettate dall’
Organizzazione e attuate prima delle Operazioni Preliminari.
e) Addetti come da apposita disciplina prevista dal Regolamento Motorally.
Gli Addetti devono essere tesserati alla FMI per la stagione in corso ed hanno il
compito di coordinamento e supervisione su percorso di gara, Road -Book e
gestione dei Settori Selettivi in linea prima e durante la gara.
f) Assistente Trial – come da apposita disciplina prevista dal Regolamento Trial. Nel Regolamento Particolare di ciascuna manifestazione sarà stabilito se sia ammessa o meno la presenza della figura dell’Assistente di Zona Trial. Per svolgere tale attività
è necessario aver compiuto 18 anni ed essere in possesso di apposita Licenza, secondo quanto stabilito dalla Circolare FMI, annualmente approvata dal Consiglio Federale. L’Assistente Trial è l’unica persona autorizzata a sostenere la moto del pilota su tutto il percorso di gara. Potrà entrare nelle delimitazioni di una Zona Controllata, solo se autorizzato dall’Addetto Zona Trial per ragioni di sicurezza e solo quando transita il suo pilota. Dovrà stazionare in posizioni autorizzate dall’Addetto
Zona Trial e non potrà seguire il proprio pilota.
Art. 29 – Incompatibilità
1. Qualsiasi soggetto eletto o nominato in seno alla FMI non può, per alcun motivo,
intervenire od interferire, nei confronti degli Ufficiali di Gara o dei preposti ed addetti alle
manifestazioni.
2. Agli Ufficiali di Gara è inibito l’espletamento delle rispettive funzioni, qualora nella
manifestazione per cui sono incaricati, figurino quali piloti partecipanti, loro congiunti di
1° grado (padre, madre, figlio, figlia).
Art. 30 – Reclamo
1. La facoltà di reclamo è attribuita a Moto Club, Team e Scuderie, tesserati e licenziati
che partecipano ad una manifestazione regolarmente approvata.
2. I reclami sono di tre specie:
a) contro la qualifica dei licenziati, le caratteristiche dei motocicli, la regolarità
dell’iscrizione e devono essere presentati entro il termine di chiusura delle O.P.,
b) contro le manovre sleali di piloti, le caratteristiche tecniche dei motocicli , gli errori e
tagli di percorso o qualunque altra irregolarità verificatasi durante la gara, e devono
essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione della classifica.
c) contro l’ordine di arrivo delle classifiche provvisorie finali o di ogni singola corsa e classe, e
devono essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione della classifica stessa.
3. Per le gare di Enduro, di Motorally e di Gr.2 e Moderne è consentita la presentazione
dei reclami contro la sola classifica provvisoria finale anche entro le 48 ore che seguono
l’esposizione della classifica stessa. Il reclamo deve essere inoltrato al G.S.N. con lettera
raccomandata accompagnata dal contributo di cui al successivo art. 36.
4. I reclami devono essere presentati nei termini previsti sull’apposito modulo fornito dal
C.G.D.
5. Il reclamo deve essere presentato al C.d.G..
Nelle manifestazioni in cui sia prevista, come da normativa di specialità, sia la figura del
Commissario di Gara che quella di Direttore di Gara, in caso di assenza, per qualsiasi
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motivo, del CdG, il reclamo dovrà essere presentato, per iscritto, accompagnato dal
prescritto contributo per l’accesso ai servizi di giustizia, direttamente al Direttore di Gara, in
virtù di quanto prescritto dal Regolamento del GDG.
Nelle manifestazioni in cui non sia prevista, come da normativa di specialità, la figura del
Commissario di Gara, ma solo quella di Direttore di Gara o di Responsabile dell’evento, ai
reclami contro la sola classifica provvisoria finale si applicherà quanto prescritto al comma 3
del presente articolo, e pertanto gli stessi potranno essere presentati entro le 48 ore che
seguono l’esposizione della classifica stessa, inoltrati al G.S.N. con lettera raccomandata
accompagnata dal contributo di cui al successivo art. 36.
6. Ogni reclamo deve trattare un solo argomento o un solo componente nel caso in cui il
reclamo riguardasse caratteristiche tecniche del motociclo e può essere presentato
verso un solo soggetto o una sola irregolarità, deve essere firmato dal diretto interessato
o dal responsabile del Team o Scuderia, quando previsti. Reclami collettivi o reclami
presentati o firmati da soggetti non riconosciuti, non possono essere accettati.
7. Ogni presentazione di reclamo deve essere comprovata da ricevuta del versamento
effettuato al C.d.G. e deve portare l’ora della presentazione.
8. Un reclamo presentato non può essere ritirato per nessuna ragione.
9. Il contributo per la presentazione del reclamo, versato in contanti al Commissario di
Gara, in ogni caso non ripetibile è fissato in:
• €200,00 per i reclami presentati sul campo di gara per tutte le specialità ad
esclusione della specialità della Velocità che definisce, nel proprio Regolamento, gli
importi relativi al contributo per la presentazione del reclamo.
• €200,00 per i reclami di cui al comma 3 del presente articolo.
10. I reclami relativi al controllo delle caratteristiche del carburante devono essere
accompagnati, oltre che dal prescritto contributo, anche da una somma di €1.000,00 per
pagamento prove di laboratorio, salvo conguaglio. Il pagamento dovrà avvenire tramite
bonifico:
BNL Sportello CONI
Codice IBAN: IT 47 U 01005 03309 000000010102
11. Qualora in sede di esame del reclamo si rendano necessari sopralluoghi od inchieste, le
relative spese sono a carico del reclamante, nel caso di reclamo respinto.
12. Il giudizio di prima istanza è pronunciato dal C.d.G. o dal G.S.N. per quanto di rispettiva
competenza.
13. Le decisioni del CdG diventano esecutive dal momento della loro comunicazione.
Art. 31 – Violazioni comportanti l’applicazione di sanzioni
1. Qualsiasi violazione alle norme del R.M.M. ed ai Regolamenti di specialità, agli R.P. e
delle disposizioni emanate dagli Organi Federali, come pure qualsiasi comportamento
scorretto, sleale, fraudolento che possa arrecare o arrechi pregiudizio al regolare
svolgimento di una manifestazione o ai suoi risultati o compromettere la sicurezza dei
piloti o del pubblico, commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive e
turistiche, da parte di affiliati, tesserati, Organizzatori, team, scuderie ufficiali di gara,
Addetti e Preposti, concorrenti o piloti od in nome o per conto degli stessi, comporta
secondo la gravità dei fatti, l’irrogazione di una o più sanzioni, nei modi e termini prescritti
dal presente Regolamento e dal Regolamento di Giustizia.
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Art. 32 – Responsabilità Oggettiva
1. Ogni tesserato per il solo fatto dell’iscrizione, risponde disciplinarmente di tutti i fatti
commessi in occasione della manifestazione (prima, durante o dopo, e comunque in
ragione della medesima), da sé stesso, dai meccanici, dagli aiutanti, dagli
accompagnatori e dai propri sostenitori, anche se non tesserati.
2. I tesserati sono tenuti ad indicare precise disposizioni di comportamento ai loro
accompagnatori e sostenitori in generale, poiché comportamenti contrari ai Regolamenti
Federali e/o di disturbo e/o lesivi per l’immagine del M.C. Organizzatore/Società
Organ izzatrice e della FMI comporteranno provvedimenti disciplinari a carico dei
tesserati, come disciplinato nei successivi articoli.
3. I meccanici ed assistenti devono essere tesserati alla FMI e rispondono dei fatti
commessi per responsabilità oggettiva.
Art. 33 – Sanzioni e Penalità
1. Le sanzioni (esclusioni, ammende e richiami) sono irrogate sul campo, nell’esercizio
delle loro funzioni, dai C.d.G., anche su proposta del D.d.G., della Giuria o del Race
Director, se figure istituite. Possono essere altresì richieste dalla S.T.S. e dalla CTTL. al
G.S.N. e da questi inflitte. Le medesime sanzioni possono essere anche irrogate al
termine del procedimento disciplinare dal G.S.N. qualora venga accertata la minore
gravità dei fatti oggetto di deferimento.
2. Le penalità ai piloti sono stabilite dal D.d.G. o anche su proposta della Giuria o del Race Director,
se figure istituite, e per conoscenza comunicate al C.d.G. con un comunicato scritto.
3. Tutti i provvedimenti recanti l’applicazione di una sanzione o penalità da parte dei C.d.G. e
D.d.G. devono essere sommariamente motivati, riportare gli articoli dei Regolamenti per
i quali vengono comminati e notificati all’interessato.
4. Nel caso in cui non sia possibile la notifica sul campo di gara o l’interessato si renda
irreperibile o rifiuti la ricezione dell’atto, il C.d.G. provvederà ad inserire il relativo
provvedimento, riportando sullo stesso la nota di irreperibilità o rifiuto, nella bacheca –
anche on line – della manifestazione – tale pubblicazione equivale alla notifica dell’atto.
5. I C.d.G. che nei limiti della loro competenza abbiano irrogato una sanzione, possono
altresì deferire l’interessato agli Organi di Giustizia Federali.
6. L’accesso al paddock ed a tutte le aree tecniche non accessibili a semplici spettatori è
inibito ai tesserati con sanzione di esclusione, espulsione, squalifica, sospensione o
ritiro della tessera/licenza in corso di esecuzione comminata dai competenti org ani di
giustizia. L’eventuale accesso tramite pass è sospeso sino all’esecuzione o estinzione
della sanzione. I comportamenti in violazione della presente disposizione saranno
ulteriormente sanzionati secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia.
Art. 34 – Ammende
1. Le ammende di cui al presente Regolamento previste all’art. 35 – “Graduazione delle Sanzioni applicabili ai titolari di licenza” – devono essere soddisfatte, entro l’inizio della sessione di gara successiva cui il pilota prende parte, mediante pagamento al C.d.G., in contanti o anche tramite pos – nel caso sia disponibile -, che ne rilascia ricevuta. 2. Il mancato pagamento di cui al comma precedente, determina l’immediata ed automatica sospensione amministrativa della licenza, che inibisce al pilota l’attività sportiva connessa.
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3. La sospensione amministrativa della licenza cessa con il pagamento della sanzione applicata. La sanzione viene maggiorata del 50% nel caso in cui il pagamento non avvenga durante la manifestazione in cui l’ammenda è stata inflitta, e deve essere pagata mediante Bonifico Bancario indicando nella causale di versamento la data della successiva manifestazione e l’Organizzatore.
Sarà obbligo del pilota dimostrare il pagamento della sanzione mediante l’esibizione al
C.G.D. del Bonifico Bancario contenente il CRO o pagare con assegno o contanti
direttamente al C.G.D. che rilascerà regolare ricevuta in fase di OP della manifestazione
alla quale il pilota partecipa. Sarà possibile il pagamento in contanti di una precedente
sanzione maggiorata, direttamente al C.d.G. in fase di Operazioni Preliminari della
manifestazione a cui il pilota partecipa. 4. Un pilota ha il dovere di pagare un’ammenda, comminata dal Commissario Delegato nel corso della manifestazione, entro mezz’ora dall’avvenuta notifica. Il mancato pagamento nei tempi previsti comporterà la sospensione della licenza. 5. La sospensione della licenza in seguito ad ammenda emessa trascorsi i 30 minuti dall’esposizione della classifica finale di gara cui il pilota ha preso parte cessa con il pagamento della sanzione non aumentata se effettuato al massimo entro la fine delle
O.P. della gara successiva, direttamente al C.d.G., che rilascerà regolare ricevuta.
La maggiorazione della sanzione non si applica per mancata presenza al podio e per
mancata presenza alla gara senza aver effettuato il pagamento.
Art. 35 – Graduazioni delle sanzioni applicabili ai titolari di licenza
1. In applicazione di quanto prescritto all’art. precedente, le sanzioni si distinguono in:
• Ammende
• Esclusioni
• richiami
2. AMMENDE (Valide per tutte le specialità)
Indipendentemente dalle sanzioni che possono essere inflitte dal G.S.N., spetta ai C.d.G.
infliggere ammende per i fatti e nelle misure seguenti:
a) Comportamento scortese nei confronti dei C.d.G., dei Direttori di Gara e degli Addetti
alle Manifestazioni – €100,00
b) Ingiustificata astensione da una gara dopo le prove o qualifiche – €100,00
c) Mancata presentazione di una squadra al completo, come indicato dal programma,
senza giustificato motivo – €150,00
d) Ritardo ingiustificato alla presentazione del motociclo al parco chiuso purché non oltre i 30 minuti – €100,00 se non diversamente disposto dai singoli Regolamenti di specialità. e) Inosservanza delle disposizioni impartite dai C.d.G. – D.d.G. o dagli Addetti alle
Manifestazioni – €150,00
f) Condotta di gara irregolare – €200,00
g) Inosservanza delle segnalazioni – €200,00
h) Ritardato arresto alle segnalazioni durante la gara e le prove ufficiali – €150,00
i) Inosservanza degli obblighi dei piloti – €100,00
j) Manovre sleali tendenti a danneggiare altri piloti – €200,00
k) Marcia in senso contrario a quello previsto in gara e nelle prove ufficiali – €300,00
l) Attraversamento del percorso di gara con motociclo a mano a seguito di ritiro – €200,00
m) Abbandono del motociclo sul percorso in maniera da creare pericolo od intralcio
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per gli altri piloti – €200,00
n) Rifornimento od assistenza fuori dalle zone consentite – €150,00
o) Marcia senza indossare il casco o con casco non allacciato – €250,00
p) Marcia con mani alzate dal manubrio – €250,00
q) Mancata presenza al podio – €100,00
r) Abbandono di pneumatici usati nei paddock o nell’area della manifestazione –
€200,00/cadauno pneumatico
s) Sversamento di olii, fluidi motore od altre sostanze chimiche su terreno o in scarichi
domestici non consentiti – €200,00
t) Abbandono di rifiuti indifferenziati nell’area paddock – €100,00
3. ESCLUSIONI (Valide per tutte le specialità)
I C.d.G. devono pronunciare l’esclusione dalla manifestazione o dalla classifica, oltre
che nei casi previsti dal presente Regolamento e dai Regolamenti di Specialità Sportiva,
nei casi seguenti:
a) Comportamento indisciplinato.
b) Comportamento scorretto nei confronti dell’autorità sportiva.
c) Comportamento scorretto od ingiurioso o passaggio a vie di fatto nei confronti dei
C.d.G., dei Direttori di Gara, degli Addetti alle Manifestazioni o di altri concorrenti o
piloti o loro meccanici, aiutanti od accompagnatori o addetti all’organizzazione
d) Comportamento scorretto in gara o prove ufficiali.
e) Comportamento pericoloso in gara o prove ufficiali.
f) Manovre sleali tendenti ad ostacolare altri piloti.
g) Mancato arresto dopo reiterate segnalazioni.
h) Aiuto di terzi non autorizzati ai box o lungo il percorso, traino del motociclo lungo il
percorso durante la gara e le prove.
i) Rifornimento con motore in moto, rifornimento non contemplato dal R.P.
j) Abbandono del percorso di gara e rientro in un punto diverso, in caso di comprovato
vantaggio.
k) Marcia in senso contrario a quello stabilito durante la gara e le prove ufficiali;
l) Gravi violazioni delle norme che regolano la gara.
m) Mancata presentazione del motociclo al parco chiuso, rifiuto di smontaggio di parte del
motociclo in sede di verifica tecnica. I trasgressori che dovessero reiterare la stessa
violazione nella stessa stagione agonistica saranno deferiti agli Organi di Giustizia
Federali per ulteriori provvedimenti.
n) Manomissione o sostituzione di parti punzonate riscontrate in sede di verifica,
perdita della zavorra o del passeggero nelle gare di sidecar.
o) Non rispondenza del motociclo o di sue parti alle caratteristiche tecniche prescritte,
riscontrata in sede di verifica tecnica.
p) Falsa dichiarazione di cilindrata o altri dati del Motociclo.
q) Frode nel carburante.
r) Presentazione di reclami tendenziosi o falsa testimonianza.
s) Richiesta o riscossione di compensi ingiustificati.
t) Omesso pagamento di un’ammenda inflitta dai Commissari dì Gara, con
sospensione della Licenza.
u) Per responsabilità oggettiva.
v) Rifiuto del pilota di sottoporsi a visita medica qualora il Medico di Gara, il D.d.G o il
C.G.D., in qualunque momento, lo ritengano opportuno.
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w) Falsa dichiarazione dei dati contenuti nella Scheda Personale Pilota.
4. RICHIAMI
Trattasi di comunicazione scritta comminata al pilota dai CdG a seguito di lievi infrazioni,
nelle modalità indicate nei singoli Regolamenti di specialità.
Art. 36 – Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia
1. Il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia, non restituibile, è pari:
• ad €200,00 duecento per ogni ricorso dinanzi ad un organo di giustizia di primo grado;
• ad €1.000,00 per ogni ricorso presentato ad un organo di giustizia di secondo grado.
Tale disposizione si applica a tutte le specialità, ad esclusione delle norme sportive del
Comitato velocità che stabiliscono nel proprio Regolamento gli importi relativi al
contributo per l’accesso ai servizi di giustizia.
2. Il contributo è dovuto dal ricorrente e non è ripetibile (non restituibile).
3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto
corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito web istituzionale della
Federazione, nella pagina della Giustizia Federale.
4. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura “Contributo per
l’accesso al servizio di giustizia” e l’indicazione del numero di procedimento cui si
riferisce, se già presente, ovvero l’indicazione delle parti.
5. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l’invio o il
deposito dell’istanza. Il ricorso deve essere attestato mediante copia della disposizione
irrevocabile di bonifico.
6. I ricorsi relativi al controllo delle caratteristiche del carburante devono essere
accompagnati, oltre che dal prescritto contributo, anche da una somma di €1.000,00 per
pagamento prove di laboratorio, salvo conguaglio
BNL Sportello CONI
codice IBAN: IT 47 U 01005 03309 000000010102 .
Art. 37 – Entrata in vigore
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 comma 7 dello Statuto Federale, la validità del
presente Regolamento è subordinata alla approvazione dello stesso da parte del
Consiglio Federale e pubblicato sul sito istituzionale.
2. Il Settore Tecnico Sportivo si riserva la facoltà di proporre al Consiglio Federale
modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento anche durante lo svolgimento della
stagione sportiva in corso, dandone adeguata comunicazione sul sito istituzionale
attraverso la pubblicazione delle norme modificate od integrate.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della
FMI, dal Codice Etico e da tutta la normativa endo -federale approvata dal Consiglio
Federale, in modo particolare Regolamento di Giustizia, Regolamento Organico Federale,
Regolamento Manifestazioni Motociclistiche, Regolamento Ambiente, Circolare Sportiva e
Circolare FMI.
4. Il Codice Etico FMI rappresenta la fondamentale garanzia del corretto e trasparente
funzionamento della Federazione, nel perseguimento della propria missione
istituzionale e dei propri obiettivi, ed è posto a tutela delle aspettative etiche e di condotta
morale di tutti i portatori di interesse.
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5. Qualsiasi riferimento al genere maschile nel presente Regolamento è fatto
esclusivamente per semplicità e si riferisce anche al genere femminile, salvo quando il
contesto richieda diversamente .
